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per
il personale dipendente dell’A.N.P.As.
e
delle Organizzazioni operanti nell’ambito
socio-sanitario,
assistenziale, educativo
Roma,
14 aprile 2004
TITOLO
I
VALIDITÀ
ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo
1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente C.C.N.L., regola i rapporti di lavoro del
personale dipendente dell’A.N.P.As. e delle diverse realtà
operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale. Educativo
delle pubbliche assistenze.
2.
Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento
economico e deve essere indistintamente applicato a tutto
il personale dipendente.
Articolo
2
Disposizioni
generali
1.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo
parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di
legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato,
nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto
applicabili.
2.
I lavoratori debbono inoltre osservare le norme
regolamentari emanate dall’organizzazione da cui dipendono
purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con
norme di legge.
Articolo
3
Inscindibilità
delle norme contrattuali
1.
Le norme del presente contratto devono essere considerate
sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed
inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun
trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi
nazionali di lavoro.
2.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto
in vigore tra le parti contraenti.
Articolo4
Condizioni
di miglior favore
1.
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del
presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad
personam le condizioni fisse e ricorrenti di miglior favore
in atto.
2.
A tal fine in sede di confronto a livello di
Organizzazione, di cui all'articolo 7, verranno definite le
necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente
e quello previsto dal presente C.C.N.L.
Articolo5
Decorrenza
e durata
1.
Il C.C.N.L. entra in vigore il 1 gennaio 2002 e scade il
31 dicembre 2005 agli effetti normativi; i bienni economici di
riferimento del CCNL sono rispettivamente definiti nei periodi 1
Gennaio 2002 - 31 Dicembre 2003 e 1 Gennaio 2004 - 31 Dicembre
2005.
2.
Le parti convengono che relativamente all’insieme
dell’ambito normativo ed economico del presente CCNL, ove non
diversamente indicato, per data di decorrenza dei singoli
istituti si intende quella della firma dello stesso.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Articolo
6
Diritto
di informazione e confronto tra le parti
1.
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati
e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per
la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per
un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
componenti contrattuali.
2.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A)
Livello nazionale - Annualmente,
di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le
stesse si incontreranno in particolare per:
·
analizzare l'andamento del settore in relazione
all’evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
·
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
·
verificare gli andamenti occupazionali in termini
quantitativi e qualitativi;
·
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
·
promuovere iniziative volte anche alla Pubblica
Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la
qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più
adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con
particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B)
Livello territoriale (provinciale e/o regionale) –
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle
parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
·
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli,
con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato
occupazionale;
·
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica
Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e
competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi
connessi con l'applicazione del presente CCNL;
·
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
·
assumere le opportune iniziative nei confronti della
Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o
potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale per il personale delle realtà
interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di
valorizzazione dell'attività di volontariato.
C)
Livello di Organizzazione
Ferme
restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste
garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione
riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il
funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti
e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e
programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli
punti del presente CCNL.
Articolo
7
Contrattazione
1.
La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si
suddivide in due livelli:
·
nazionale;
·
decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in
alternativa tra loro.
2.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le
R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le
rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale
del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre
1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento
definito in base all’accordo del 23 luglio 1993.
3.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello
nazionale le seguenti tematiche:
·
validità ed ambito di applicazione del contratto;
·
relazioni sindacali;
·
diritti sindacali;
·
attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
·
norme comportamentali e disciplinari;
·
ordinamento professionale;
·
orario di lavoro;
·
permessi, aspettative e congedi;
·
formazione professionale;
·
trattamento economico.
4.
In ciascuna organizzazione, le parti possono stipulare il
contratto collettivo decentrato integrativo.
5.
In sede di contrattazione collettiva decentrata
integrativa sono regolate le seguenti materie:
·
i criteri
relativi:
a.
ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di
obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e
miglioramento della qualità del servizio;
b.
alle metodologie di valutazione basate su indici e
standard di valutazione;
c.
alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da
destinare al personale;
d.
alla progressione orizzontale del personale.
e.
i programmi annuali e pluriennali delle attività di
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
·
le
linee di indirizzo
per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti
disabili;
·
implicazioni
in ordine
alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti
in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti
organizzativi e della domanda di servizi;
·
le
pari opportunità,
per le finalità e con le modalità
stabilite dalla legge;
·
le
modalità di gestione
delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel
rispetto della normativa vigente in materia;
·
ogni
altra materia
espressamente demandata, dal presente Contratto.
Articolo
8
Garanzia
del funzionamento dei servizi minimi essenziali
1.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.146 del
12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti
individuano in ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le
seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a
livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le
parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle
quali applicare la presente normativa: le prestazioni
medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad
assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi
e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a
persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a
strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al
servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali
e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non
sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge 83/2000, le parti si impegnano alla
sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà
essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti
dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione
delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del
rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito
verbale appositi contingenti di personale.
Articolo
9
Pari
opportunità
1.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge
125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari
opportunità tra uomo e donna composto da un componente
designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e
da un pari numero di componenti in rappresentanza
dell'Organizzazione, tra le quali individuare la figura con
funzioni di Presidente; possono inoltre essere istituiti
Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso
singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche
rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del
rapporto tra le
parti.
2.
L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti
per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a
sostegno della loro attività; le finalità del Comitato per le
Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla
legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle
indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla
data della stipula del presente C.C.N.L.
Articolo
10
Attività
di volontariato
1.
I lavoratori facenti parte di organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'Articolo6 della
legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell'espletamento di attività
di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi
dell'Articolo 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze
di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o
turnazioni previste dal presente CCNL.
2.
In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra
le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto
in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri
particolari finalizzati a consentire agli interessati di
svolgere attività di volontariato.
3.
In caso di attività di volontariato o partecipazione a
programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente
può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi
delle leggi n. 266/91 e 49/87.
TITOLO
III
COSTITUZIONE
ED ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo
11
Assunzione
di personale
1.
L'assunzione di personale deve essere effettuata con
l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto
di lavoro di diritto privato.
2.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e indicare la
data della medesima, la durata del periodo di prova, la
qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il
relativo trattamento economico e la sede di lavoro.
Articolo
12
Documenti
di assunzione
1.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a
presentare o autocertificare ove possibile
o consegnare i seguenti documenti:
·
il libretto di lavoro o documento equipollente
·
codice fiscale
·
carta d'identità o documento equipollente
·
certificato di sana e robusta costituzione fisica
·
libretto sanitario ove richiesto a norma di legge
·
titolo di studio o professionale (diploma, certificato di
abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica
·
qualsiasi altro documento previsto dalla vigente
normativa
·
certificato penale di data non anteriore a tre mesi
2.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato
di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove
questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale
domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di
residenza e di domicilio.
Articolo
13
Visite
mediche
1.
Prima dell’assunzione in servizio l’Organizzazione
potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e
sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da
organi sanitari pubblici.
2.
Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà
sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa
vigente a carico del datore di lavoro.
Articolo
14
Periodo
di prova
1.
L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un
periodo di prova non superiore a tre mesi per l’inquadramento
fino alla categoria B ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori.
2.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza
preavviso.
3.
In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore
spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di
lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, della tredicesima
mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro
maturato.
4.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere
inferiore a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento
stabilito per il lavoratore interessato.
5.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di
prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro
novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si
intenderà risolto a tutti gli effetti.
6.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia
proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà
confermato in servizio a tempo indeterminato.
Articolo
15
Mansioni
e variazioni temporanee delle stesse
1.
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni
proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni
equivalenti.
2.
Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli
professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze
di servizio verificate tra le parti in sede di Organizzazione,
può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, sempre
che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della
posizione economica del dipendente medesimo.
3.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a
categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni
caso e per tutta la durata della sua applicazione, una
retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della
differenza fra la prima posizione economica della categoria
superiore e la prima posizione economica della categoria di
inquadramento, nonché delle differenze afferenti i restanti
istituti contrattuali salariali.
4.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività
svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo di tre mesi che debbono risultare da atto scritto.
Articolo
16
Cumulo
delle mansioni
1.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più
mansioni di diverse categorie deve essere attribuito, ai sensi
dell'articolo precedente, il trattamento economico ed
eventualmente la categoria corrispondente alla mansione
superiore, sempre che questa ultima abbia carattere di
prevalenza nel tempo.
2.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni
superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni
eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita,
dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza fra la
prima posizione economica della categoria superiore e la prima
posizione economica della categoria di inquadramento.
3.
La situazione di cumulo di mansioni potrà essere
valutata in sede di Organizzazione ai fini della progressione
orizzontale.
Articolo
17
Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica
1.
Quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il
dipendente fisicamente inidoneo in via permanente
all’espletamento delle funzioni inerenti il proprio
inquadramento, l’Organizzazione - dietro richiesta del
dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperirà
ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da
quelle proprie dell'inquadramento ricoperto.Ove esista in
organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una
modifica dell’inquadramento in relazione alle coperture dei
posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità
residuali del lavoratore fermo restando che da quel momento le
dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo
inquadramento.
TITOLO
IV
SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
NORMA
DI RINVIO
Con
riferimento alla Legge n.30 del 14 febbraio 2003 e del D.lgs
n.276 del 10 settembre 2003, nonché al D.lgs n.66 del 8 aprile
2003 le parti concordano sull’opportunità di rinviare a
specifici incontri la stesura della disciplina applicativa degli
istituti normativi previsti dai citati provvedimenti
legislativi. Di conseguenza, con eccezione dell’articolo 23
– lavoro a tempo determinato, le parti concordano di mantenere
l’impianto previsto dal precedente CCNL, di seguito riportato,
in materia di svolgimento del rapporto di lavoro.
Articolo
18
Mobilità
interna
1.
L'istituto della mobilità concerne solo
l’utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi,
uffici di pertinenza dell’Organizzazione in strutture diverse
dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere
organizzativo della Organizzazione, e non soggetto ai vincoli di
cui all'Articolo13 della legge 300/70, l'utilizzazione del
personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza
della Sezione cui originariamente è stato assegnato il
dipendente.
2.
L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione
anche temporanea del personale in strutture di pertinenza
dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di
assegnazione, sarà utilizzato dall’Organizzazione in
relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge
20.5.1970 n.300 articolo13, secondo criteri concordati con le
rappresentanze sindacali.
Articolo
19
Patrocinio
legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei
compiti d’ufficio
1.
L'Organizzazione nella tutela dei propri diritti ed
interessi ove avvenga l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per
fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti
d’ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o
colpa del dipendente che comporti l'adozione di provvedimenti
disciplinari o risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a
proprio carico, ove non sussista conflitto d’interessi, ogni
onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i
gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un
legale.
2.
L'Organizzazione potrà esigere dal dipendente,
eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per
fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave,
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Articolo
20
Ritiro
patente
1.
Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi
che non comportano il licenziamento senza preavviso, sia
ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza
percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
2.
L'autista in questo periodo, potrà essere adibito,
previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la
possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la
retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
3.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i
termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere
adibito al lavoro cui l'Organizzazione lo destinasse, si darà
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso sarà
corrisposta all'autista l'indennità d’anzianità ed altre
eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo
del ritiro della patente stessa.
Le
parti, vista la natura del servizio prestato e la nuova
normativa sulla patente a punti, si impegnano a promuovere ogni
possibile iniziativa tale da garantire la salvaguardia della
patente di guida per l’uso privato del dipendente con mansioni
di autista.
Articolo
21
Rapporti
di lavoro a tempo parziale
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
-
favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto
all'attività dell'Organizzazione;
-
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei
lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione.
Il
rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole
associazioni secondo i seguenti principi:
-
volontà di entrambe le parti;
-
in caso di assunzione del personale a tempo pieno è
riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni
o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto
a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
L'Organizzazione
risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione
dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del
lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze
sindacali.
I
lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di
lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere
la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta
ricevuta.
Inoltre
il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A)
nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2)
l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3)
la qualifica assegnata.
Il
minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere
inferiore a dodici ore.
Qualora
non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica
ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto
dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del
lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia
nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti
di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da
criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel
caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti
l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del
territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale
per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al
lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai
Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a
livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove
prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla
vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro
in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico
produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle
rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore
settimanali del personale part-time.
B)
E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura
massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto
con contratto part-time e comunque secondo la legislazione
vigente.
C)
La variazione con carattere di continuità dell'orario
settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere
comunicata per iscritto al lavoratore interessato e
contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed
all'Ispettorato del Lavoro.
D)
Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle
ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà
essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale
risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di
cui al punto C) che precede.
E)
La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43;
F)
I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità
di fine rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti
dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività
troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.
Per
il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
Il
trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle
lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e
di legge sarà garantito in proporzione alla durata della
prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri
istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a
tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno
calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della
prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel
corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che
precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo
complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di
attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le
parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto
concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro
supplementare.
Articolo
22
Contratti
di formazione e lavoro
1.
Le assunzioni di personale con contratto di formazione
lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.
2.
Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con
contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e
nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire
le occasioni d’impiego secondo le rispettive esigenze delle
Organizzazioni e dei
lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo
l’utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel
settore.
3.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le
potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro
mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro.
4.
Le parti convengono di escludere dai contratti di
formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento
è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi,
ordini e collegi professionali o il possesso di titoli
abilitanti alla professione, ad eccezione dell’autista per i
mezzi di soccorso.
Articolo
23
Rapporti
di lavoro a tempo determinato
1.
In tutte le strutture comprese nell'ambito di
applicazione (art. 1) del presente contratto, l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita,
in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n.368/2001.
2.
La durata del contratto a termine non potrà essere
superiore ai tre anni.
3.
A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle
particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare
eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a)
per garantire le indispensabili necessità del servizio
ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture
di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo
annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di progetti di
ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle organizzazioni
anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni
pubbliche o private;
b)
per l'effettuazione di attività sociosanitaria,
psicopedagogia, assistenziale, di protezione civile e di
solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende
ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri
enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi
di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli
Enti di cui sopra;
c)
per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso
straordinario non retribuito concesso dall'Organizzazione;
d)
in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di
carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio,
ecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte
del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
e)
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa
facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
4.
I contratti a termine stipulati al di fuori delle
suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale
assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano
fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque
essere effettuata l’assunzione di due lavoratori a tempo
determinato.
5.
Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo
determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico,
previste dalle norme convenzionali.
Articolo
24
Apprendistato
1.
Le assunzioni di personale con contratto
d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani
d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni,
ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del
regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e
successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le
figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione
professionale.
3.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste
dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei
fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di
handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le
assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono
computate secondo le norme vigenti in materia.
5.
Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza
del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle
categorie A e B, e 48 mesi nelle altre.
6.
Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza
operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti
per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento
formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di
tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in
possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di
qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da
svolgere.
7.
Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere
rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea
certificazione dell’avvenuta formazione.
8.
Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della
retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei
mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante
periodo.
9.
L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata
al superamento del periodo di prova previsto per la categoria
d’inquadramento.
Articolo
25
Esclusione
dalle quote di riserva
1.
Ai sensi del secondo comma dell'Articolo25 legge 23
luglio 1991, n. 223, non sono computabili, ai fini della
determinazione della riserva:
·
le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una
qualifica compresa nei livelli dal D
alla F nonché i
profili professionali di autista dei mezzi di soccorso e di
soccorritore.
Sono
comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza.
2.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie
previste dal quinto comma, dell’Articolo25, legge n. 223/1991,
saranno computabili ai fini della copertura dell’aliquota di
riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’Articolo 25 citato, anche
quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente
individuate.
Articolo
26
Orario
di lavoro
1.
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario
settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei
giorni, e laddove la programmazione operativa
dell’Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni.
2.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono
fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di
legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni
giornalieri.
3.
Potranno essere definiti con le modalità di cui al comma
precedente, i criteri per l’adozione di calendari di lavoro
pluri settimanali o annuali per attività pianificate e
programmabili, nel limite di ulteriori 10 (dieci) ore
sull’orario settimanale, per un massimo di 120 (centoventi)
ore nell’arco di 4 (quattro) mesi.
4.
La totale compensazione delle ore eccedenti l’orario
settimanale dovrà essere operata nell’arco dei dodici mesi
successivi.
Articolo
27
Riposo
settimanale
1.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di
riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la
domenica.
2.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con
la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata
di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal
successivo articolo 49.
3.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di
operatori turnisti, è considerata di riposo la giornata
successiva a quella dello smonto dal turno.
Articolo
28
Festività
1.
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo
in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
|
Capodanno
|
1
gennaio
|
|
Epifania
|
6
gennaio
|
|
Anniversario
della Liberazione
|
25
aprile
|
|
Lunedì
di Pasqua
|
.
|
|
Festa
del Lavoro
|
1
maggio
|
|
Festa
della Repubblica
|
2
giugno
|
|
Assunzione
della Madonna
|
15
agosto
|
|
Ognissanti
|
1
novembre
|
|
Immacolata
Concezione
|
8
dicembre
|
|
Natale
|
25
dicembre
|
|
S.
Stefano
|
26
dicembre
|
|
Santo
Patrono
|
.
|
2.
In occasione delle suddette festività decorre a favore
del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo
articolo 45.
3.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio
dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette
giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo
da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di
servizio, entro 30 giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla
Organizzazione, sentito l’interessato, fermo restando il
diritto all’indennità prevista dall’articolo 49, mantenendo
comunque la normale retribuzione per la festività.
4.
Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di
trenta giorni non potesse essere rispettato, si procede alla
liquidazione della giornata di lavoro calcolata ai sensi del
successivo articolo 45.
5.
In occasione di coincidenza di una delle festività
predette con il giorno di riposo settimanale di cui al
precedente articolo 27 il lavoratore ha diritto alla
liquidazione di una ulteriore giornata di lavoro calcolata ai
sensi del successivo articolo 45.
Articolo
29
Ferie
1.
I Lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di
centonovanta ore lavorative retribuite per anno solare.
2.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a
favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al
successivo articolo 45.
3.
Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di
servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 (un
dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante di cui al
primo comma del presente articolo.
4.
A decorrere dal 1 Gennaio 2004, in sostituzione delle
festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a
ulteriori 26
(ventisei) ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l’anno
solare.
5.
L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e
riconosciuta interrompe il decorso delle ferie.
6.
L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti
dalla Organizzazione secondo
criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo
possibilmente a tutti un periodo estivo non inferiore al 50% del
monte ore ferie, sentito l’interessato, e compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Articolo
30
Diritto
allo studio
1.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria,
universitaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro
richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro
richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e
durante i riposi settimanali.
2.
I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi
retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame.
3.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il
lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli
esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo
di prova).
4.
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami
universitari che siano stati sostenuti per più di due volte
nello stesso anno accademico.
5.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è
di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite.
6.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui
sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del
3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità,
per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio
o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o
istituti legalmente riconosciuti.
7.
Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il
diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a
corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative
ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il
concorso delle OO.SS.
Articolo
31
Qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento professionale
1.
Le parti convengono sulla necessità di predisporre
condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai
corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento
necessari ad una sempre migliore qualificazione delle
prestazioni.
2.
A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del
10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi
retribuiti individuali fino ad un massimo di 150
(centocinquanta) ore annue; ove l'Organizzazione, per sua
necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra
descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
3.
In sede di confronto a livello di Organizzazione
verranno individuate le priorità in base alle quali
programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento
del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
4.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per
l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi
indicando i criteri di riparto all'interno delle singole
qualifiche.
5.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei
processi formativi prevedendo anche la possibilità del
superamento dei tetti indicati.
6.
I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi
retribuiti dovranno fornire alla direzione dell’Organizzazione
il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle
lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare
frequenza.
7.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli
di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la
predisposizione di adeguati processi formativi.
8.
Le parti si incontreranno per la stesura di una specifica
regolamentazione per la disciplina riguardante la formazione E C
M.
TITOLO
V
NORME
COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Articolo
32
Permessi
e recuperi
1.
Al lavoratore possono essere concessi
dall'Organizzazione, per particolari esigenze personali, ed a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero per un massimo di trentasei ore nel
corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi
retribuiti di cui all'articolo 29 del presente CCNL.
2.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del
permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
3.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i
recuperi, l'Organizzazione provvede a trattenere una somma pari
alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore
non recuperate.
Articolo
33
Permessi
straordinari
1.
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova
spettano permessi straordinari retribuiti nei seguenti casi:
·
Per matrimonio, giorni 15 consecutivi di calendario a
partire dal giorno successivo al giorno del matrimonio.
·
Per sostenere esami attinenti alla carriera e al
perfezionamento professionale, limitatamente al periodo
necessario per sostenere le prove stesse.
·
In caso di decesso del coniuge, o convivente risultante
dallo stato di famiglia, dei genitori, dei suoceri, dei genitori
del convivente, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore
un permesso limitatamente a tre giorni.
·
Il lavoratore donatore di sangue e/o di sangue midollare
ha diritto ai permessi secondo la normativa vigente.
·
Il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso
di calamità ha diritto ai benefici secondo le indicazioni e
nelle forme previste dalla normativa vigente.
·
Per la partecipazione all’espletamento delle funzioni
elettorali secondo le norme di legge.
·
Per gravi e documentate ragioni il lavoratore può
chiedere e l’amministrazione può concedere nell’anno un
periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito, non
superiore a cinque giorni.
·
Per i periodi contumaciali previsti per le malattie
infettive, secondo la normativa vigente
·
Per i casi previsti dalla Legge 104/92 e successive
modificazioni; tali permessi devono essere richiesti
dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7
giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o
meno concessi compatibilmente con le esigenze
dell’Organizzazione, ad eccezione di quelli da concedere in
forza di legge
·
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro
per maternità, ai sensi degli Articoli 4 e 5 della Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, compete il 100% dell’intera
retribuzione.
·
Per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente
alla legge L.53/2000
2.
Potranno altresì essere concessi permessi non retribuiti
al lavoratore che ne faccia richiesta, ferma restando la
salvaguardia delle esigenze di servizio, nei seguenti casi:
·
In caso di attività di volontariato o partecipazione a
programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente
può fruire delle agevolazioni previste
rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.
3.
In caso di interruzione dal lavoro per chiamata alle
armi, servizio militare o per servizio civile, ai sensi della
normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per
tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il
lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si
mette a disposizione della Organizzazione entro un mese dalla
data di cessazione del servizio può essere considerato
dimissionario.
Articolo
34
Ritardi
ed assenze
1.
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
secondo le modalità in uso presso l’Organizzazione.
2.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la
perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al
ritardo stesso.
3.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del
turno di lavoro all'Ufficio o alle persone a tanto preposte;
devono essere immediatamente giustificate e comunque non oltre
le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.
4.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre
giorni lavorativi consecutivi, è considerata mancanza
gravissima.
Articolo
35
Doveri
del personale
1.
In relazione alle particolari esigenze del servizio
prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al
rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al
principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria
azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo
lavoro.
2.
Egli deve rispettare l’impostazione, l'idealità, i
valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed
attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la
struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo
corretto i propri doveri.
3.
Sono obblighi del lavoratore:
·
usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione e nell'interesse dell'utenza;
·
osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
·
osservare le misure disposte ai fini della sicurezza
individuale, collettiva e dell'igiene;
·
astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere
alcun compenso, sotto qualsiasi forma, offerto loro o ad altri
dipendenti dell'Organizzazione;
·
uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre
che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle
altre norme di legge.
4.
E’ fatto divieto al lavoratore di prestare attività
retribuita in concorrenza con la struttura di appartenenza,
anche in caso di sospensione cautelativa.
5.
La prestazione di lavoro dipendente a carattere
continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro è
consentita ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
Articolo
36
Provvedimenti
disciplinari
1.
I provvedimenti disciplinari da parte della
Organizzazione debbono essere adottati in conformità
all’articolo 7 della legge n. 300 del 20/5/1970, e nel pieno
rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della
contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore
un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie
deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di
persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS.
cui conferisce mandato), nonché nel rispetto da parte del
datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in
materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità
della contestazione disciplinare.
2.
Al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare
deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre 15 giorni
lavorativi dal momento in cui l’ufficio preposto ha avuto
effettiva conoscenza della mancanza commessa.
3.
Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa
essere adottato dalla Organizzazione oltre il termine di 30
giorni dalla presentazione della deduzione da parte del
lavoratore; il predetto termine si interrompe nel caso in cui il
dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al
rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data
in cui le parti si saranno incontrate per discutere della
contestazione.
4.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo
all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte
dell’organizzazione:
·
richiamo verbale;
·
richiamo scritto;
·
multa non superiore all’importo di 4 ore nella
retribuzione;
·
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un
periodo non superiore a 10 giorni.
5.
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del
principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di
cui sopra il lavoratore che:
a)
non si presenti al lavoro omettendo di darne
comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente articolo
34 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza
giustificato motivo;
b)
ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi
la cessazione senza giustificato motivo;
c)
commetta grave negligenza in servizio o irregolarità
nell’espletamento dei compiti assegnati;
d)
non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le
altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla
direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e)
ometta di registrare la presenza secondo le modalità
stabilite dalla Organizzazione;
f)
compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei
superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli
negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g)
tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli
utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri
dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle
persone;
h)
violi il segreto professionale e d’ufficio, non
rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della
Organizzazione;
i)
compia in genere atti, sia all’esterno che
all’interno della Organizzazione, che possano arrecare
pregiudizio all’economia, all’ordine ed alla immagine della
Organizzazione;
j)
ometta di comunicare all’amministrazione ogni
mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all’articolo
12 del presente accordo;
k)
ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei
confronti di altro personale.
6.
Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si
configuri un notevole inadempimento è consentito il
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A)
nei punti previsti dal precedente comma qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B)
assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o
assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un
giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
C)
recidiva in qualunque mancanza quando siano stati
comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare
nell’arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;
D)
assenze per simulata malattia;
E)
introduzione sul posto di lavoro di persone estranee
senza regolare permesso dell’Organizzazione;
F)
abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
G)
alteri o falsifichi le registrazioni della presenza
propria o di altri dipendenti;
H)
per l’uso dell’impiego ai fini di interessi
personali;
I)
per violazione del segreto professionale e di ufficio per
qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave
danno agli utenti, all’Amministrazione o a terzi;
J)
per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
K)
per svolgimento di attività continuativa e privata o
comunque per conto di terzi, in violazione degli art. 2104 e
2105 del codice civile;
L)
per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal
dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
M)
accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti
e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie
mansioni;
N)
accertate molestie di carattere sessuale anche al di
fuori dell’orario di lavoro;
O)
per atti di libidine commessi nell’ ambito della
Organizzazione.
7.
E’ facoltà dell’organizzazione provvedere alla
sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari
in caso di adozione di licenziamento.
8.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed
esemplificativo ma non esaustivo dei casi che potranno dar luogo
all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6.
TITOLO
VI
MALATTIA,
INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo
37
Assenze
per malattia ed infortunio
In
caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve
informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno
di servizio, l'Organizzazione secondo le rispettive competenze e
trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla
data di rilascio.
L’infortunio
sul lavoro (anche in
itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la
continuazione dell’attività lavorativa, deve essere
denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché
possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed
effettuate le denunce di legge previste.
Il
datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le
indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di
malattia. Inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita
dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a
causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare, solo in
caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore
di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche
assicurative sino a raggiungere:
a)
il 100% della retribuzione globale netta sino al 365°
giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti
ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in
corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata
trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto
trattamento non deve comunque essere superiore a quello che il
lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a
titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La
corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle
norme di legge.
Il
datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il
lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi
complessivi nell'arco di un triennio.
b)
Il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno
di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad
anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con
quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del lavoratore
di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto
trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il
lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a
titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non
si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel
caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, resta salva la facoltà
dell'Organizzazione a recuperare dal terzo responsabile le somme
da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi
subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali
nei limiti del danno subito.
Per
i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le
disposizioni legislative che regolano la materia.
Articolo
38
Assenza
prolungata di malattia
1.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti al
precedente articolo e nel caso in cui il dipendente sia
riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento
delle mansioni del proprio profilo professionale,
l’Organizzazione, compatibilmente con la struttura
organizzativa e con le disponibilità organiche, può
utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo
rivestito, nell’ambito delle stessa qualifica oppure, ove ciò
non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in
mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica
inferiore.
2.
Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà
la dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun
riassorbimento del trattamento in godimento.
3.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel
caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Organizzazione può
procedere alla risoluzione del rapporto.
Articolo
39
Tutela
della salute ed ambiente di lavoro
1.
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo
626/94 è istituita a livello di singola Organizzazione la
figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
2.
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per
la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo
retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12
(dodici) ore annue.
TITOLO
VII
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
40
Il
sistema di classificazione del personale
La
capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto,
per la rilevanza propria che assumono in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo, necessitano di
interventi che ne promuovono lo sviluppo in coerenza, da un lato
con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del
servizio, dall’altro con quelle organizzative di efficienza e
produttività delle Organizzazioni.
In
un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei
servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore
frequenza i rapporti intercorrenti tra: Organizzazione, nuove
professionalità e sistemi di inquadramento del personale.
La
disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità
delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti,
all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche
nell’ambito di diverse posizioni lavorative, potranno
costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo
professionale e delle carriere.
Con
il presente sistema di classificazione del personale le parti
ritengono appunto di introdurre uno strumento atto a consentire
un corretto equilibrio tra le esigenze dell’autonomia
organizzativa delle aziende destinatarie del presente CCNL e le
aspirazioni di sviluppo professionale dei dipendenti delle
stesse.
Le
norme sull’inquadramento e classificazione del personale
tendono al miglioramento della funzionalità dei servizi resi,
all’accrescimento dell’efficacia della gestione, alla
realizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo la
motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle
professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
Il
sistema di classificazione è articolato in sei categorie
denominate rispettivamente, A,B,C,D,E,F. Ogni categoria è
composta da 6 posizioni economiche. La corrispondenza delle
posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata
all’articolo 44.
Articolo
41
Declaratoria
delle posizioni economiche
1.
Il personale della Organizzazione è inquadrato secondo
il seguente sistema di classificazione:
|
CATEGORIA
A
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che
richiedono:
·
capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di
attività semplici
autonomia
esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni
fornite, riferite al corretto svolgimento della propria
attività.
|
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
|
·
Conoscenze di tipo operativo generale acquisibile
attraverso esperienza diretta sulla mansione
·
Contenuti di tipo ausiliario rispetto ai più ampi
processi produttivi/amministrativi
·
Problematiche lavorative di tipo semplice
·
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente
interno basate su interazione tra pochi soggetti
|
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
|
Lavoratore
che provvede:
·
Al trasporto di cose, alla movimentazione di merci,
ivi compresa la compilazione e consegna-ritiro della
documentazione amministrativa.
·
attività di pulizie.
·
ad attività prevalentemente esecutive o di
carattere manuale, comportanti anche gravosità o disagio
ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi
di lavoro.
|
QUALIFICHE
|
|
Area
tecnica
|
Area
amministrativa
|
Area
Socio San. Assist. Ed.
|
|
·
Addetto pulizie
·
Operaio comune
·
Addetto al guardaroba
·
Addetto alla lavanderia
·
Addetto servizi ausiliari
|
·
Fattorino
·
Telefonista
|
|
*******
*** *******
|
CATEGORIA
B
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che
richiedono:
·
Conoscenze minime teoriche e/o tecniche relative
allo svolgimento di compiti assegnati
·
Capacità manuali e tecniche specifiche riferite
alle proprie qualificazioni
·
Autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito
di prescrizioni di massima
|
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
|
·
conoscenze operative qualificate ed un minimo grado
di esperienza.
·
Contenuto di tipo operativo per il raggiungimento
di risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi amministrativi
·
Sufficiente complessità di problemi da affrontare
·
relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di
tipo indiretto e formale, oltre a relazioni di natura
diretta con l'utenza
|
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
|
Lavoratore
che provvede:
·
al trasporto ed accompagnamento/assistenza di
persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la
compilazione e consegna-ritiro della documentazione
amministrativa
·
alla ordinaria manutenzione dell'automezzo
segnalando eventuali interventi di natura complessa
·
ad attività prevalentemente esecutive o di
carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o
disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti,
arnesi di lavoro e macchinari semplici
|
|
QUALIFICHE
|
|
Area
tecnica
|
Area
amministrativa
|
Area
Socio San. Assist. Ed.
|
|
·
Operaio qualificato
·
Ausiliario servizi funebri
·
Addetto servizi cimiteriali
·
Aiuto cuoco
·
Autista
|
·
Centralinista con mansioni di segreteria
·
Commesso
|
·
Ausiliario trasporti socio-sanitari
·
Ausiliario socio-sanitario specializzato
·
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non
formato
·
Addetto ai servizi ausiliari veterinari
|
*******
*** *******
|
CATEGORIA
C
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che
richiedono:
·
conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative
allo svolgimento di compiti assegnati
·
Capacità manuali e tecniche specifiche riferite
alle proprie qualificazioni e specializzazioni
professionali
·
Autonomia e responsabilità nell'ambito di
prescrizioni di massima
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
|
·
buone conoscenze specialistiche ed un grado di
esperienza discreto
·
contenuto di tipo operativo con responsabilità di
risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi amministrativi
·
discreta complessità di problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili
·
relazioni organizzative interne anche tra più
soggetti interagenti, relazioni esterne anche con altre
istituzioni di tipo indiretto e formale; relazioni di
natura diretta con l'utenza
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
|
Lavoratore
che provvede:
·
al trasporto di persone, alla movimentazione di
merci, ivi compresa la consegna-ritiro
e custodia della documentazione amministrativa
nell’ambito di rapporti istituzionali
·
alla ordinaria e straordinaria
manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali
interventi di natura complessa
·
ad attività esecutive e/o di carattere tecnico
manuali e/o amministrative, ovvero uso e manutenzione
ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro e macchinari
semplici e complessi, ivi compreso l’utilizzo di
elaboratori elettronici
|
QUALIFICHE
|
|
Area
tecnica
|
Area
amministrativa
|
Area
Socio San. Assist. Ed.
|
|
·
Operaio specializzato
·
Operatore tecnico di Centrale Operativa
·
Operatore specializzato di centrale operativa
|
·
Impiegato d’ordine
|
·
Autista soccorritore
·
Autista accompagnatore
·
Autista con mansioni di operatore per servizi funebri;
·
Operatore servizi funebri
·
Operatore socio sanitario, (OSS)
·
Operatore tecnico addetto all’assistenza,(OTA
·
Custode cimitero
·
Necroforo.
·
Operatore domiciliare dei servizi tutelari
formato, comunque denominato (OSA,ADEST,ETC)
·
Infermiere generico
·
|
*******
*** *******
|
CATEGORIA
D
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che
richiedono:
·
conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità
tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni,
autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e
precisi ambiti di intervento operativo proprio del
profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri
operatori di minore contenuto professionale, con
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
|
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
|
·
approfondite conoscenze specialistiche ed un grado
di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento
·
contenuto di concetto con responsabilità di
risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
·
media complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili
·
relazioni organizzative interne anche di natura
negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative di appartenenza, relazioni
esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale
|
|
|
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
|
QUALIFICHE
|
|
Area
tecnica
|
Area
amministrativa
|
Area
Socio San. Assist. Ed.
|
|
·
Geometra
·
Responsabile tecnico di centrale operativa.
|
·
Impiegato di concetto
·
Economo
|
·
Infermiere
·
Terapista
·
Tecnico sanitario
·
Assistente sociale
·
Educatore professionale.
|
*******
*** *******
CATEGORIA
E
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che
richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o
gestionali in relazione ai titoli di studio e
professionali conseguiti, autonomia e responsabilità
proprie, capacità organizzative, di coordinamento e
gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa
nell'ambito delle strutture operative previste‚ dal
modello organizzativo aziendale con funzioni di direzione
e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane,
coordinamento di attività didattica, iniziative di
programmazione e proposta.
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
|
·
elevate conoscenze pluri specialistiche ed un grado
di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento
·
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo
con responsabilità di risultati relativi ad importanti e
diversi processi produttivi/amministrativi
·
elevata complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili
ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili
·
relazioni organizzative interne di natura negoziale
e complessa, gestite anche tra unità organizzative
diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con
altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complessa, e negoziale
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
|
Lavoratore
che provvede:
·
ad espletare attività di ricerca, studio ed
elaborazione di dati in funzione della programmazione
economico finanziaria e della predisposizione degli atti
per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e
finanziari
·
ad espletare compiti di alto contenuto
specialistico professionale in attività di ricerca,
acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di
progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di
edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc
·
ad espletare attività di progettazione e di
gestione del sistema informativo, delle reti informatiche
e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza
specialistica agli utenti di applicazione informatiche
·
ad espletare attività di istruzione,
predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti
all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un
significativo grado di complessità, nonché attività di
analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di
competenza.
|
QUALIFICHE
|
|
Area
tecnica
|
Area
amministrativa
|
Area
Socio San. Assist. Ed.
|
|
·
Responsabile unità operativa.
|
·
Responsabile amministrativo
|
·
Sociologo
·
Pedagogista
·
Psicologo
·
Medico
|
*******
*** *******
|
CATEGORIA
F
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizione apicale di
struttura caratterizzati da completa autonomia
organizzativa e tecnica, con responsabilità proprie di
coordinamento gestionali caratterizzate da discrezionalità
operativa. Tali soggetti svolgono funzioni
·
di direzione e coordinamento
·
di gestione e controllo di risorse umane
·
di iniziativa propria di programmazione e proposte
di progetti di respiro aziendale.
|
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
|
·
elevate conoscenze pluri specialistiche ed un grado
di esperienza pluriennale
·
contenuto di tipo direttivo con responsabilità di
risultati relativi a processi produttivi / amministrativi
globali dell’azienda o dell’unità strutturata
chiamata a dirigere
·
elevata complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili
ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili
·
relazioni organizzative interne ed esterne di
natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni
esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale
·
rappresentanza apicale presso gli organi politici
dell’intera struttura tecnica diretta.
|
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
|
Lavoratore
che provvede:
·
ad organizzare le strutture da lui dipendenti, a
nominarne i responsabili in accordo con la massima
espressione politica, a destinarne risorse umane e
finanziarie
·
ad espletare compiti di direzione di figure ad alto
contenuto specialistico professionale
·
ad espletare attività di progettazione e di
organizzazione di ogni sistema informativo dell'ente
·
ad espletare attività di assistenza tecnica, di
predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti
all'attività politico – amministrativa.
|
|
QUALIFICHE
|
|
Area
tecnica
|
Area
amministrativa
|
Area
Socio San. Assist. Ed.
|
|
·
Coordinatore tecnico.
|
·
Coordinatore amministrativo.
|
·
Coordinatore sanitario.
|
Articolo
41 bis
1.Salvo
quanto disposto al punto 2 il personale, al momento
dell’assunzione, viene inquadrato nella prima posizione
economica della categoria di inquadramento
2.
I lavoratori con qualifica e/o mansioni indicate al
presente punto, al momento dell’assunzione, sono inquadrati
nella posizione economica di seguito indicata:
Autista
soccorritore, Operatore tecnico di centrale operativa: POSIZIONE C2
O.S.S.,
Infermiere generico:
POSIZIONE C3
Terapista,Assistente
sociale, Tecnico sanitario,
Educatore
professionale Infermiere:
POSIZIONE D3
Articolo
42
Passaggio
di posizione, di categoria,
norma di qualificazione e
progressione professionale
1.
Il personale dipendente, ferme restando le dinamiche
previste ai punti 4 e 5 del presente articolo, potrà essere
inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima
categoria, allorquando, tenuto conto delle esigenze
organizzative dell’Associazione, sulla base di percorsi
lavorativi, formativi o di addestramento individuati ai sensi
dell’Articolo 7, comma 5, lettera d del presente contratto o
definiti dall’Organizzazione - con esclusione dei percorsi
imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca
attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche
conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni
lavorative più qualificate, con maggiore autonomia e
responsabilità.
2.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a livello
decentrato, per dare concretezza a livello di Organizzazione ai
meccanismi migliorativi innanzi delineati, con la sottoscrizione
di specifici accordi.
3.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria
superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali
superminimi o indennità per mansioni superiori.
L’elemento
di reinquadramento contrattauale (ERC) riconosciuto al personale
in forza alla data di rinnovo del presente CCNL, potrà essere
assorbito in misura non superiore al 50% per ogni passaggio alla
posizione economica superiore.
4.
A far data dal 1 Gennaio 2004 :
-
il personale inquadrato nelle categorie A, B, e C ha comunque
diritto al passaggio automatico di posizione economica con le
seguenti modalità:
·
passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a
decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere
dodici mesi di permanenza nella prima posizione economica.
·
passaggio dalla seconda alla terza posizione economica a
decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere
ventiquattro mesi di permanenza nella seconda posizione
economica.
·
passaggio dalla terza alla quarta posizione economica a
decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere
quarantotto mesi di permanenza nella terza posizione economica.
-
il personale inquadrato nella categoria D ha comunque diritto al
passaggio automatico dalla prima alla seconda posizione
economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene
a compiere ventiquattro mesi di permanenza nella prima posizione
economia.
Tutte
le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite non
concorrono alla determinazione dei periodi indicati nei punti
precedenti.
5.
L’eventuale passaggio anticipato alle posizioni
economiche superiori non anticipa la decorrenza del diritto ai
passaggi automatici di cui al comma precedente.
6.
In caso di passaggio dei lavoratori a categoria
superiore, l'anzianità di servizio ai fini del diritto alle
posizioni economiche successive alla prima, si calcolerà a
partire dal giorno del passaggio di categoria. Comunque la
retribuzione di fatto non potrà essere inferiore a quella
percepita prima del passaggio di categoria. L’eventuale
differenza retributiva sarà erogata quale assegno assorbibile
da futuri aumenti di fascia economica o derivanti da passaggi di
categoria.
Articolo
43
Norma
transitoria per la classificazione del personale
1.
Fermo restando il complessivo aumento retributivo
previsto per ogni livello esistente nel CCNL A.N.P.AS. in vigore
fino al 31/12/2003 e riportato nella tabella indicata in calce
al presente articolo, i lavoratori in forza alla data di stipula
del presente CCNL verranno inquadrati, sulla base delle nuove
categorie e posizione economiche, come segue:
|
INQUADRAMENTO
AL 31/12/2003
|
RETRIBUZIONE
AL 31/12/2003
(ESCLUSO
IVC)
|
INQUADRAMENTO
DAL 1/1/2004
|
RETRIBUZIONE
1/1/2004
|
RETRIBUZIONE
1/7/2004
|
ERC
1/1/2004
|
|
A1
|
944,70
|
A3
|
977,32
|
1012,77
|
==
|
|
A2
|
1025,93
|
A5
|
1069,53
|
1108,32
|
==
|
|
A3
|
1113,15
|
B5
|
1161,72
|
1203,86
|
==
|
|
A4
|
1182,84
|
C4
|
1226,26
|
1270,74
|
==
|
|
B1
|
1267,22
|
C5
|
1300,03
|
1347,18
|
21,42
|
|
B2
|
1363,33
|
D3
|
1383,01
|
1433,17
|
39,23
|
|
C1
|
1392,43
|
D3
|
1383,01
|
1433,17
|
70,65
|
|
C2
|
1476,84
|
E3
|
1465,99
|
1519,16
|
75,83
|
|
D1
|
1586,69
|
E4
|
1548,97
|
1605,15
|
108,48
|
|
D2
|
1894,11
|
F4
|
1926,99
|
1996,88
|
48,76
|
|
D3
|
2493,48
|
F6
|
2581,62
|
2675,25
|
==
|
2.
La differenza retributiva derivante dal nuovo
inquadramento, verrà attribuita al lavoratore quale elemento di
reinquadramento contrattauale (ERC) con decorrenza 1 Gennaio
2004.
Tale
voce retributiva potrà essere assorbita, in misura non
superiore al 50%, in caso di passaggio del lavoratore alla
posizione economica superiore.
Il
restante 50% potrà essere assorbito in caso di ulteriore
passaggio alla posizione economica superiore.
3.
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente
CCNL verranno erogati a titolo di arretrati in via forfetaria,
per il periodo dal 1/1/2002 - 31/12/2003, gli importi di cui
alla tabella seguente.
Gli
arretrati verranno erogati in tre tranches di pari importo nei
mesi di marzo giugno e settembre 2004.
|
CATEGORIA
|
IMPORTO
TOTALE ARRETRATI
|
IMPORTO
I.V.C. AL 31/12/2003
|
IMPORTO
DA EROGARE AL NETTO DELLA I.V.C.
|
|
A
|
840,09
|
190,09
|
650,00
|
|
B
|
906,24
|
206,24
|
700,00
|
|
C
|
999,09
|
219,09
|
780,00
|
|
D
|
1.128,10
|
258,10
|
870,00
|
|
E
|
1.244,07
|
294,07
|
950,00
|
|
F
|
1.400,98
|
350,98
|
1.050,00
|
Gli
importi degli arretrati saranno corrisposti a tutti i lavoratori
in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L. e saranno
commisurati alla presenza in servizio nel periodo 1 gennaio
2002-31 dicembre 2003.
Pertanto
gli arretrati subiranno una riduzione proporzionale nei casi di
assenza per servizio militare, aspettative o permessi non
retribuiti, assenza facoltativa post-partum, contratti
part-time. A questo fine, non vengono considerate le frazioni di
mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15
giorni verranno considerate come mese intero.
TITOLO
VIII
RETRIBUZIONI
Articolo
44
Posizioni
economiche
1)
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è
composta da:
a)
retribuzione come da posizione economica retribuzione
individuale,E.R.C. ex anzianità ad
personam;
b)
tredicesima mensilità;
c)
trattamento di fine rapporto;
2)
Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno
per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia
equivalenti, ai sensi della Legge n. 153/88 e successive
modificazioni e integrazioni.
Con
decorrenza 1 gennaio 2004 le retribuzioni lorde mensili, sono
determinate nei seguenti importi:
|
Posizione
economica
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Categoria
A
|
922,01
|
949,67
|
977,32
|
1023,42
|
1069,53
|
1115,63
|
|
Categoria
B
|
977,32
|
1023,42
|
1069,53
|
1115,63
|
1161,72
|
1226,26
|
|
Categoria
C
|
1069,53
|
1115,63
|
1161,72
|
1226,26
|
1300,03
|
1383,01
|
|
Categoria
D
|
1226,26
|
1300,03
|
1383,01
|
1465,99
|
1548,97
|
1678,05
|
|
Categoria
E
|
1300,03
|
1383,01
|
1465,99
|
1548,97
|
1678,05
|
1779,47
|
|
Categoria
F
|
1465,99
|
1548,97
|
1678,05
|
1926,99
|
2139,05
|
2581,62
|
Valori
espressi in euro
Con
decorrenza 1 Luglio 2004 le retribuzioni lorde mensili, sono
determinate nei seguenti importi:
|
Posizione
economica
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Categoria
A
|
955,45
|
984,11
|
1012,77
|
1060,54
|
1108,32
|
1156,09
|
|
Categoria
B
|
1012,77
|
1060,54
|
1108,32
|
1156,09
|
1203,86
|
1270,74
|
|
Categoria
C
|
1108,32
|
1156,09
|
1203,86
|
1270,74
|
1347,18
|
1433,17
|
|
Categoria
D
|
1270,74
|
1347,18
|
1433,17
|
1519,16
|
1605,15
|
1738,91
|
|
Categoria
E
|
1347,18
|
1433,17
|
1519,16
|
1605,15
|
1738,91
|
1844,01
|
|
Categoria
F
|
1519,16
|
|