Adozioni internazionali: COSTA RICA

 

PROCEDURE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
COSTA RICA

  

            Già nel 1990 il Costa Rica aderiva alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, ratificando cinque anni dopo anche la Convenzione dell’Aja sulla tutela dell’infanzia e la disciplina dell’adozione internazionale. Con la legge del 6 febbraio 1998 il paese ha istituito il nuovo Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza e creato il Sistema Nazionale di Protezione Integrale  dei Diritti dell’Infanzia coordinato dal Consiglio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.

            Dal Consiglio Nazionale per le Adozioni, che opera in parallelo al Consiglio nazionale per l’Infanzia, dipende il Patronato Nazionale dell’Infanzia (di seguito denominato PANI), costituito in autorità centrale per le adozioni internazionali in Costa Rica.

            L’età minima degli aspiranti genitori adottivi in Costa Rica è di 25 anni, l’età massima 60 anni.

Poiché per i più piccoli è generalmente possibile individuare famiglie adottive all’interno del Paese, l’adozione internazionale viene presa in considerazione soltanto per minori di età superiore ai 5 anni o per gruppi di fratelli.

 

Presentazione della domanda di adozione

            Le domande di adozione internazionale vanno indirizzate alla Segreteria Tecnica Adozioni del PANI e devono comprendere, oltre al Decreto di idoneità all’adozione internazionale e al modulo appositamente predisposto compilato in ogni sua parte, i documenti relativi ai dati anagrafici, stato civile (minimo 5 anni di matrimonio), residenza, reddito e stato di salute dei coniugi. Per quanto riguarda la relazione psicologica e sociale, il PANI fissa modalità di stesura dettagliate e chiede che siano redatte “da un ente statale o da un ente riconosciuto e autorizzato all’uopo dallo stato estero”; allo stesso ente viene richiesto, già al momento della presentazione della domanda, un impegno a redigere le relazioni sull’inserimento post-adottivo per un periodo di cinque anni. Poiché il Costa Rica non aderisce alla Convenzione dell’Aja sull’eliminazione delle legalizzazioni consolari, la documentazione allegata alla domanda, una volta tradotta, dovrà essere autenticata presso il Consolato del Costa Rica e legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri.

            Al ricevimento della domanda di adozione, completa della documentazione richiesta, il PANI ne comunica ufficialmente l’accettazione e la inserisce in una lista d’attesa.

 

Proposta di abbinamento

            Individuato l’abbinamento della famiglia con uno o più minori, il PANI trasmette una prima comunicazione in cui vengono riferite agli interessati le condizioni generali del bambino. In un momento successivo verranno inviate le foto e indicazioni più dettagliate riguardanti le caratteristiche e la situazione del minore o minori.

            La famiglia dovrà quindi comunicare per iscritto, nel più breve tempo possibile, il proprio consenso all’abbinamento. Il PANI, assieme al referente dell’ente in veste di procuratore della famiglia in Costa Rica, darà quindi inizio all’iter legale presso il Tribunale dei Minori competente e stabilirà la data in cui la coppia dovrà recarsi in Costa Rica.

 

Incontro con il minore, soggiorno e procedure legali in Costa Rica

Con l’assistenza dello psicologo del PANI e del referente dell’ente, la famiglia incontrerà i bambino (o bambini) e, dopo una serie di contatti preliminari, inizierà un periodo di convivenza della durata minima di tre settimane. In questo periodo di tempo la coppia verrà anche accompagnata in Tribunale per confermare di persona davanti al giudice il proprio consenso all’adozione.

            Il referente locale dell’ente ha già predisposto l’accoglienza dei coniugi presso l’Apartotel Cristina, una struttura dove disporranno di un piccolo appartamento adatto alla convivenza con il minore. Il referente si occuperà inoltre dei successivi adempimenti legali, lasciando modo alla famiglia di dedicarsi all’inserimento del minore e offrendo loro la possibilità di conoscere un poco il paese e farsi un’idea della cultura di origine del bambino. Fino al momento della partenza per l’Italia, la famiglia riceverà dal referente in loco tutta l’assistenza e il sostegno necessario a garantire un buon inserimento.

            Al termine del previsto periodo di convivenza e assolti tutti gli adempimenti necessari, il Tribunale decreta l’adozione e ne dispone la trascrizione presso il Registro di Stato Civile, dove si provvede alla stesura del nuovo certificato di nascita. Ottenuto il rilascio del passaporto, l’autorizzazione all’espatrio del minore e il visto di ingresso in Italia, la nuova famiglia può lasciare il Costa Rica. Complessivamente, la permanenza nel paese è di circa cinque/sei settimane. La procedura di adozione, dal momento dell’accettazione della domanda di adozione all’arrivo del minore in Italia, richiede in media un anno di tempo.

 

Sostegno durante l'inserimento

L’ente seguirà assiduamente, come d’abitudine, l’inserimento del minore o minori presso la famiglia adottiva in collaborazione con i servizi sociali e  si fa garante della redazione e tempestivo invio nel paese d’origine delle dieci relazioni semestrali richieste dall’autorità straniera nei cinque anni successivi all’ingresso del minore in Italia.
 

Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi a adozioni@anpas.org