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PROCEDURE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
SRI LANKA
La Repubblica Democratica
Socialista dello Sri Lanka ha ratificato il
23 gennaio 1995 la Convenzione dell’Aja
per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozioni internazionali e
ha designato quale Autorità Centrale il
Department of Probation and Child Care
Services.
Le procedure di adozione internazionale sono regolate dalla Legge
sull’adozione di minori, n°15
dell’11/03/1992, che afferma il principio di
sussidiarietà dell’adozione internazionale e
stabilisce in dettaglio le procedure legali
per l’adozione di minori cingalesi da parte
di cittadini stranieri o residenti
all’estero, prevedendo tra l’altro che venga
fissato annualmente un numero massimo di
adozioni internazionali a seconda
dell’effettiva necessità.
Gli aspiranti genitori adottivi devono avere almeno 25 anni d’età
e la differenza d’età tra adottanti e
adottato dovrà essere di almeno 21 anni.
Benché non venga fissata per legge un’età
massima, si sconsiglia alle coppie di età
superiore ai 43/44 anni di presentare
domanda in questo paese.
I motivi per cui un minore in stato di adottabilità può non
trovare accoglienza presso una famiglia
locale sono molteplici: la presenza di
patologie, anche curabili, l’appartenenza a
un’etnia diversa rispetto a quella degli
adottanti e persino un oroscopo non in
armonia con quello degli aspiranti genitori
adottivi. Per quanto riguarda le fasce d’età
i bambini sono per lo più molto piccoli e
possono essere dichiarati adottabili sin dal
terzo mese di vita. Sono molto rare le
adozioni di fratelli.
Presentazione della domanda di adozione
La documentazione da presentare nel dossier della coppia include
una domanda (in duplice copia) indirizzata
all’autorità centrale, il decreto di
idoneità e la relazione psico-sociale,
certificati penali, medici, di nascita e di
matrimonio, attestazioni relative
all’attività lavorativa dei richiedenti e
copie del passaporto.
Tutti i documenti devono essere accompagnati da traduzioni in
inglese asseverate e legalizzate e l’intero
fascicolo deve essere vistato dalla
rappresentanza consolare dello Sri Lanka a
Roma.
Proposta di abbinamento
Una volta individuato l’abbinamento con un
minore in attesa di adozione, l’Autorità
centrale ne dà comunicazione alla coppia per
il tramite dell’ente autorizzato. L’autorità
centrale cingalese non fornisce un dossier
completo per il minore ed è il referente
dell’ente, di concerto con il personale del
centro che ospita il minore, a provvedere
agli accertamenti medici e alla raccolta
delle informazioni sulla situazione e
provenienza del minore.
Incontro con il minore, soggiorno e
procedure legali in Sri Lanka
E’ previsto un unico viaggio nel paese e una permanenza di circa
4/5 settimane, nel corso della quale gli
aspiranti genitori adottivi sostengono in
primo luogo un colloquio preliminare con il
personale del Department of Probation
and Child Care Services.
Dopo il colloquio, la coppia
si reca presso il centro di accoglienza dove
è ospitato il minore per incontrarlo. Non è
consentito iniziare la convivenza del minore
presso gli adottanti sino a che il giudice
non la autorizza, ma la coppia e il minore
potranno approfondire la reciproca
conoscenza nel corso di vari incontri
assistiti dalla referente dell’ente e dal
personale dell’istituto. Dopo la sentenza di
adozione, in attesa di completare i restanti
adempimenti legali, il bambino potrà
iniziare la convivenza con gli adottanti.
La sentenza di adozione emessa dal Tribunale dello Sri Lanka ha
valore giuridico e dà luogo all’emissione di
un nuovo certificato di nascita del minore
in cui gli adottanti vengono indicati come i
genitori. Sulla base di questo nuovo
certificato si provvede al rilascio del
passaporto del minore, il quale, una volta
munito di visto e di autorizzazione
all’ingresso in Italia, potrà lasciare lo
Sri Lanka in compagnia dei genitori
adottivi.
Le procedure di adozione in Sri Lanka richiedono la presenza di
entrambi i coniugi per tutto il periodo di
permanenza previsto, salvo il caso di gravi
e comprovati motivi di salute (in tal caso
il coniuge impossibilitato a presenziare
dovrà conferire all’altro apposita procura
ad agire in sua vece).
La procedura di adozione, dal momento
dell’inoltro della domanda di adozione
all’arrivo del minore in Italia, richiede di
solito un anno di tempo.
Sostegno durante l'inserimento
L’ente seguirà assiduamente, come d’abitudine, l’inserimento del
minore presso la famiglia adottiva in
collaborazione con i servizi sociali,
garantendo l’invio nel paese delle relazioni
post adottive richieste.
Nel periodo che va dall’ingresso del minore
in Italia all’emissione del decreto di
trascrizione della sentenza di adozione,
devono essere inviate all’autorità centrale
dello Sri Lanka delle relazioni trimestrali
sull’inserimento del minore presso la
famiglia adottiva. Successivamente, per un
periodo di tre anni dalla trascrizione, sono
richieste relazioni semestrali accompagnate
da foto del minore. Infine, trascorsi i tre
anni, si richiede un’unica relazione annuale
fino al compimento del decimo anno di età
del minore.
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