Adozioni internazionali: SRI LANKA

 

PROCEDURE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
SRI LANKA

  

La Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka ha ratificato il 23 gennaio 1995 la Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali e ha designato quale Autorità Centrale il Department of Probation and Child Care Services.

Le procedure di adozione internazionale sono regolate dalla Legge sull’adozione di minori, n°15 dell’11/03/1992, che afferma il principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale e stabilisce in dettaglio le procedure legali per l’adozione di minori cingalesi da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero, prevedendo tra l’altro che venga fissato annualmente un numero massimo di adozioni internazionali a seconda dell’effettiva necessità.

Gli aspiranti genitori adottivi devono avere almeno 25 anni d’età e la differenza d’età tra adottanti e adottato dovrà essere di almeno 21 anni. Benché non venga fissata per legge un’età massima, si sconsiglia alle coppie di età superiore ai 43/44 anni di presentare domanda in questo paese.

I motivi per cui un minore in stato di adottabilità può non trovare accoglienza presso una famiglia locale sono molteplici: la presenza di patologie, anche curabili, l’appartenenza a un’etnia diversa rispetto a quella degli adottanti e persino un oroscopo non in armonia con quello degli aspiranti genitori adottivi. Per quanto riguarda le fasce d’età i bambini sono per lo più molto piccoli e possono essere dichiarati adottabili sin dal terzo mese di vita. Sono molto rare le adozioni di fratelli.

Presentazione della domanda di adozione

La documentazione da presentare nel dossier della coppia include una domanda (in duplice copia) indirizzata all’autorità centrale, il decreto di idoneità e la relazione psico-sociale, certificati penali, medici, di nascita e di matrimonio, attestazioni relative all’attività lavorativa dei richiedenti e copie del passaporto.

Tutti i documenti devono essere accompagnati da traduzioni in inglese asseverate e legalizzate e l’intero fascicolo deve essere vistato dalla rappresentanza consolare dello Sri Lanka a Roma.

Proposta di abbinamento

Una volta individuato l’abbinamento con un minore in attesa di adozione, l’Autorità centrale ne dà comunicazione alla coppia per il tramite dell’ente autorizzato. L’autorità centrale cingalese non fornisce un dossier completo per il minore ed è il referente dell’ente, di concerto con il personale del centro che ospita il minore, a provvedere agli accertamenti medici e alla raccolta delle informazioni sulla situazione e provenienza del minore.

Incontro con il minore, soggiorno e procedure legali in Sri Lanka

E’ previsto un unico viaggio nel paese e una permanenza di circa 4/5 settimane, nel corso della quale gli aspiranti genitori adottivi sostengono in primo luogo un colloquio preliminare con il personale del Department of  Probation and Child Care Services.

Dopo il colloquio, la coppia si reca presso il centro di accoglienza dove è ospitato il minore per incontrarlo. Non è consentito iniziare la convivenza del minore presso gli adottanti sino a che il giudice non la autorizza, ma la coppia e il minore potranno approfondire la reciproca conoscenza nel corso di vari incontri assistiti dalla referente dell’ente e dal personale dell’istituto. Dopo la sentenza di adozione, in attesa di completare i restanti adempimenti legali, il bambino potrà iniziare la convivenza con gli adottanti.

La sentenza di adozione emessa dal Tribunale dello Sri Lanka ha valore giuridico e dà luogo all’emissione di un nuovo certificato di nascita del minore in cui gli adottanti vengono indicati come i genitori. Sulla base di questo nuovo certificato si provvede al rilascio del passaporto del minore, il quale, una volta munito di visto e di autorizzazione all’ingresso in Italia, potrà lasciare lo Sri Lanka in compagnia dei genitori adottivi.

Le procedure di adozione in Sri Lanka richiedono la presenza di entrambi i coniugi per tutto il periodo di permanenza previsto, salvo il caso di gravi e comprovati motivi di salute (in tal caso il coniuge impossibilitato a presenziare dovrà conferire all’altro apposita procura ad agire in sua vece).

La procedura di adozione, dal momento dell’inoltro della domanda di adozione all’arrivo del minore in Italia, richiede di solito un anno di tempo.

Sostegno durante l'inserimento

L’ente seguirà assiduamente, come d’abitudine, l’inserimento del minore presso la famiglia adottiva in collaborazione con i servizi sociali, garantendo l’invio nel paese delle relazioni post adottive richieste.

Nel periodo che va dall’ingresso del minore in Italia all’emissione del decreto di trascrizione della sentenza di adozione, devono essere inviate all’autorità centrale dello Sri Lanka delle relazioni trimestrali sull’inserimento del minore presso la famiglia adottiva. Successivamente, per un periodo di tre anni dalla trascrizione, sono richieste relazioni semestrali accompagnate da foto del minore. Infine, trascorsi i tre anni, si richiede un’unica relazione annuale fino al compimento del decimo anno di età del minore.

 

 

Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi a adozioni@anpas.org