Adozioni internazionali: TAIWAN

PROCEDURE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
TAIWAN

           

Taiwan non è paese aderente alla Convenzione dell’Aja sulla tutela del minore e cooperazione in materia di adozioni internazionali, ma nel 1995 ha dichiarato unilateralmente di uniformarsi ai principi della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo. L’autorità competente per le adozioni è l’Ufficio Minori del Ministero dell’Interno di Taiwan.

La normativa relativa all’istituto dell’adozione è contenuta nella Parte IV del Codice della Famiglia (art. 1072 – 1083) e nella Legge per la Tutela dell’Infanzia e Adolescenza, emendata nel mese di maggio del 2003 (art. 14 – 17), che sanciscono il principio dell’interesse superiore del minore. L’adozione, così come istituita dalla normativa taiwanese, produce gli effetti dell’adozione piena e stabilisce che il minore adottato assuma il cognome degli adottanti. Il provvedimento di adozione viene emesso dal Tribunale Distrettuale, investito dell’istanza dalla Corte Suprema taiwanese, ed ha carattere giuridico.

 

REQUISITI  DEGLI ADOTTANTI:

L’unico requisito relativo agli adottanti fissato per legge prevede che tra  i coniugi e l’adottato sussista una differenza di età di almeno 20 anni. Tuttavia, i centri di tutela, cui sono affidati gli adempimenti preliminari e la formulazione della proposta di abbinamento, per prassi richiedono agli aspiranti genitori adottivi alcuni ulteriori requisiti:

·        un’età compresa tra i 30 e i 45 anni;

·        un minimo di 5 anni di matrimonio

·        un reddito cumulativo lordo di almeno 30.000 / 35.000 Euro

La presenza di figli già inseriti nel nucleo familiare degli adottanti non è di ostacolo all’adozione, ma generalmente viene data preferenza alle coppie che non possono avere figli, mentre sono previste facilitazioni per le coppie disponibili ad adottare gruppi di fratelli o minori disabili o con esigenze particolari.

 

CARATTERISTICHE DEI MINORI

            A differenza  di quanto avviene nella Cina continentale, dove le bambine sono più frequentemente vittime di abbandono, a Taiwan i minori privi di tutela possono essere di entrambi i sessi. Taiwan ha un buon programma di adozione nazionale e il ricorso all’adozione internazionale è più frequente per i minori più grandicelli, i gruppi di fratelli e i bambini con esigenze speciali.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADOZIONE

La documentazione richiesta include: una domanda di adozione corredata di foto recenti degli aspiranti all’adozione e della loro abitazione; decreto di idoneità e relazione psicosociale; certificati medici, penali e di matrimonio; attestazione di reddito e dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei richiedenti; tre lettere di presentazione e fotocopie del passaporto. L’ente redige e acclude alla documentazione una relazione integrativa in aggiunta a quella rilasciata dal servizio sociale.

La documentazione deve essere tradotta in inglese e una parte di essa (decreto e relazioni) anche in cinese.

Una forte enfasi è posta sulla necessità di scegliere la famiglia più adatta alle esigenze del minore piuttosto che sulla rigida osservanza dell’ordine di presentazione delle domande. La lista d’attesa ha quindi carattere indicativo e dal momento del deposito del fascicolo della coppia alla formulazione della proposta di abbinamento possono trascorrere tempi variabili, generalmente compresi tra i 12 e i 18 mesi, ma talvolta anche più lunghi. I minori di età superiore ai 7 anni vengono coinvolti in prima persona nella scelta adottiva e i loro desideri vengono rispettati. E’ inoltre richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà.

 

PROPOSTA DI ABBINAMENTO E PROCEDURE LEGALI

La proposta di abbinamento è accompagnata dalla trasmissione del dossier del minore, che include: certificato di nascita, dichiarazione di adottabilità per adozione internazionale, certificato medico, foto del minore e relazione psicosociale. Una volta ricevuto il consenso all’abbinamento da parte della coppia, la referente dell’ente a Taiwan avvia l’iter giuridico, presentando l’istanza di adozione alla Corte Suprema Taiwanese, la quale, nel termine di 4-8 settimane, designa il Tribunale Distrettuale incaricato di condurre il procedimento.

Circa due/tre mesi più tardi, dopo aver esaminato la documentazione ed in particolare la relazione psicosociale dei coniugi, il Tribunale convoca in udienza gli adottanti (o un loro rappresentante) perché confermino ufficialmente il proprio consenso. Entro due/tre mesi, il tribunale si pronuncia sull’adozione e, trascorsi 10 giorni, la sentenza passa in giudicato. Infine, la sentenza e il suo passaggio in giudicato devono essere depositati presso l’Ufficio anagrafico taiwanese. L’iter si conclude con il rilascio del certificato di nascita e del passaporto del minore, la concessione dell’autorizzazione all’ingresso e del visto in entrata in Italia.

E’ previsto due viaggi e il tempo di permanenza nel paese straniero è di circa 2 settimane. Le coppie sono assistite e accompagnate dalla referente dell’ente, di concorso con il personale della struttura ospitante, sia durante il primo incontro con il minore che nel corso dei successivi contatti.

 

SOSTEGNO DURANTE L’INSERIMENTO

Taiwan richiede un prolungato monitoraggio post adottivo, con l’invio di 4 relazioni trimestrali nel corso del primo anno dall’ingresso del minore in Italia e una relazione annuale negli anni successivi, fino al compimento del settimo anno d’età del minore. Come d’abitudine, l'ente garantisce l'attento monitoraggio dell'inserimento del minore nella famiglia adottiva, nonché la redazione e il puntuale inoltro delle relazioni periodiche richieste dal paese straniero. 

 

Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi a adozioni@anpas.org