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PROCEDURE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
TAIWAN
Taiwan non è
paese aderente alla Convenzione dell’Aja
sulla tutela del minore e cooperazione in
materia di adozioni internazionali, ma nel
1995 ha dichiarato unilateralmente di
uniformarsi ai principi della Convenzione
ONU sui diritti del Fanciullo. L’autorità
competente per le adozioni è l’Ufficio
Minori del Ministero dell’Interno di Taiwan.
La normativa
relativa all’istituto dell’adozione è
contenuta nella Parte IV del Codice della
Famiglia (art. 1072 – 1083) e nella Legge
per la Tutela dell’Infanzia e Adolescenza,
emendata nel mese di maggio del 2003 (art.
14 – 17), che sanciscono il principio
dell’interesse superiore del minore.
L’adozione, così come istituita dalla
normativa taiwanese, produce gli effetti
dell’adozione piena e stabilisce che il
minore adottato assuma il cognome degli
adottanti. Il provvedimento di adozione
viene emesso dal Tribunale Distrettuale,
investito dell’istanza dalla Corte Suprema
taiwanese, ed ha carattere giuridico.
REQUISITI
DEGLI ADOTTANTI:
L’unico
requisito relativo agli adottanti fissato
per legge prevede che tra i coniugi e
l’adottato sussista una differenza di età di
almeno 20 anni. Tuttavia, i centri di
tutela, cui sono affidati gli adempimenti
preliminari e la formulazione della proposta
di abbinamento, per prassi richiedono agli
aspiranti genitori adottivi alcuni ulteriori
requisiti:
·
un’età
compresa tra i 30 e i 45 anni;
·
un minimo di
5 anni di matrimonio
·
un reddito
cumulativo lordo di almeno 30.000 / 35.000
Euro
La presenza
di figli già inseriti nel nucleo familiare
degli adottanti non è di ostacolo
all’adozione, ma generalmente viene data
preferenza alle coppie che non possono avere
figli, mentre sono previste facilitazioni
per le coppie disponibili ad adottare gruppi
di fratelli o minori disabili o con esigenze
particolari.
CARATTERISTICHE DEI MINORI
A differenza di quanto avviene nella Cina
continentale, dove le bambine sono più
frequentemente vittime di abbandono, a
Taiwan i minori privi di tutela possono
essere di entrambi i sessi. Taiwan ha un
buon programma di adozione nazionale e il
ricorso all’adozione internazionale è più
frequente per i minori più grandicelli, i
gruppi di fratelli e i bambini con esigenze
speciali.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADOZIONE
La
documentazione richiesta include: una
domanda di adozione corredata di foto
recenti degli aspiranti all’adozione e della
loro abitazione; decreto di idoneità e
relazione psicosociale; certificati medici,
penali e di matrimonio; attestazione di
reddito e dichiarazione relativa alla
situazione lavorativa dei richiedenti; tre
lettere di presentazione e fotocopie del
passaporto. L’ente redige e acclude alla
documentazione una relazione integrativa in
aggiunta a quella rilasciata dal servizio
sociale.
La
documentazione deve essere tradotta in
inglese e una parte di essa (decreto e
relazioni) anche in cinese.
Una forte
enfasi è posta sulla necessità di scegliere
la famiglia più adatta alle esigenze del
minore piuttosto che sulla rigida osservanza
dell’ordine di presentazione delle domande.
La lista d’attesa ha quindi carattere
indicativo e dal momento del deposito del
fascicolo della coppia alla formulazione
della proposta di abbinamento possono
trascorrere tempi variabili, generalmente
compresi tra i 12 e i 18 mesi, ma talvolta
anche più lunghi. I minori di età superiore
ai 7 anni vengono coinvolti in prima persona
nella scelta adottiva e i loro desideri
vengono rispettati. E’ inoltre richiesto il
consenso di chi esercita la patria potestà.
PROPOSTA DI
ABBINAMENTO E PROCEDURE LEGALI
La proposta
di abbinamento è accompagnata dalla
trasmissione del dossier del minore, che
include: certificato di nascita,
dichiarazione di adottabilità per adozione
internazionale, certificato medico, foto del
minore e relazione psicosociale. Una volta
ricevuto il consenso all’abbinamento da
parte della coppia, la referente dell’ente a
Taiwan avvia l’iter giuridico, presentando
l’istanza di adozione alla Corte Suprema
Taiwanese, la quale, nel termine di 4-8
settimane, designa il Tribunale Distrettuale
incaricato di condurre il procedimento.
Circa
due/tre mesi più tardi, dopo aver esaminato
la documentazione ed in particolare la
relazione psicosociale dei coniugi, il
Tribunale convoca in udienza gli adottanti
(o un loro rappresentante) perché confermino
ufficialmente il proprio consenso. Entro
due/tre mesi, il tribunale si pronuncia
sull’adozione e, trascorsi 10 giorni, la
sentenza passa in giudicato. Infine, la
sentenza e il suo passaggio in giudicato
devono essere depositati presso l’Ufficio
anagrafico taiwanese. L’iter si conclude con
il rilascio del certificato di nascita e del
passaporto del minore, la concessione
dell’autorizzazione all’ingresso e del visto
in entrata in Italia.
E’ previsto
due viaggi e il tempo di permanenza nel
paese straniero è di circa 2 settimane. Le
coppie sono assistite e accompagnate dalla
referente dell’ente, di concorso con il
personale della struttura ospitante, sia
durante il primo incontro con il minore che
nel corso dei successivi contatti.
SOSTEGNO
DURANTE L’INSERIMENTO
Taiwan
richiede un prolungato monitoraggio post
adottivo, con l’invio di 4 relazioni
trimestrali nel corso del primo anno
dall’ingresso del minore in Italia e una
relazione annuale negli anni successivi,
fino al compimento del settimo anno d’età
del minore. Come d’abitudine, l'ente
garantisce l'attento monitoraggio
dell'inserimento del minore nella famiglia
adottiva, nonché la redazione e il puntuale
inoltro delle relazioni periodiche richieste
dal paese straniero. |