|
per
il personale dipendente dell’A.N.P.As.
e
delle Organizzazioni operanti nell’ambito
socio-sanitario,
assistenziale, educativo
Roma,
14 aprile 2004
TITOLO
I
VALIDITÀ
ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo
1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente C.C.N.L., regola i rapporti di lavoro del
personale dipendente dell’A.N.P.As. e delle diverse realtà
operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale. Educativo
delle pubbliche assistenze.
2.
Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento
economico e deve essere indistintamente applicato a tutto
il personale dipendente.
Articolo
2
Disposizioni
generali
1.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo
parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di
legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato,
nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto
applicabili.
2.
I lavoratori debbono inoltre osservare le norme
regolamentari emanate dall’organizzazione da cui dipendono
purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con
norme di legge.
Articolo
3
Inscindibilità
delle norme contrattuali
1.
Le norme del presente contratto devono essere considerate
sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed
inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun
trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi
nazionali di lavoro.
2.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto
in vigore tra le parti contraenti.
Articolo4
Condizioni
di miglior favore
1.
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del
presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad
personam le condizioni fisse e ricorrenti di miglior favore
in atto.
2.
A tal fine in sede di confronto a livello di
Organizzazione, di cui all'articolo 7, verranno definite le
necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente
e quello previsto dal presente C.C.N.L.
Articolo5
Decorrenza
e durata
1.
Il C.C.N.L. entra in vigore il 1 gennaio 2002 e scade il
31 dicembre 2005 agli effetti normativi; i bienni economici di
riferimento del CCNL sono rispettivamente definiti nei periodi 1
Gennaio 2002 - 31 Dicembre 2003 e 1 Gennaio 2004 - 31 Dicembre
2005.
2.
Le parti convengono che relativamente all’insieme
dell’ambito normativo ed economico del presente CCNL, ove non
diversamente indicato, per data di decorrenza dei singoli
istituti si intende quella della firma dello stesso.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Articolo
6
Diritto
di informazione e confronto tra le parti
1.
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati
e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per
la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per
un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
componenti contrattuali.
2.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A)
Livello nazionale - Annualmente,
di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le
stesse si incontreranno in particolare per:
·
analizzare l'andamento del settore in relazione
all’evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
·
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
·
verificare gli andamenti occupazionali in termini
quantitativi e qualitativi;
·
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
·
promuovere iniziative volte anche alla Pubblica
Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la
qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più
adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con
particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B)
Livello territoriale (provinciale e/o regionale) –
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle
parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
·
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli,
con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato
occupazionale;
·
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica
Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e
competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi
connessi con l'applicazione del presente CCNL;
·
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
·
assumere le opportune iniziative nei confronti della
Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o
potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale per il personale delle realtà
interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di
valorizzazione dell'attività di volontariato.
C)
Livello di Organizzazione
Ferme
restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste
garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione
riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il
funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti
e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e
programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli
punti del presente CCNL.
Articolo
7
Contrattazione
1.
La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si
suddivide in due livelli:
·
nazionale;
·
decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in
alternativa tra loro.
2.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le
R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le
rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale
del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre
1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento
definito in base all’accordo del 23 luglio 1993.
3.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello
nazionale le seguenti tematiche:
·
validità ed ambito di applicazione del contratto;
·
relazioni sindacali;
·
diritti sindacali;
·
attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
·
norme comportamentali e disciplinari;
·
ordinamento professionale;
·
orario di lavoro;
·
permessi, aspettative e congedi;
·
formazione professionale;
·
trattamento economico.
4.
In ciascuna organizzazione, le parti possono stipulare il
contratto collettivo decentrato integrativo.
5.
In sede di contrattazione collettiva decentrata
integrativa sono regolate le seguenti materie:
·
i criteri
relativi:
a.
ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di
obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e
miglioramento della qualità del servizio;
b.
alle metodologie di valutazione basate su indici e
standard di valutazione;
c.
alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da
destinare al personale;
d.
alla progressione orizzontale del personale.
e.
i programmi annuali e pluriennali delle attività di
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
·
le
linee di indirizzo
per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti
disabili;
·
implicazioni
in ordine
alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti
in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti
organizzativi e della domanda di servizi;
·
le
pari opportunità,
per le finalità e con le modalità
stabilite dalla legge;
·
le
modalità di gestione
delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel
rispetto della normativa vigente in materia;
·
ogni
altra materia
espressamente demandata, dal presente Contratto.
Articolo
8
Garanzia
del funzionamento dei servizi minimi essenziali
1.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.146 del
12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti
individuano in ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le
seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a
livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le
parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle
quali applicare la presente normativa: le prestazioni
medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad
assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi
e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a
persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a
strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al
servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali
e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non
sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge 83/2000, le parti si impegnano alla
sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà
essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti
dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione
delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del
rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito
verbale appositi contingenti di personale.
Articolo
9
Pari
opportunità
1.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge
125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari
opportunità tra uomo e donna composto da un componente
designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e
da un pari numero di componenti in rappresentanza
dell'Organizzazione, tra le quali individuare la figura con
funzioni di Presidente; possono inoltre essere istituiti
Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso
singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche
rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del
rapporto tra le
parti.
2.
L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti
per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a
sostegno della loro attività; le finalità del Comitato per le
Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla
legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle
indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla
data della stipula del presente C.C.N.L.
Articolo
10
Attività
di volontariato
1.
I lavoratori facenti parte di organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'Articolo6 della
legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell'espletamento di attività
di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi
dell'Articolo 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze
di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o
turnazioni previste dal presente CCNL.
2.
In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra
le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto
in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri
particolari finalizzati a consentire agli interessati di
svolgere attività di volontariato.
3.
In caso di attività di volontariato o partecipazione a
programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente
può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi
delle leggi n. 266/91 e 49/87.
TITOLO
III
COSTITUZIONE
ED ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo
11
Assunzione
di personale
1.
L'assunzione di personale deve essere effettuata con
l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto
di lavoro di diritto privato.
2.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e indicare la
data della medesima, la durata del periodo di prova, la
qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il
relativo trattamento economico e la sede di lavoro.
Articolo
12
Documenti
di assunzione
1.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a
presentare o autocertificare ove possibile
o consegnare i seguenti documenti:
·
il libretto di lavoro o documento equipollente
·
codice fiscale
·
carta d'identità o documento equipollente
·
certificato di sana e robusta costituzione fisica
·
libretto sanitario ove richiesto a norma di legge
·
titolo di studio o professionale (diploma, certificato di
abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica
·
qualsiasi altro documento previsto dalla vigente
normativa
·
certificato penale di data non anteriore a tre mesi
2.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato
di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove
questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale
domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di
residenza e di domicilio.
Articolo
13
Visite
mediche
1.
Prima dell’assunzione in servizio l’Organizzazione
potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e
sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da
organi sanitari pubblici.
2.
Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà
sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa
vigente a carico del datore di lavoro.
Articolo
14
Periodo
di prova
1.
L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un
periodo di prova non superiore a tre mesi per l’inquadramento
fino alla categoria B ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori.
2.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza
preavviso.
3.
In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore
spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di
lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, della tredicesima
mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro
maturato.
4.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere
inferiore a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento
stabilito per il lavoratore interessato.
5.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di
prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro
novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si
intenderà risolto a tutti gli effetti.
6.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia
proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà
confermato in servizio a tempo indeterminato.
Articolo
15
Mansioni
e variazioni temporanee delle stesse
1.
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni
proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni
equivalenti.
2.
Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli
professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze
di servizio verificate tra le parti in sede di Organizzazione,
può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, sempre
che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della
posizione economica del dipendente medesimo.
3.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a
categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni
caso e per tutta la durata della sua applicazione, una
retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della
differenza fra la prima posizione economica della categoria
superiore e la prima posizione economica della categoria di
inquadramento, nonché delle differenze afferenti i restanti
istituti contrattuali salariali.
4.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività
svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo di tre mesi che debbono risultare da atto scritto.
Articolo
16
Cumulo
delle mansioni
1.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più
mansioni di diverse categorie deve essere attribuito, ai sensi
dell'articolo precedente, il trattamento economico ed
eventualmente la categoria corrispondente alla mansione
superiore, sempre che questa ultima abbia carattere di
prevalenza nel tempo.
2.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni
superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni
eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita,
dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza fra la
prima posizione economica della categoria superiore e la prima
posizione economica della categoria di inquadramento.
3.
La situazione di cumulo di mansioni potrà essere
valutata in sede di Organizzazione ai fini della progressione
orizzontale.
Articolo
17
Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica
1.
Quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il
dipendente fisicamente inidoneo in via permanente
all’espletamento delle funzioni inerenti il proprio
inquadramento, l’Organizzazione - dietro richiesta del
dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperirà
ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da
quelle proprie dell'inquadramento ricoperto.Ove esista in
organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una
modifica dell’inquadramento in relazione alle coperture dei
posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità
residuali del lavoratore fermo restando che da quel momento le
dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo
inquadramento.
TITOLO
IV
SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
NORMA
DI RINVIO
Con
riferimento alla Legge n.30 del 14 febbraio 2003 e del D.lgs
n.276 del 10 settembre 2003, nonché al D.lgs n.66 del 8 aprile
2003 le parti concordano sull’opportunità di rinviare a
specifici incontri la stesura della disciplina applicativa degli
istituti normativi previsti dai citati provvedimenti
legislativi. Di conseguenza, con eccezione dell’articolo 23
– lavoro a tempo determinato, le parti concordano di mantenere
l’impianto previsto dal precedente CCNL, di seguito riportato,
in materia di svolgimento del rapporto di lavoro.
Articolo
18
Mobilità
interna
1.
L'istituto della mobilità concerne solo
l’utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi,
uffici di pertinenza dell’Organizzazione in strutture diverse
dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere
organizzativo della Organizzazione, e non soggetto ai vincoli di
cui all'Articolo13 della legge 300/70, l'utilizzazione del
personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza
della Sezione cui originariamente è stato assegnato il
dipendente.
2.
L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione
anche temporanea del personale in strutture di pertinenza
dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di
assegnazione, sarà utilizzato dall’Organizzazione in
relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge
20.5.1970 n.300 articolo13, secondo criteri concordati con le
rappresentanze sindacali.
Articolo
19
Patrocinio
legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei
compiti d’ufficio
1.
L'Organizzazione nella tutela dei propri diritti ed
interessi ove avvenga l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per
fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti
d’ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o
colpa del dipendente che comporti l'adozione di provvedimenti
disciplinari o risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a
proprio carico, ove non sussista conflitto d’interessi, ogni
onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i
gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un
legale.
2.
L'Organizzazione potrà esigere dal dipendente,
eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per
fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave,
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Articolo
20
Ritiro
patente
1.
Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi
che non comportano il licenziamento senza preavviso, sia
ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza
percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
2.
L'autista in questo periodo, potrà essere adibito,
previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la
possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la
retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
3.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i
termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere
adibito al lavoro cui l'Organizzazione lo destinasse, si darà
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso sarà
corrisposta all'autista l'indennità d’anzianità ed altre
eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo
del ritiro della patente stessa.
Le
parti, vista la natura del servizio prestato e la nuova
normativa sulla patente a punti, si impegnano a promuovere ogni
possibile iniziativa tale da garantire la salvaguardia della
patente di guida per l’uso privato del dipendente con mansioni
di autista.
Articolo
21
Rapporti
di lavoro a tempo parziale
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
-
favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto
all'attività dell'Organizzazione;
-
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei
lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione.
Il
rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole
associazioni secondo i seguenti principi:
-
volontà di entrambe le parti;
-
in caso di assunzione del personale a tempo pieno è
riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni
o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto
a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
L'Organizzazione
risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione
dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del
lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze
sindacali.
I
lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di
lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere
la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta
ricevuta.
Inoltre
il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A)
nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2)
l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3)
la qualifica assegnata.
Il
minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere
inferiore a dodici ore.
Qualora
non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica
ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto
dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del
lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia
nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti
di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da
criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel
caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti
l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del
territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale
per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al
lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai
Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a
livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove
prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla
vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro
in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico
produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle
rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore
settimanali del personale part-time.
B)
E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura
massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto
con contratto part-time e comunque secondo la legislazione
vigente.
C)
La variazione con carattere di continuità dell'orario
settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere
comunicata per iscritto al lavoratore interessato e
contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed
all'Ispettorato del Lavoro.
D)
Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle
ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà
essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale
risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di
cui al punto C) che precede.
E)
La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43;
F)
I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità
di fine rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti
dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività
troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.
Per
il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
Il
trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle
lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e
di legge sarà garantito in proporzione alla durata della
prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri
istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a
tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno
calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della
prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel
corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che
precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo
complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di
attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le
parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto
concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro
supplementare.
Articolo
22
Contratti
di formazione e lavoro
1.
Le assunzioni di personale con contratto di formazione
lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.
2.
Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con
contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e
nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire
le occasioni d’impiego secondo le rispettive esigenze delle
Organizzazioni e dei
lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo
l’utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel
settore.
3.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le
potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro
mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro.
4.
Le parti convengono di escludere dai contratti di
formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento
è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi,
ordini e collegi professionali o il possesso di titoli
abilitanti alla professione, ad eccezione dell’autista per i
mezzi di soccorso.
Articolo
23
Rapporti
di lavoro a tempo determinato
1.
In tutte le strutture comprese nell'ambito di
applicazione (art. 1) del presente contratto, l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita,
in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n.368/2001.
2.
La durata del contratto a termine non potrà essere
superiore ai tre anni.
3.
A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle
particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare
eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
|