ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

TFR e previdenza complementare. L'Anpas ha aderito al costituendo Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del comparto delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale nonché del personale dipendente da imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio sanitari assistenziali ed educativi. [documento integrale]

 
Il 26 aprile 2006 la Commissione nazionale per il Rinnovo del CCNL Anpas e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FP-CISL e UIL-FPL, hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANPAS relativa al biennio 2004-2005, e per alcune parte normative che erano state stralciate precedentemente.
 

In allegato:

 
   
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per il personale dipendente dell’A.N.P.As. e delle Organizzazioni operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo

Roma, 14 aprile 2004

TITOLO I

VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Articolo 1

Ambito di applicazione  

1.     Il presente C.C.N.L., regola i rapporti di lavoro del personale dipendente dell’A.N.P.As. e delle diverse realtà operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale. Educativo delle pubbliche assistenze.

2.     Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

 

Articolo 2

Disposizioni generali

1.     Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.

2.     I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall’organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

 

Articolo 3

Inscindibilità delle norme contrattuali

1.     Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2.     Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

 

Articolo4

Condizioni di miglior favore

1.     Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni fisse e ricorrenti di miglior favore in atto.

2.     A tal fine in sede di confronto a livello di Organizzazione, di cui all'articolo 7, verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente C.C.N.L.

 

Articolo5

Decorrenza e durata

1.     Il C.C.N.L. entra in vigore il 1 gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005 agli effetti normativi; i bienni economici di riferimento del CCNL sono rispettivamente definiti nei periodi 1 Gennaio 2002 - 31 Dicembre 2003 e 1 Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2005.

2.     Le parti convengono che relativamente all’insieme dell’ambito normativo ed economico del presente CCNL, ove non diversamente indicato, per data di decorrenza dei singoli istituti si intende quella della firma dello stesso.


TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

 

Articolo 6

Diritto di informazione e confronto tra le parti  

1.     Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

2.     Le sedi di informazione e confronto sono:

A) Livello nazionale - Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

·       analizzare l'andamento del settore in relazione all’evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;

·       verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

·       verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

·       valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

·       promuovere iniziative volte anche alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.

 

B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale) – Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

·       analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;

·       assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;

·       verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

·       assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.

 

C) Livello di Organizzazione

Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

 

Articolo 7

Contrattazione

1.     La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in due livelli:

·          nazionale;

·          decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.

2.     Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all’accordo del 23 luglio 1993.

3.     Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

·          validità ed ambito di applicazione del contratto;

·          relazioni sindacali;

·          diritti sindacali;

·          attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

·          norme comportamentali e disciplinari;

·          ordinamento professionale;

·          orario di lavoro;

·          permessi, aspettative e congedi;

·          formazione professionale;

·          trattamento economico.

4.     In ciascuna organizzazione, le parti possono stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo.

5.     In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

·    i criteri relativi:

a.     ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;

b.     alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;

c.      alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;

d.     alla progressione orizzontale del personale.

e.     i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;

· le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;

· implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;

· le pari opportunità, per le finalità e con le modalità  stabilite dalla legge;

· le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

· ogni altra materia espressamente demandata, dal presente Contratto.

 

Articolo 8

Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

1.     In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.146 del 12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

2.     Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.

 

Articolo 9

Pari opportunità

1.     Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Organizzazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente; possono inoltre essere istituiti  Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto  tra le parti.

2.     L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività; le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente C.C.N.L.

 

Articolo 10

Attività di volontariato

1.     I lavoratori facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'Articolo6 della legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'Articolo 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.

2.     In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato.

3.     In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.

 

TITOLO III
COSTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Articolo 11

Assunzione di personale

1.     L'assunzione di personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.

2.     L'assunzione deve risultare da atto scritto e indicare la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico e la sede di lavoro.

 

Articolo 12

Documenti di assunzione

1.       All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o autocertificare ove possibile o consegnare i seguenti documenti:

·          il libretto di lavoro o documento equipollente

·          codice fiscale

·          carta d'identità o documento equipollente

·          certificato di sana e robusta costituzione fisica

·          libretto sanitario ove richiesto a norma di legge

·          titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica

·          qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa

·          certificato penale di data non anteriore a tre mesi

2.     Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.

 

Articolo 13

Visite mediche

1.     Prima dell’assunzione in servizio l’Organizzazione potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.

2.     Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

 

Articolo 14

Periodo di prova

1.     L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova non superiore a tre mesi per l’inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori.

2.     Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

3.     In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

4.     Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato.

5.     Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

6.     Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato.

 

Articolo 15

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse

1.     Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti.

2.     Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti in sede di Organizzazione, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

3.     Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza fra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima posizione economica della categoria di inquadramento, nonché delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali.

4.     Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi che debbono risultare da atto scritto.

 

Articolo 16

Cumulo delle mansioni

1.     Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.

2.     In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza fra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima posizione economica della categoria di inquadramento.

3.     La situazione di cumulo di mansioni potrà essere valutata in sede di Organizzazione ai fini della progressione orizzontale.

 

Articolo 17

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1.     Quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti il proprio inquadramento, l’Organizzazione - dietro richiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie dell'inquadramento ricoperto.Ove esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una modifica dell’inquadramento in relazione alle coperture dei posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo inquadramento.


TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

NORMA DI RINVIO

Con riferimento alla Legge n.30 del 14 febbraio 2003 e del D.lgs n.276 del 10 settembre 2003, nonché al D.lgs n.66 del 8 aprile 2003 le parti concordano sull’opportunità di rinviare a specifici incontri la stesura della disciplina applicativa degli istituti normativi previsti dai citati provvedimenti legislativi. Di conseguenza, con eccezione dell’articolo 23 – lavoro a tempo determinato, le parti concordano di mantenere l’impianto previsto dal precedente CCNL, di seguito riportato, in materia di svolgimento del rapporto di lavoro.

 

Articolo 18

Mobilità interna

1.     L'istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Organizzazione, e non soggetto ai vincoli di cui all'Articolo13 della legge 300/70, l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il dipendente.

2.     L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dall’Organizzazione in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20.5.1970 n.300 articolo13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.

 

Articolo 19

Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d’ufficio

1.     L'Organizzazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove avvenga l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti d’ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comporti l'adozione di provvedimenti disciplinari o risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2.     L'Organizzazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

 

Articolo 20

Ritiro patente

1.     Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento senza preavviso, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.

2.     L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.

3.     Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'Organizzazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso sarà corrisposta all'autista l'indennità d’anzianità ed altre eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa.

Le parti, vista la natura del servizio prestato e la nuova normativa sulla patente a punti, si impegnano a promuovere ogni possibile iniziativa tale da garantire la salvaguardia della patente di guida per l’uso privato del dipendente con mansioni di autista.

 

Articolo 21

Rapporti di lavoro a tempo parziale  

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:

- favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione;

- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione.

Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi:

- volontà di entrambe le parti;

- in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali.

I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta.

Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

A) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:

1) l'eventuale periodo di prova;

2) l'orario settimanale e la sua ripartizione;

3) la qualifica assegnata.

Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.

B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente.

C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.

D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.

E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43;

F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.

Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.

I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.

L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.

 

Articolo 22

Contratti di formazione e lavoro

1.     Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.

2.     Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni d’impiego secondo le rispettive esigenze delle Organizzazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo l’utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.

3.     Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

4.     Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell’autista per i mezzi di soccorso.

 

Articolo 23

Rapporti di lavoro a tempo determinato

1.     In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n.368/2001.

2.     La durata del contratto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

3.     A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi: