CONVENZIONI:
Siae
ACCORDO
TRA
SOCIETA'
ITALIANA DEGLI
AUTORI ED
EDITORI
(
S.I.A.E. )
E
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PUBBLICHE
ASSISTENZE
(
A.N.P.AS. )
PREMESSO
-
che l'A.N.P.AS. per realizzare i propri fini istituzionali, organizza
manifestazioni per i propri soci, per i familiari e più in generale per i
cittadini nelle diverse realtà;
-
che dette manifestazioni vanno sempre più assumendo carattere culturale
e spettacolare di natura musicale, cinematografica e di arte varia, rivestendo un ruolo sempre più importante nel
rapporto con il cittadino, ponendosi come efficace strumento di comunicazione e
di relazioni socio - culturali.
IN
CONSIDERAZIONE
della
diffusione di dette manifestazioni su tutto il territorio nazionale;
SI
CONVIENE
di
addivenire alla definizione di uno specifico sistema tariffario, che garantisca
uniformità di trattamento e consenta la semplificazione delle procedure di
determinazione della misura dei compensi dovuti per i Diritti d'Autore.
Le
premesse fanno parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO
1
SFERA
DI APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO
Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del
repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica che avvengono in occasione
di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica
leggera, di danza, di musica jazz, rassegna di gruppi folcloristici, balletti,
spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti, organizzate a
cura dell'A.N.P.AS. e delle Associazioni aderenti ad essa, anche in concomitanza
con gite turistiche o culturali di durata inferiore alle 18 ore, nonché la
diffusione di esecuzioni musicali nell'area della manifestazione attraverso
altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato.
Sono escluse dalla convenzione le manifestazioni a carattere nazionale.
ARTICOLO
2
La classificazione delle manifestazioni, agli effetti della
determinazione della misura dei compensi giornalmente dovuti, tiene conto dei
seguenti tre parametri:
A)
TERRITORIALITA'
che può riferirsi a:
- FESTE COMUNALI destinate
all'ambito comunale (Feste Piccole);
- FESTE ZONALI destinate all'ambito di più comuni (Feste Medie);
- FESTE PROVINCIALI
o REGIONALI
destinate all'ambito di una provincia o di una regione
(Feste Medio - Grandi).
B)
NUMERO DEI PUNTI DI SPETTACOLO
allestiti
in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al
precedente art. 1.
C)
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
espressa
in giornate in cui avvengono spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle
categorie di cui al precedente art. 1. Le giornate in cui si svolgono
esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli
effetti della determinazione della DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.
La
misura dei compensi fissi e minimi, dovuti rispettivamente per le manifestazioni
non gratuite, è fissata come riportato nelle seguenti tabelle.
NUOVE
TARIFFE 200 8
Riportiamo
di seguito le tabelle con i valori in corso:
| A
TABELLA DEI COMPENSI FISSI
PER MANIFESTAZIONI GRATUITE |
|
SOGGETTO
ORGANIZZATORE
|
PUNTI
SPETTACOLO |
Giornate
di effettivo spettacolo |
Compenso
DEM giornaliero |
FESTE PICCOLE
COMUNALI
|
UNICO |
1
giorno |
Euro
106,60 |
| FESTE MEDIE
ZONALI |
UNICO |
Fino
a due giorni |
Euro
204,64 |
| FESTE
MEDIO-GRANDI
PROVINCIALI REGIONALI |
UNICO |
Fino
a cinque giorni |
Euro
314,30 |
| B
TABELLA DEI COMPENSI
MINIMI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE |
| Per le
manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (a manifestazione) viene
determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale della
tipologia del trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75% dei
COMPENSI FISSI. |
| C
- TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO DI GITE TURISTICHE O CULTURALI |
| Nel caso di
gite, di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dalle Associazioni
aderenti all'A.N.P.AS. con l'offerta di un "trattenimento
musicale", a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite
comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o di cena, la
percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per Diritto
d'Autore, è applicata - con un compenso minimo pari a euro
23,62 - su una base di calcolo forfettariamente
commisurato al 25 % del prezzo richiesto per la partecipazione alla
gita. |
ARTICOLO
3
MAGGIORAZIONI
FISSE DEI COMPENSI
Per i "punti di spettacolo" e/o per le "giornate di
spettacolo" eccedenti il numero previsto dalla fascia tariffaria
corrispondente alla "territorialità"
di cui alla tabella A del precedente art. 2, è applicata la maggiorazione del
compenso - base giornaliero commisurata:
-
al 40% della misura del
compenso - base per ogni "punto di spettacolo" in più;
-
al 5% della misura del
compenso - base per ogni "giornata di spettacolo" in più.
ARTICOLO
4
DIFFUSIONI
DI ESECUZIONI MUSICALI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE
Per la diffusione, nell'area allestita, di esecuzioni musicali attraverso
l'uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un
compenso forfettario giornaliero, per l'intera durata della manifestazione, pari
al 2% del compenso giornaliero
fissato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.
ARTICOLO
5
In ragione della collaborazione e delle attività di informazione che si
renderanno necessarie, in fase di applicazione dell'accordo da parte dell'A.N.P.AS., sulla misura dei compensi di cui alla tabella A del precedente
art. 2 e sulle eventuali maggiorazioni di cui al precedente art. 3, è
riconosciuta una riduzione del 15 % .
ARTICOLO
6
PERMESSO DI ESECUZIONE E
PROGRAMMA MUSICALE
Il soggetto responsabile, così come sopra individuato nelle premesse del
presente accordo, che intende organizzare la manifestazione, deve
preventivamente richiedere all'Ufficio periferico della SIAE, competente per
territorio:
-
il rilascio del "Permesso di Esecuzione", fornendo tutti i dati
e gli elementi di valutazione utili per l'assegnazione della manifestazione alla
rispettiva fascia tariffaria e per la conseguente corretta determinazione della
misura dei compensi dovuti;
-
la fornitura dei "Programmi musicali" da consegnare e far
compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni. Il programma
musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile
delle esecuzioni stesso, deve essere restituito all'Ufficio periferico della
SIAE, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a
quello delle esecuzioni. L'omessa indicazione di opere eseguite o l'indicazione
di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporta l'applicazione, a
carico dell'organizzatore, delle penali previste dal Permesso di Esecuzione.
ARTICOLO
7
AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI
I compensi di cui all'art. 2 del presente accordo verranno aggiornati di
anno in anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita
riferite al mese di settembre dell'anno precedente.
ARTICOLO
8
DURATA DI VALIDITA'
DELL'ACCORDO
Il presente accordo si riterrà valido alla data di sottoscrizione fino
al 31 dicembre 1996 e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo
disdetta di una delle due parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi
prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
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