MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
CIRCOLARE 5 agosto 1997,
n. 3973.
Art. 373, comma 2, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada)
e successive modifiche ed integrazioni. Esenzione dal pagamento del pedaggio
autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi
similari
Pervengono con frequenza
a questo Ministero note di protesta da parte di associazioni di volontariato
nei confronti delle società concessionarie di autostrade che non
riconoscerebbero in alcuni casi il diritto alla esenzione dal pedaggio
dei veicoli appartenenti alle stesse associazioni.
Di contro le società
concessionarie lamentano che in molti casi le pretese delle associazioni
di volontariato non trovano giustificazione nel dettato della norma che
dà diritto alla esenzione.
Al fine di dirimere
la controversia e fornire la più corretta interpretazione conviene
ripercorrere le tappe della normativa che hanno portato alla attuale formulazione
del testo della norma di esenzione.
Il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, prevedeva, all'art. 373, comma
2, lettera c), che fossero esentate dal pagamento del pedaggio autostradale
le sole "autoambulanze con targa C.R.I.", operando di fatto una restrizione
sulla formulazione previgente (art. 574 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 420 del 30 giugno 1959) che esentava invece più genericamente
i "veicoli di soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio".
Con decreto del
Presidente della Repubblica n. 575 in data 16 dicembre 1993, l'art. 373
del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada,
al comma 2, lettera c), viene così modificato:
"c) le autoambulanze
con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato
e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso
nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito
contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori
pubblici".
Con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici in data 15 aprile 1994 è stato previsto il tipo
di contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni
di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro.
Con il più
recente decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610,
recante modifiche al regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
codice della strada, nulla viene innovato in merito.
Orbene, per la corretta
interpretazione della norma occorre riferirsi al testo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 575/1993.
Per la esenzione
dal pedaggio occorre dunque che si verifichino contemporaneamente le seguenti
condizioni:
1) il veicolo deve
essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi
similari non aventi scopo di lucro;
2) il veicolo deve
essere adibito al soccorso;
3) il veicolo deve
essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;
4) il veicolo deve
essere provvisto dell'apposito contrassegno.
L'assenza anche
di una sola delle condizioni descritte non dà luogo alla esenzione.
L'intento del legislatore
è evidente: si vuole favorire una attività di volontariato
in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni
di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società
che gestiscono le autostrade.
Quanto sopra trova
conforto anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza
generale del 17 maggio 1993 in sede di esame del testo del provvedimento
che sarebbe poi diventato il decreto del Presidente della Repubblica n.
575/1993. In quella occasione infatti il Consiglio di Stato argomentava
che "la modifica proposta non comporta, sotto il profilo economico - finanziario,
alcun aggravio aggiuntivo per i bilanci delle società concessionarie
poiché l'esenzione in questione era sempre stata praticata fino
alla recentissima entrata in vigore del Nuovo codice della strada".
Nello stesso parere
infatti si osserva che la formulazione dell'art. 373 del regolamento, limitando
l'esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non tiene conto del contenuto
sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni
di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia ed A.N.P.A.S.),
che coprono circa il 70% dei servizi di emergenza e trasporto di malati
ed infermi che vengono effettuati sull'intero territorio nazionale.
Infatti, prima della
entrata in vigore del Nuovo codice della strada e relativo regolamento
di esecuzione (1 gennaio 1993), l'esenzione dal pedaggio era comunque riconosciuta
ai soli veicoli di soccorso sanitario in servizio di emergenza.
Tutte le argomentazioni
svolte danno ragione di quanto prima asserito.
Pertanto per il
riconoscimento della esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale
occorre che i veicoli:
- siano immatricolati
a nome di organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);
- siano adibiti
al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con
evidenza tale destinazione. Poiché non esiste una classificazione
ufficiale di veicoli ad uso "soccorso" occorrerà valutare caso per
caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze
o veicoli ad esse assimilati per il trasporto di sangue, plasma od organi
da trapiantare, e da quelli antincendio permanentemente attrezzati per
tale destinazione, che sono muniti degli appositi dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa previsti per legge. Tanto più in considerazione
del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati
per uso proprio a favore delle associazioni di volontariato (che abbiano
un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del
volontariato di cui alla legge n. 266/1991) per il soddisfacimento di finalità
statutarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione)
possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente
dalla loro "configurazione" giuridica, sono in possesso dei prescritti
requisiti. (Cosa non possibile per le associazioni di volontariato in quanto
la licenza o l'autorizzazione presuppongono lo svolgimento di attività
commerciali o comunque a scopo di lucro);
- siano impegnati
nell'espletamento del relativo specifico servizio. Anche questa circostanza,
salvo il caso dei veicoli antincendio o di soccorso sanitario appena richiamati,
occorre che sia documentata per evitare abusi. Documentazione che può
essere rilasciata da una qualsiasi autorità pubblica che può
attestare lo svolgimento del servizio reso, anche a posteriori, qualora
venga attivata dalla società concessionaria di autostrada la procedura
di recupero di credito per passaggio ritenuto non in esenzione;
- siano muniti dell'apposito
contrassegno come previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 1994.
Il Ministro: Costa
97A9001
|