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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regolamento
concernente i criteri e le modalità per la
concessione e l'erogazione dei
contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, in
materia di attività di utilità
sociale, in favore di
associazioni di volontariato e
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Vista la legge 11 agosto
1991, n. 266, recante "Legge quadro sul
volontariato";
Visto il decreto
legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, recante "Riordino
della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale";
Vista la legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
Visto, in particolare, l'articolo 59,
comma 44, della citata legge n. 449
del 1997, con il quale è stato istituito il
Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'articolo 96 della
legge 21 novembre 2000, n.
342, che prevede l'utilizzazione
di una quota del
Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'erogazione
di contributi, a sostegno
dell'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
per l'acquisto, da parte delle
medesime associazioni o organizzazioni, di
autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità
sociale, nonché per
l'acquisto da parte delle sole
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) di
beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", come modificato dal
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
recante "Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del
Governo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle
finanze e della sanità;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a
norma del comma 3 dell'articolo
17 della predetta legge 23 agosto
1988, n. 400, con
nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
Oggetto
l.
Il presente regolamento disciplina le
condizioni e le modalità di concessione ed
erogazione dei contributi previsti
dall'articolo 96, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, in favore di
associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da
parte delle medesime di autoambulanze e di
beni strumentali utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità
sociale e, limitatamente alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
per l'acquisto di beni da
donare a strutture sanitarie pubbliche.
2.
Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo puo' costituire una
percentuale del prezzo di acquisto del
bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
3.
Ai sensi dell'articolo 96,
comma 1, della citata
legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del
Fondo nazionale per le politiche
sociali di pertinenza delle province
autonome di Trento e di Bolzano, viene
attribuita direttamente alle predette
province che provvedono all'erogazione
dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari secondo i
criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali.
Art.
2.
Soggetti
destinatari
1.
Possono presentare la domanda per la
concessione del contributo i seguenti
soggetti:
a)
le associazioni di volontariato, costituite in forma
di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della
medesima legge;
b)
le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di
cui all'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo.
Art.
3.
Acquisti
finanziabili
1. Il contributo è concesso ai
soggetti di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, per l'acquisto o per
l'acquisizione mediante contratto di
leasing, da parte dei medesimi di:
a)
autoambulanze;
b)
beni strumentali, ad esclusione dei
beni immobili, utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità
sociale, che per le loro caratteristiche,
non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
c)
beni, acquistati da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), da
donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Per un periodo di
almeno tre anni dalla data
del contratto di acquisto del
bene o dalla data di sottoscrizione del
contratto di leasing, il bene oggetto del
contributo deve essere utilizzato
direttamente ed esclusivamente dai diretti
beneficiari del contributo e non puo'
essere, per alcun motivo, utilizzato per
attività diverse da quelle indicate
all'articolo 1 del presente regolamento o
ceduto a terzi.
3. La vendita del
bene o la cessione del contratto
di leasing possono essere effettuate, prima
dei tre anni dalla data di acquisto, solo
in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).
4. In tal caso il corrispettivo della
vendita o della cessione non dovrà essere
superiore alla differenza tra il valore di
mercato del bene ceduto ed il contributo
ricevuto per l'acquisto dello stesso.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si
applicano ai beni di cui alla lettera
c) del comma 1 acquistati da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e
donati a strutture sanitarie pubbliche.
Art.
4.
Suddivisione
delle risorse disponibili
l. Le quote del
Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n.
449, annualmente destinate all'attività
istituzionale delle associazioni di
volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2
del presente regolamento, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 96, comma 1, della legge 23
novembre 2000, n. 342, sono cosi' suddivise:
a) per l'esercizio 2000:
1)
nella misura dell'80 per cento per
l'acquisto di autoambulanze;
2)
nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni
strumentali;
b) per gli esercizi 2001 e successivi:
1)
nella misura dell'80 per cento
per l'acquisto di autoambulanze;
2)
nella misura del 15 per
cento per l'acquisto di beni strumentali;
3)
nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di beni
da donare a strutture pubbliche.
2. I contributi a carico dei fondi
stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi
per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio
2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno;
i contributi a carico dei fondi stanziati
per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli
acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31
dicembre di ciascun anno.
Art.
5.
Presentazione
delle domande
1. La domanda di concessione del contributo
dovrà essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale
per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili, via Veneto
n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite
spedizione postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento; la data di spedizione
è comprovata dal timbro apposto
dall'ufficio postale.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
a) documentazione recante i dati
identificativi dell'ente richiedente,
completa del certificato di iscrizione
presso il Registro del Volontariato
competente per territorio o copia autentica
della comunicazione all'anagrafe delle
ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) copia dell'atto di acquisto e della
fattura di vendita dell'autoambulanza o del
bene strumentale per il quale si chiede la
concessione del contributo;
c) copia dell'atto di acquisto e di
donazione del bene di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 3 del presente
regolamento;
d) dichiarazione resa dal rappresentante
legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed
esclusivo del bene oggetto del contributo
per le attività di utilità sociale e circa
le condizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 3.
3. La disposizione di cui alla lettera
d) del comma 2 del presente articolo non si
applica ai beni di cui alla lettera c),
comma 1, dell'articolo 3, acquistati da
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) da donare a strutture
sanitarie pubbliche.
Art.
6.
Termini
di presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 5
devono essere presentate entro il 31
dicembre dell'anno cui sono stati effettuati
gli acquisti.
2. Per gli acquisti effettuati entro il 31
dicembre 2000 le domande di concessione del
contributo devono essere presentate entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Art.
7.
Comunicazione
dell'esito dell'esame delle domande
l. Entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande,
di cui all'articolo 6, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali -
Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali comunica, con decreto del Capo
del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle domande accolte con
l'indicazione del contributo concesso.
Art.
8.
Erogazione
del contributo
1. Il contributo concesso viene erogato
tramite bonifico bancario o postale,
vaglia bancario o assegno circolare,
entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione dell'accoglimento della
domanda.
Art.
9.
Revoca
del contributo
1. Il contributo concesso è
revocato qualora l'associazione o
l'organizzazione cui sono stati
assegnati non rispetti le prescrizioni del
presente regolamento, ovvero risulti che la
documentazione e/o le
dichiarazioni presentate non
rispondano al vero.
Art.
10.
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento
entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma,
28 agosto 2001
Il Ministro: Maroni
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 282
Avvertenza:
Il
testo delle note qui
pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
-
La legge 11 agosto
1991, n. 266,
recante "Legge-quadro sul
volontariato" è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
-
Il decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460,
recante "Riordino della
disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale", è stato
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
-
La legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza
pubblica" è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1997, n. 302, S.O. Il testo
dell'art. 59, comma 44, è il seguente:
"44.
Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143
miliardi per l'anno 2000".
-
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
"Misure in materia
fiscale", è stata
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il
testo dell'art 96 è il seguente:
"Art.
96 (Disposizioni in materia di volontariato
e di canone radio per
attività antincendio e di
protezione civile). -
1.
Al fine di sostenere l'attività
istituzionale delle associazioni
di volontariato iscritte nei
registri di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001
una quota del Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui al comma 44
dell'art. 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, determinata
annualmente con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in misura non
inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata
per l'erogazione di contributi, nei limiti
delle risorse finanziarie
disponibili, per l'acquisto, da
parte delle medesime
associazioni e organizzazioni,
di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità
sociale che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diverse utilizzazioni
senza radicali trasformazioni. La
quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano
viene attribuita alle predette
province che provvedono all'erogazione dei
contributi direttamente in favore dei
beneficiari, secondo i criteri
stabiliti dal Ministro per la
solidarietà sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma sempre nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, è concesso
altresi' alle ONLUS limitatamente alla
donazione dei beni ivi indicati nei
confronti delle strutture
sanitarie pubbliche. Ai
fini di cui al primo periodo, il citato
Fondo è integrato dell'importo di lire 10
miliardi per l'anno 2000
e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del
Ministro per la solidarietà
sociale sono stabilite le
modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
2.
A decorrere dal 1 gennaio 2001
la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le
associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed
aventi sede nei
rispettivi
territori, sono esonerate
dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attività
antincendi
e di protezione civile. Per gli stessi
soggetti sono autorizzati i
collegamenti esercitati alla data del 31
dicembre 1999 che non
risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni
esistenti appartenenti ad organi dello
Stato o ad altri soggetti autorizzati".
-
Il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203, S.O.
-
Il decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante
"Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n .300,
nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo", è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
-
La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
"Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo",
è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
-
La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri", è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo
dell'art. 17, comma 3, è il seguente:
"3.
Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate
al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Nota all'art. 1:
-
Per il testo dell'art. 96 della
citata legge n. 342 del 2000 si veda in note
alle premesse.
Note all'art. 2
-
Il testo dell'art. 3 della
citata legge n. 266 del 1991 è il seguente:
"Art.
3 (Organizzazioni di
volontariato). –
1.
E' considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività
di cui all'art. 2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
2.
Le organizzazioni di volontariato
possono assumere la forma
giuridica che ritengono piu'
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto
costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la
democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché
la gratuità delle
prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i
loro obblighi e diritti. Devono essere
altresi' stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4.
Le organizzazioni di volontariato
possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare
l'attività da esse svolta.
5.
Le organizzazioni svolgono le
attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme
e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste
convenzionate".
-
Il testo dell'art. 6 della
citata legge n. 266 del 1991 è il seguente:
"Art.
6 (Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome).
1.
Le regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta
dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2.
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonché
per stipulare le convenzioni e
per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo
le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3.
Hanno diritto ad essere
iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i
requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
4.
Le regioni e le
province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei
registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le
regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5.
Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel
termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle
parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6.
Le regioni e le province autonome inviano
ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'art. 12.
7.
Le organizzazioni iscritte nei registri sono
tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui
all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti".
-
Il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:
"Art.
10 (Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale).
-
1.
Sono organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o
senza personalità giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti
nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a)
lo svolgimento di attività
in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico ;
7)
tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i
beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
8)
tutela e valorizzazione
della natura e
dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse
affiidata ad università, enti di
ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
l'esclusivo perseguimento
di finalità di
solidarietà sociale;
c)
il divieto di svolgere attività diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d)
il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
e)
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi digestione per la
realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f)
l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di
suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
g)
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h)
disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i)
l'uso, nella denominazione
ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o dell'acronimo
"ONLUS".
2.
Si intende che vengono
perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività
statutarie nei settori
dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della
formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione
della cultura e dell'arte
e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei
confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma
dirette ad arrecare benefici a:
a)
persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b)
componenti collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
3.
Le finalità di solidarietà sociale
s'intendono realizzate anche quando tra i
beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano
nelle condizioni di svantaggio di cui
alla lettera a) del comma 2.
4.
A prescindere dalle condizioni previste ai
commi 2 e 3, si considerano comunque
inerenti a finalità di solidarietà sociale
le attività statutarie istituzionali svolte
nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della
tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente
con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
della ricerca scientifica
di particolare interesse sociale
svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidate ad
università, enti di
ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire
con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonché le attività di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono
riconoscuti apporti economici da
parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5.
Si considerano direttamente
connesse a quelle istituzionali
le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e
dell'arte e tutela dei diritti civili, di
cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle
condizioni previste ai commi 2 e 3,
nonché le attività accessorie per natura a
quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio
delle attività connesse è consentito
a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma
1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi
proventi non superino il 66 per cento
delle spese complessive
dell'organizzazione.
6.
Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a)
le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi a soci, associati o partecipanti,
ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte,
ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro
il terzo grado ed ai loro
affini entro il secondo grado, nonché alle
società da questi
direttamente o indirettamente
controllate o collegate,
effettuate a condizioni
piu' favorevoli in ragione
della loro qualità. Sono
fatti salvi, nel caso delle attività svolte
nei settori di cui ai numeri 7) e 8)
della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b)
l'acquisto di beni o
servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c)
la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.
239, convertito dalla legge 3 agosto
1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per
azioni;
d)
la corresponsione a soggetti diversi
dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al
tasso ufficiale di sconto;
e)
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.
7.
Le disposizioni di cui alla lettera h)
del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h)
ed i) del medesimo comma 1 non si applicano
agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
8.
Sono in ogni caso considerati
ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, nonché i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del
1991 che abbiano la base sociale formata per
il cento per cento da cooperative sociali.
Sono fatte salve le previsioni di
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