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Contributo per acquisto ambulanze e beni strumentali

 
 

 

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Decreto 28 agosto 2001, n.388 (G.U. n.250 del 26/10/01)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei  contributi  di  cui  all'articolo 96  della  legge 21 novembre  2000,  n.  342,  in  materia di  attività di utilità sociale,  in  favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

   Vista  la  legge  11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato";

  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1997, n. 460, recante "Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

  Vista  la  legge  27  dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

  Visto,  in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n.  449  del 1997, con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;

  Visto  l'articolo 96  della  legge  21  novembre  2000, n. 342, che prevede  l'utilizzazione  di  una  quota  del  Fondo nazionale per le politiche   sociali   per  l'erogazione  di  contributi,  a  sostegno dell'attività   istituzionale  delle  associazioni  di  volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto  1991,  n.  266,  e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per  l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati  direttamente  ed esclusivamente per attività di utilità sociale,  nonché  per  l'acquisto da parte delle sole organizzazioni non  lucrative  di  utilità  sociale (ONLUS)  di  beni  da donare a strutture sanitarie pubbliche;

  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della  legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione  del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

  Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanità;

  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata  a  norma  del  comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto  1988,  n.  400,  con  nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Oggetto

 l.  Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore  di  associazioni di  volontariato  e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni  strumentali  utilizzati direttamente  ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),  per  l'acquisto di  beni  da  donare a strutture sanitarie pubbliche.

2.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 del presente articolo puo' costituire una percentuale del  prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

3.  Ai   sensi  dell'articolo 96,  comma  1,  della  citata  legge 21 novembre  2000,  n.  342,  la  quota  del  Fondo  nazionale per le politiche  sociali  di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono  all'erogazione  dei contributi direttamente in favore dei beneficiari  secondo  i  criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

     

 

Art. 2.

Soggetti destinatari

1.  Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

a)      le  associazioni  di  volontariato,  costituite  in  forma  di associazione o  nelle  forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto  1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;

b)      le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

     

Art. 3.

Acquisti finanziabili

  1.  Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:

a)      autoambulanze;

b)      beni  strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di  diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

c)      beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.

  2.  Per  un  periodo  di  almeno  tre  anni dalla  data del contratto di acquisto  del  bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 del presente regolamento o ceduto a terzi.

  3.  La  vendita  del  bene  o  la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo  in  favore  di  organizzazioni  di  volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

  4.  In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso.

  5.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai beni di  cui alla lettera c) del comma 1 acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.

 

Art. 4.

Suddivisione delle risorse disponibili

  l.  Le  quote  del  Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,  comma  44,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle associazioni di  volontariato  e  delle  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)  di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono cosi' suddivise:

    a) per l'esercizio 2000:

1)      nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

2)      nella misura del  20  per  cento  per  l'acquisto di beni strumentali;

 

    b) per gli esercizi 2001 e successivi:

1)      nella   misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

2)      nella  misura del  15 per  cento per l'acquisto di beni strumentali;

3)      nella  misura  del  5  per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni  non  lucrative  di utilità sociale di beni da donare a strutture pubbliche.

  2.  I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi stanziati  per  l'esercizio  2001 e successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

   

Art. 5.

Presentazione delle domande

  1. La domanda di concessione del contributo dovrà essere trasmessa al  Ministero del lavoro e  delle politiche sociali – Dipartimento delle  politiche  sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187  Roma, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

  2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

    a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di  iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della  comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

    b) copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;

    c) copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;

    d) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

  3.  La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo non si applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.

 

Art. 6.

Termini di presentazione delle domande

  1.  Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti.

  2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le domande di concessione del  contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     

Art. 7.

Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande

  l.  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche  sociali e previdenziali comunica, con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.

 

Art. 8.

Erogazione del contributo

  1. Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale,  vaglia  bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

 

Art. 9.

Revoca del contributo

  1.  Il  contributo concesso è revocato qualora l'associazione o l'organizzazione cui sono stati   assegnati non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione  e/o  le  dichiarazioni  presentate  non rispondano al vero.

     

Art. 10.

Entrata in vigore

1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Roma, 28 agosto 2001

                                                  Il Ministro: Maroni

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi       dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  è  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

          Nota al titolo:

              - Il  testo  dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riportato nelle note alle premesse.

 

          Note alle premesse:

-   La   legge   11 agosto   1991,   n.   266,  recante "Legge-quadro  sul  volontariato" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.

-  Il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460,  recante  "Riordino  della  disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle  organizzazioni non lucrative di utilità  sociale",  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

-  La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza pubblica" è stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. Il testo dell'art. 59, comma 44, è il seguente:

"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è  istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115  miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000".

- La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in  materia   fiscale",  è  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il testo dell'art  96 è il seguente:

"Art.  96 (Disposizioni in materia di volontariato e di canone  radio  per  attività  antincendio  e di protezione civile).   -  

1.   Al fine di sostenere  l'attività  istituzionale  delle  associazioni di volontariato iscritte  nei  registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,  n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo  nazionale  per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art.  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive   modificazioni,   determinata  annualmente  con decreto  del  Ministro  per  la  solidarietà  sociale,  di concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse   finanziarie disponibili,  per l'acquisto, da  parte delle  medesime  associazioni  e organizzazioni,  di  autoambulanze  e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità  sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza  radicali trasformazioni. La  quota del  fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle  predette province che provvedono all'erogazione dei  contributi  direttamente in favore dei beneficiari, secondo i  criteri  stabiliti  dal Ministro per la  solidarietà  sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma sempre nei limiti delle risorse  finanziarie disponibili, è concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle  strutture  sanitarie  pubbliche.  Ai  fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10  miliardi  per  l'anno  2000  e  di  lire  15 miliardi a  decorrere  dall'anno  2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà   sociale  sono  stabilite  le  modalità  per  l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2001 la regione Valle  d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le  organizzazioni  da  queste  demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei

rispettivi  territori,  sono  esonerate  dal  pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività

antincendi  e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono  autorizzati  i  collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999  che  non  risultino  incompatibili  con  impianti  di  telecomunicazioni  esistenti  appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati".

-  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

 -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante  "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n .300,  nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia  di  organizzazione  del Governo", è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.

-  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988,  n. 400, in materia di organizzazione del Governo", è stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.

-  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina  dell'attività  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri",  è  stata pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorità   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente  del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

 

          Nota  all'art.  1:     

-  Per  il testo dell'art. 96 della  citata legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.

 

          Note all'art. 2

-  Il  testo  dell'art. 3 della citata legge n. 266 del 1991 è il seguente:

"Art.  3  (Organizzazioni  di  volontariato). 

1. E' considerato organizzazione  di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga  in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2.  Le  organizzazioni di volontariato possono assumere  la  forma  giuridica  che  ritengono piu' adeguata al perseguimento  dei  loro  fini,  salvo il  limite  di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3.  Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o  nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le  diverse  forme giuridiche  che  l'organizzazione assume,  devono  essere espressamente previsti l'assenza di fini  di  lucro,  la democraticità  della  struttura, l'elettività  e  la  gratuità  delle  cariche associative nonché   la  gratuità  delle  prestazioni  fornite  dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi,  i  loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti  l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché  le modalità di approvazione dello stesso da parte  dell'assemblea degli aderenti.

4.  Le  organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori  dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente  nei  limiti  necessari  al  loro regolare  funzionamento  oppure  occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività da esse svolta.

5.   Le  organizzazioni  svolgono le attività  di  volontariato  mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture  pubbliche o con queste convenzionate".

-  Il  testo  dell'art. 6 della citata legge n. 266 del 1991 è il seguente:

"Art.  6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

1. Le  regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di  volontariato.

2.  L'iscrizione  ai  registri è condizione necessaria  per  accedere  ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni   e  per  beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali,  secondo  le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3.  Hanno  diritto  ad  essere iscritte nei registri le organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia  dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4.  Le  regioni  e  le  province autonome determinano i  criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei  requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento  motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,  al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in  camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori

delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del  tribunale  è  appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio  di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6.  Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7.  Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della  documentazione relativa alle entrate di cui all'art.  5, comma 1, con l'indicazione  nominativa dei soggetti eroganti".

- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:

"Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilità sociale).   - 

1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di utilità  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le fondazioni,  le  società  cooperative  e gli altri enti di  carattere  privato,  con  o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti  costitutivi,  redatti  nella  forma dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo  svolgimento  di  attività  in  uno o piu' dei seguenti settori:

                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

                  2) assistenza sanitaria;

                  3) beneficenza;

                  4) istruzione;

                  5) formazione;

                6) sport dilettantistico ;

7) tutela,  promozione e valorizzazione delle cose d'interesse  artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre  1963, n. 1409;

8)  tutela  e  valorizzazione  della  natura  e  dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

                  9) promozione della cultura e dell'arte;

                 10) tutela dei diritti civili;

   11) ricerca scientifica  di particolare interesse sociale  svolta  direttamente da fondazioni ovvero da esse affiidata ad università, enti  di  ricerca  ed  altre  fondazioni  che  la  svolgono direttamente, in ambiti e secondo  modalità da definire con apposito regolamento governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalità  di  solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno  che  la  destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS  che  per  legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi digestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo  di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,  in  caso di  suo scioglimento  per qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di utilità  sociale o a  fini di pubblica utilità, sentito l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190, della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e  delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo  espressamente  la  temporaneità  della partecipazione alla vita associativa e   prevedendo  per gli associati  o partecipanti maggiori d'età  il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei regolamenti e per la nomina degli organi  direttivi dell'associazione;

i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa  di  utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalità di solidarietà  sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie  nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione, della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci, associati  o  partecipanti,  nonché  degli  altri soggetti indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad arrecare benefici a:

 a) persone  svantaggiate  in  ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti  collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3.  Le  finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro si trovano nelle condizioni di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma  2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di  cui  alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività,  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse affidate ad  università,  enti  di  ricerca  ed  altre  fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e secondo  modalità da definire con  apposito regolamento governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto  1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconoscuti apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale  dello Stato.

5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle istituzionali  le attività statutarie di assistenza sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico, promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai  commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.  L'esercizio delle attività connesse  è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera  a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a  quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento  delle spese complessive  dell'organizzazione.

6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta  di utili o di avanzi di gestione:

a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonché alle  società  da  questi  direttamente  o  indirettamente controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'  favorevoli  in  ragione  della  loro  qualità.  Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico  modico;

b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al  loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il  presidente  del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di  prestiti  di  ogni  specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e)  la  corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli  previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle  fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della  loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le  previsioni di