ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
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Obiezione di Coscienza
e Servizio Civile


Convenzione Nazionale 

  MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE LEVA Reclutamento Obbligatorio - Militarizzazione - Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari - LEVADIFE -   

Convenzione tra il Ministero della Difesa, rappresentato dal Direttore Generale di Levadife, e FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO sito in Volta dei Mercanti, 1 Palazzo Borsa Merci FIRENZE rappresentato dal Sig. Patrizio Petrucci   Premesso che:    il predetto Ente ha chiesto il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile di cui alla legge 15-12-72, n. 772, modificata ed integrata dalla legge 24-12-74, n. 695 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 28-12-77, n. 1139; il Ministero della Difesa è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta prodotta in data 6/6/86 dall'Ente sopramenzionato, previa stipula di apposita convenzione; per l'impiego di n.200 obiettori di coscienza; in applicazione del combinato disposto dagli artt. 5 della legge 772/72 e 11, 13 e 14 del D.P.R. 1139/77, il Ministero della Difesa in accordo con FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO sito in VOLTA DEI MERCANTI, 1 Palazzo Borsa Merci, FIRENZE intende stabilire le modalità per l'utilizzazione, nell'ambito delle finalità istituzionali e secondo il piano d'impiego di detto Ente ed alle particolari condizioni di seguito descritte, degli obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile. SI CONVIENE

Articolo 1  
Gli obiettori debbono prestare servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo eventuali congedi anticipati disposti dall'Amministrazione della Difesa ai sensi delle vigenti disposizioni.  
Il distacco e la sede di servizio sono determinati con provvedimenti del Ministero, al quale compete, altresì, l'eventuale cambio di destinazione durante il servizio.  

Articolo 2  
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita nel dispaccio di precettazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Distretto Militare nella cui giurisdizione ha sede l'Ente. Analogamente l'Ente dovrà informare il Distretto all'atto della cessazione dal servizio degli obiettori impiegati.  

Articolo 3  
L'assegnazione degli obiettori da parte dell'Amministrazione verrà normalmente concordata con l'Ente sulla base della predisposizione degli obiettori e del progetto generale di servizio dell'Ente medesimo, legato alle sue finalità istituzionali, fatte salve, comunque, le esigenze dell'Amministrazione.  

Articolo 4  
Gli obiettori debbono essere impiegati in lavori o attività rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente l'indicazione delle quali deve esplicitamente risultare nella documentazione prodotta dall'Ente medesimo. L'orario di lavoro per gli obiettori assegnati dovrà corrispondere a quello previsto per il personale dell'Ente adibito alle stesse mansioni, ferma, comunque, restando l'osservanza dei criteri previsti all'art. 11 della legge 772/72.  
In ogni caso dovrà essere assicurato che gli obiettori prestino servizio e fruiscano di un periodo di ore libere dallo stesso in armonia con quanto in materia stabilito per i militari di leva in servizio presso il Distretto Militare cui l'Ente è tenuto a riferirsi per territorio.  

Articolo. 5  
L'Ente ha l'obbligo di impiantare per ogni obiettore una cartella personale nella quale dovranno essere indicati:   data di effettiva assunzione e cessazione dal servizio; presenze giornaliere: incarichi espletati; licenze e permessi usufruiti; malattie e ricoveri ospedalieri; se il servizio è stato espletato con diligenza e zelo.

A tal fine la cartella, firmata dal rappresentante dell'Ente cui spettano a norma del suo ordinamento le funzioni di Capo del personale, dovrà essere inviata al Distretto Militare competente per territorio.  

Articolo 6  
L'Ente non può impiegare gli obiettori in posti di organico o in sostituzione di personale, impiegatizio od operaio, che sia tenuto ad assumere in esecuzione delle vigenti leggi sul lavoro.  
L'obiettore dovrà intendersi in aggiunta e non in sostituzione di tale personale, per cui l'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea ad eventuali controversie con gli Organi del lavoro in caso di inadempienze dovute a colpa dell'Ente interessato.  

Articolo 7  
L'obiettore deve attenersi alle norme disciplinari interne dell'Ente presso cui è destinato. L'Ente comunicherà tempestivamente, al Distretto Militare competente, per territorio, ogni eventuale infrazione commessa dall'obiettore.  

Articolo 8  
L'Ente è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad accertare l'effettiva prestazione del servizio da parte degli obiettori distaccati.  

Articolo 9  
L'Ente è responsabile della fruizione del vitto di un confacente alloggio e del vestiario da parte degli obiettori distaccati.  
Il Ministero della Difesa rimborserà all'Ente l'importo della paga giornaliera da corrispondere agli obiettori nella misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti per i militari in servizio di leva.  
Saranno, inoltre, rimborsate, sempre nella misura predetta, le sottonotate voci:   controvalore medio in contanti del vestiario; rimborso spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale; controvalore giornaliero della razione viveri; controvalore giornaliero per spese relative all'igiene personale.

Articolo 10  
I rimborsi previsti al precedente art. 9 verranno corrisposti dal Ministero della Difesa, tramite il Distretto Militare competente per territorio, previa presentazione della distinta delle presenze in servizio degli obiettori.  

Articolo 11  
E' fatto tassativamente divieto all'Ente di corrispondere agli obiettori assegnati qualsiasi emonumento che comporti disparità rispetto alla situazione dei militari in servizio di leva.  

Articolo 12  
All'obiettore distaccato competono, ai sensi dell'equiparazione di cui all'art. 11 della legge 772/72, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.  
In particolare l'obiettore ha diritto a:  

licenza breve: da due a cinque giorni più viaggio, per un complesso, nell'anno, di giorni 15, compresi i viaggi;  

licenza ordinaria: (annuale)  
gg. 10 più viaggio (nel primo anno, dopo il settimo mese di servizio);  
gg. 15 più viaggio (nel secondo anno, dopo il diciottesimo mese di servizio);  

licenza straordinaria: a) per eccezionali motivi di carattere privato: non oltre 30 gg;  
b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore e dei figli di questi:  
gg. 10 più viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore;  
gg. 7 più viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore;  
c) convalescenza: come da decretazione degli Organi sanitari militari;  
d) per esami di stato: non oltre gg. 15;  
e) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: gg. 15.  

Articolo 13  
All'obiettore, inoltre, compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei casi di lesione o infermità contratte in servizio. Lo stesso usufruirà, altresì, del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche o di pronto soccorso presso gli Ospedali militari e le infermerie presidiarie.  

Articolo 14  
Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalle leggi in vigore o dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente contraente.  
In caso di risoluzione della convenzione, gli obiettori assegnati potranno essere trasferiti d'ufficio presso altro Ente idoneo per completare il prescritto periodo di servizio sostitutivo civile.  

Articolo 15  
L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di effettuare ispezioni nonché tutte quelle verifiche necessarie ad accertare l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.  

Articolo 16  
La presente convenzione ha validità fino al termine ultimo previsto per il congedamento degli obiettori assegnati e si intende di volta in volta rinnovata nel caso di ulteriore richiesta di assegnazione di obiettori. Può essere disdetta su richiesta diretta di una delle parti contraenti previo preavviso di tre mesi dalla scadenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'Ente di trattenere fino alla fine della ferma gli obiettori in servizio all'atto della scadenza o disdetta della convenzione.  
La convenzione in parola può essere integrata o modificata dalle parti contraenti sia in relazione al numero degli obiettori che in relazione alle convenzioni in essa contenute.  

Articolo 17  
Gli Enti, singolarmente o in forma associata, hanno la facoltà di organizzare corsi di formazione per obiettori di coscienza che abbiano già iniziato il servizio civile.  
La programmazione di detti corsi dovrà essere inviata al Ministero della Difesa entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione.  
Anche i programmi dei singoli corsi saranno di volta in volta inviati al Ministero per le decisioni.  

Il Rappresentante legale dell'Ente                Il Direttore Generale  


 
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