IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
larticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in
materia di volontariato di protezione civile;
Visto
Ia legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato:
Visto
l'articolo 1,1 del
decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
recante interventi in favore del volontariato:
Visto
larticolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con
modificazioni, della legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi
urgenti] di protezione civile, con cui si dispone in ordine alIa
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile e si prevede Ia predisposizione di un apposito elenco;
Vista
Ia legge 15 marza 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti] alle regioni ed enti locali,
per Ia riforma della Pubblica Amministrazione e per Ia semplificazione
amministrativa;
Vista
Ia legge 15 maggio 1997, n. 127 recante
misure urgenti per Io snellimento della attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di contralto;
Visti
gli articoli 107 e 108 del decreto legislative 31 marzo 1998, n.112
recante conferimento di funzioni a campiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed a gli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, con cui si dispone in materia di protezione civile;
Visto
iI decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613 con cui è stato
emanato il regolamento recante norma concernenti, Ia partecipazione delle
organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile,
previsto dallarticolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
/
Considerata
lesigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto
riguarda Ia partecipazione della attività di protezione civile della
organizzazione di volontariato, nonché Ia concessione di contributi e Io
snellimento della procedure per Ia concessione dei contributi stessi e per
lutilizzo del volontariato;
Considerato
che si sensi dellarticolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, II Dipartimento della Protezione Civile è soppresso ed i compiti
attualmente intestati al Dipartimento della Protezione Civile sono
trasferiti aIl' Agenzia di Protezione Civile di cui aIl' articolo 79 del
citato decreto legislativo;
Tenuto
conto delle indicazioni formulate dal Comitato Nazionale del volontariato
di protezione civile;
Udito
iI parere del Consiglio di Stato, reso della Sezione consultiva per gli
atti normativi nell adunanza del 22 novembre 1999;
Vista
Ia deliberazione preliminare del Consiglio del Ministri, adattate nella
riunione del 2 giugno 2000;
Visto
il parere dells Conferenza unificata acquisito in data 6
dicembre 2000,
Sulla
proposta del Ministro dellinterno e per il coordinamento della
protezione Civile, di concerto con il Ministro per Ia Funzione Pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Iscrizione
delle organizzazioni di volontariato neII'elenco dellAgenzia di protezione civile.
1.
E' considerata organizzazione di volontariato
di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di
lucro, ivi inclusi i gruppi comunali dl protezione civile, che svolge a
promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali.
volontarie a gratuite del propri aderenti, attività di previsione.
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché
attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
2.
Al fini dell' applicazione del presente
regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione
civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi
inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volatore o
gratuite del propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e
soccorso in vista o in occasione di eventi di cui allarticolo 2, comma
1, lettera c della Legge 24 febbraio 1992, n.225, di competenza statale al
sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché attività di formazione o addestramento, nella stessa materia-
3.
Al fine della più ampia partecipazione alle
attività di protezione civile, Ie organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri regionali previsti dal['articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266 nonché in elenchi o albi di protezione civile
previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il
tramite della regione o provincia autonoma presso il quale sono
registrate, l'iscrizione nell' elenco nazionale deII' Agenzia dl
protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che
provvede, d'intesa con Ie amministrazioni medesime, a verificare
lidoneità tecnico-operativa in relazione allimpiego per gli eventi
calamitosi indicati al comma 2 sulle suddette organizzazioni, Ie regioni
e le
province autonome
invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati o
ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del
volontariato.
4.
Le organizzazioni di volontariato di cui al
comma 2, che, in virtù delI' art,13 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nel registri
regionali previsti dall' art.6 della stessa legge, possono chiedere
l'iscrizione neIl' elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all
Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la
capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. La Regioni
e Ie Province Autonome invieranno periodicamente all' Agenzia,
preferibilmente su base informatica, I' aggiornamento del dati inerenti le
suddette organizzazioni o ogni altra utile informazione volta at più
razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5.
Dell'avvenuta
iscrizione nellelenco nazionale, lAgenzia informa le organizzazioni
richiedenti, Ie regioni, Ie province autonome ed i Prefetti
territorialmente competenti.
6.
Per
favorire I'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione,
di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto
II territorio nazionale, I' Agenzia promuove periodiche riunioni con i
rappresentanti delle regioni e province autonome.
7.
Con
provvedimento motivato, I' Agenzia può disporre Ia cancellazione daII'elenco
nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati
motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n.225
del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi delI'articolo
108 del decreto legislativo n.112 del 1998.
8.
L'Agenzia
cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle
attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare
le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché Ie
forme e modalità di collaborazione.
Art.2
Concessione
di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
e al miglioramento della preparazione tecnica e per Ia formazione dei
cittadini.
1.
L'Agenzia
può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco
nazionale di cui al comma 3 delI'articolo 1 nei limiti degli stanziamenti
destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento delle preparazione
tecnica e alla formazione del cittadini.
2.
Per
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento
di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto
a quelle di cui I'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle
dotazioni già acquisite sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e
attrezzature.
3.
Per
miglioramento della preparazione tecnica si intende Io svolgimento delle
pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella
di formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una
maggiore efficacia dellattività espletata dalle organizzazioni.
4.
Per
formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra
i cittadini Ia cultura di protezione civile, nonché a favorire Ia
conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e
collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al
comma 2 delI'articolo 1 e ad attenuarne Ie conseguenze.
5.
Le
attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto del piani
formativi teorico-pratici predisposti, sentite Ie regioni e Ie province
autonome interessate, dall'Agenzia
che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può
organizzare corsi sperimentali.
6.
La
domanda per Ie concessioni dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta
dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli allegati
(allegati A e B) al presente regolamento, deve essere indirizzata e
presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro iI 31 dicembre di ciascun anno, allAgenzia,
corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.
7.
I
contributi sono di norma, erogati in misura non superiore al 75% del
fabbisogno documentato. La percentuale del costi finanziabili può essere
aumentata oltre tale limite, fine alla totale copertura della spesa, in
relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del
territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le
quali sia in atto Ia dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al
momento della domanda.
8.
Nella
concessione del contributi di cui al presente articolo si tiene canto
delle eventuali, analoghe concessioni di contributi a agevolazioni
finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo
titolo, ovvero da parte del privati. A tal fine listante deve indicare
i contributi a le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'
ammontare complessivo dei contributi pubblici a privati, anche
congiuntamente considerati, non può
superare limporto
della spesa effettivamente sostenuta dallorganizzazione con riguardo a!
medesimo progetto di potenziamento delle strutture, a di miglioramento
della preparazione teorica, e di formazione del cittadini.
9.
In caso
di partecipazione delle Regioni e della Province autonome, delle Province,
dei Comuni e delle Comunità Montana al finanziamento dei progetti di cui
al presente articolo, lerogazione dei relativi contributi concesso
dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.
Art.3
Documentazione
da allegare alla domanda per Ia concessione
di
contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.
1.
La
domanda per Ia concessione dei contributi per il potenziamento delle
attrezzature e dei mezzi deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a)
relazione
illustrativa a teorica del progetto di acquisizione di mezzi e
attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di
impiego;
b)
documentato
preventivo di spesa relativo al progetto;
c)
dichiarazione
di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di
contributi già erogati per II medesimo progetto;
d)
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante Ia veridicità delle
documentazione allegata alla domanda
2.
Se
l'Agenzia ritiene che Ia documentazione prodotta è carente, può
richiedere Ia necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento
di concessione del contributo
Art.
4
Documentazione
da allegare alla domanda per Ia concessione di contributi per
iI
miglioramento della preparazione tecnica per Ia formazione del cittadino
1
La domanda per Ia concessione dei contribuii
per il miglioramento della preparazione tecnica e per Ia formazione del
cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)
progetto
contenente anche Ia relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di
attività di formazione o di addestramento, limpianto organizzativo, il
responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono
perseguire;
b)
preventivo
di spesa analitico del costi da sostenere;
c)
dichiarazione
di eventuale richiesta di contributo inoltrate ad altri soggetti o di
contributi già erogati per il medesimo progetto;
d)
dichiarazione
sostitutiva di atto dl
notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla
domanda;
2
L'Agenzia può sottoporre il preventivo di
spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente
articolo al parere di autorità competenti tra cui SSPA, Università,
Istituti di ricerca, al fine di stabilire Ia congruità del costi
indicati.
3
Se lAgenzia ritiene che la documentazione
prodotta è carente, può richiedere allorganizzazione di volontariato
Ia necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di
concessione del contributo.
Art.5
Criteri
e procedure per Ia concessione del contributi
1.
L'Agenzia, d'intesa con Ia Conferenza Unificata di cui al
decreto legislativo n.281/1997, definisce coerentemente con i piani di
emergenza previsti dall' articolo 107, comma 1, lettera f. n. 2), i
criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per
un triennio. Sulla base dei criteri definiti, I'Agenzia, sentito il
Comitato di cui alI'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun
anno , il piano di erogazione dei contributi sulle organizzazioni iscritte
nellelenco di cui aII'art.1 comma 3, in relazione alle domande
presentate entro il 31 dicembre deII'anno precedente.
2.
I parametri di valutazione per Ie concessioni dei contributi
tengono conto:
a)
dei rischi del territorio a deIl'esistenza dello stato
demergenza nazionale;
b)
del benefici ottenibili attraverso I'erogazione del
contributo;
c)
della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi
concessi daIl'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3
Nel termine di trenta giorni dalia predisposizione del piano
dl erogazione di cui al comma 1 viene data comunicazione a ciascuna
organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di
ammissione parziale a totale o di esclusione dal contributo stesso.
Analoga comunicazione va data alle Regioni a Provincia Autonoma
interessate.
Art.6
Obblighi
del beneficiari
1.
I beneficiari del contributi previsti dall'articolo 3, sono
tenuti a! rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e
divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura
durevole, senza esplicita autorizzazione da parte deIlAgenzia, per un
periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o
attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato
scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad
altra organizzazione. L obbligo di
cui al presente comma
può cessare, con provvedimento del Ministro dellinterno odi un
suo delegato, nei casi in cui Ia distrazione dalluso originario sia
connesso ad un progetto di ristrutturazione o di successivo
improcrastinabile, potenziamento, preventivamente autorizzati
dall'Agenzia.
b)
intestazione al legale rappresentante dellorganizzazione
del beni mobili registrati;
c)
realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito,
prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e
certificata da opportuna documentazione.
Art.7
Accertamenti
sulla realizzazione deII'iniziativa
1.
L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto
potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità
alla documentazione. Prodotta all'atto della domanda, nonché in rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 6.
2.
Per leffettuazione di tali accertamenti lAgenzia si
avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati daIlAgenzia
medesima.
3.
Eventuali
violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione
del contributo determinano:
a)
la
revoca. da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;
b)
lavvio
della procedura per il recupero del contributo o dellacconto sul
contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso
legale.
4.
Nei casi
di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone, con.
provvedimento motivato, da comunicare alla competente Prefettura, alla
Regione, alla Provincia Autonoma, lesclusione dell'organizzazione dalla
concessione di contributi per Ia durata di cinque anni. Eventuali
richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5.
Verifiche
ed accertamenti possono essere, altresì, disposti daIlAgenzia, con le
medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare
svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione
tecnica e per Ia formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di
accertata violazione secondo
Ia gravità i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.
Art.8
Partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di predisposizione ed
attuazione dei piani di protezione civile
- Forme e modalità.
1.
Ai fini
di cui alI'articolo 107, comma 1, Lettera f, numeri 1) e 2) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, le organizzazioni di volontariato di
protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento,
ciascuna nel proprio ambito tensoriale di operatività, forniscono aIl'autorità
competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle
funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo
n.112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle
organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei
piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati a!
comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da
affrontare, alla natura ed ella tipologia delle attività esplicate
dallorganizzazione.
2
Le
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2 vengono
sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui
allarticolo 107, comma 1, lettera f, numero 1) del decreto legislativo
n.112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed
attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi
dl cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità
concordate con lautorità competente ai sensi della legge n. 225 del
1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3
Ai fini
di cui al comma 2 del presente articolo e con riguardo aIla
predisposizione ed alla attuazione dei piani di protezione civile., Ie
organizzazioni di volontariato comunicano allautorità di protezione
civile competente con cui intendono collaborare:
a)
il numero
del volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b)
Ia
specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed iI
grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del
gruppo stesso;
c)
la
dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse
logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché Ia reperibilità del
responsabile;
d)
la
capacità ed i tempi di mobilitazione;
e)
l'ambito
territoriale di operatività.
4
Le
organizzazioni di volontariato possono richiedere, copia degli studi e
delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione
civile, con losservanza delle e nei limiti stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31
dicembre 1996, n.675.
5
LAgenzia
promuove, di intesa con le Regioni e is Province Autonome interessate,
anche mediante appositi corsi di formazione,
iniziative dirette a favorire la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione
in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi
di cui al comma 2 dellarticolo 1.
6
Nellambito
delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di
emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, Ie autorità
competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di
volontariato iscritte nell elenco di cui all'art.1, comma 3 del
presente regolamento. Nel confronti delle organizzazioni suddette o dei
relativi aderenti, impiegati espressamente dallAgenzia, si applicano I
benefici di cui agli articoli 9 e 10.
Art.9
Disciplina
relativa aII'impiego delle organizzazioni di volontariato nellattività
di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorica-pratica
1
Ai
volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite neIl'elenco
di cui all'articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed
assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2
dell'articolo 11 anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di
protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia.
vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio
esistenti relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di
lavoro è tenuto a consentire per uri periodo non superiore a trenta
giorni continuativi e fino a novanta giorni nellanno;
a)
il
mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato:
b)
il
mantenimento del trattamento economico a previdenziale da parte del datore
di lavoro pubblico o privato;
c)
Ia
copertura assicurativa secondo Ie modalità previste daIl'articolo 4 delta
legge 11 agosto 1991, n. 266 ,e successivi decreti ministeriali di
attuazione.
2.
In
occasione di eventi per i quali dichiarato
Io stato di emergenza nazionale, e per tutta Ia durata dello stesso, su
autorizzazione dellAgenzia e per i casi di effettiva necessità
singolarmente individuati, i limiti massimi previsti, per l'utilizzo dei
volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fine a sessanta giorni continuativi e fine a 180 giorni nell'anno.
3.
I
benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli
iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n 66,
qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n.225 del 1992.
4
Agli
aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma
2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza,
e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e
autorizzate preventivamente dallAgenzia, sulla base delle segnalazioni
dellautorità di protezione civile competente al sensi della legge n225
del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo
108 del decreto legislative n. 112 del 1998,i benefici di cui al comma 1
si applicano per uri periodo complessivo non superiore a dieci giorni
continuativi e fini a un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente
agli organizzatori delle suddette iniziative,
benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi
preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5
Ai datori
di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
che ne facciano richiesta,
viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore
legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate
nellarticolo 10.
6
Le
attività di simulazione di emergenza; quali le prove di soccorso e le
esercitazioni di protezione civile, vengono programmante
A.
dall'Agenzia.
per le esercitazioni nazionali che direttamente organizza;
B.
dalle
altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari
di tale attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con
l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle
spese rimborsabili al sensi dellarticolo 10, nonché di quelle riferite
al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia,
relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le
esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per
quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva Ia relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento
delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli
di spesa.
7
La
richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari
dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di
emergenza, dove essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli
stessi aderiscono;
8
Dopo Io
svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in
occasione dellemergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire
allautorità di protezione civile competente una relazione conclusiva
sullattività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati
nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione
giustificativa.
9
Ai fini
del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri
dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione
civile territorialmente competente. La richiesta, deve indicare
analiticamente la qualifica professionale del dipendente, Ia retribuzione
oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro
l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di
accreditamento del rimborso richiesto.
10
Ai
volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di
volontariato indicate all'articolo 1. comma 2, legittimamente impiegati in
attività di protezione civile, e
che ne fanno richiesta, corrisposto il rimborso per II mancato guadagno
giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito
presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata "opera
di volontariato, nel limite di L.200.000 lorde giornaliere.
11
L'eventuale
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco
di cui all'art.1, comma 3 alle attività di ricerca, recupero e
salvataggio in acqua, nonché alle relative attività esercitative, tiene
conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo
al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
12
Le
disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10 si
applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero,
purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.
Art.10
Rimborso
aIle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività
di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
1)
Anche per
il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente
autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle
organizzazioni di volontariato di cui allarticolo 1, comma 2, per le
spese sostenute in occasione di attività o di interventi preventivamente
autorizzati o relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della
tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi
utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su
presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere
oggetto di anticipazione da parte dellautorità che ha autorizzato l'attività
stessa.
2)
Per
ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1
dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
3)
Possono
essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea
documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica
sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
a.
reintegro
di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività
autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
b.
altre
necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e
agli interventi autorizzati.
4)
Le
richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e del
datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alle
conclusioni dellintervento, dell'esercitazione
o dellattività formative.
Art.11
Modalità
di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle
attività di previsione, prevenzione e soccorso.
1.
Le
organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui allarticolo
1, comma 2 prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione
sul territorio in relazione agli eventi indicati al comma 2 dell'articolo
1. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su
esplicita richiesta dellautorità competente ai sensi della legge n.
225 del 1992. in conformità alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislative n.112 del 1998, che ne assicura
il coordinamento.
2.
Ove,
peraltro, aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al
momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2, dellarticolo 1,
nellassoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche
autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando
lobbligo di dare immediata notizia dei fatti e dellintervento
alle
autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione
degli interventi di soccorso.
Art.12
Comitato
nazionale di volontariato di protezione civile
1
Con
riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo, comma 2, la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività
dellAgenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione
nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2
II
Comitato, che svolge Ia sua attività a titolo gratuito è
composto da:
a)
dodici
rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di
protezione civile, individuate dall'Agenzia presenti con proprie sedi in
almeno sei regioni
b)
ventidue
rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di
protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni. Sono
escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio,
delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della
lettera a).
3
Le norme
di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.
Art
13
Estensione
benefici
1.
I
benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi
dallAgenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni
di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in
occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza
nazionale.
Art.
14
Norma
di copertura
|