DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n.77: Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64. (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-4-2002)



N.B.: L'entrata in vigore del D.L. 77 è stata prorogata al 1° gennaio 2006 (vedi Decreto-Legge 9 novembre 2004, n.266 articolo 2, pubblicato su G.U. n.264 del 10 novembre 2004), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Art. 2.
Ufficio nazionale per il servizio civile


1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.

Art. 3.
Requisiti di ammissione e durata del servizio


1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile.

Art. 4.
Fondo nazionale per il servizio civile


1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, com-ma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
Albi degli enti di servizio civile


1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.

Art. 6.
Progetti


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, com-mi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attività effettuata.

Art. 7.
Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale


1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.
Rapporto di servizio civile


1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, contengono l'indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si intende prestare servizio civile e sono presentate all'ente al fine della selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non può presentare domanda il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato Servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in conformità all'articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresì stabiliti la durata e le modalità di svolgimento del servizio anche in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, è inviato al medesimo Ufficio ovvero alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, il contratto è approvato. Dell'approvazione le regioni danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto per il Servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le regioni o le province autonome rilasciano un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile.

Art. 9.
Trattamento economico e giuridico


1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 21 aprile 1999, n.110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.186, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito.
In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, com-ma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.

Art. 10.
Doveri e incompatibilità


1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 11.
Formazione al servizio civile


1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità.
L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.

N O T E


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 2. (Delega al Governo). - 1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e
professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con le modalità di cui all'art. 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.".
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 1 (Principi e finalita). - 1. E' istituito il Servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: 
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64, è riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è riportato nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424:
"Art. 1. - 1. E' istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della consulta.".

Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.".
- L'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, detta disposizioni relative alla "Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica". In particolare, ai fini del presente decreto legislativo, risulta utile il comma 1, il cui testo viene di seguito riportato:
"Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.
Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.".
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.".
"Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958:
"Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1.
Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.".

 

 

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