"Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 -
Supplemento Ordinario n. 1
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186,
187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo
per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio
1997;
Visto l'articolo 3, comma 1,
della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre
1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato
articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del
Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei
deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662
del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del
parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo
3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della
summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul
reddito e di imposta sul valore aggiunto
.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività.
1. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale
si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base
all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività
1. Nell'articolo 108, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli
enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attività indicate
nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di
esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi
occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All'articolo 109 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi
degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per
gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis è
sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità
pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora
siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria
tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1.
Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe
di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando
non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di
tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.";
b) dopo il comma 4, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non
si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività
siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter
e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio
di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le
parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello
stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite
dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi
quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della
predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi
dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). -
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha
effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non
residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: "senza tenerne
contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo
109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2,
3 e 3-bis dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture
contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi
devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla
determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo
gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto
a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle
successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui
redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese
quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, ne'
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti
dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione
d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità
determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di
rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30
dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con
l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati
nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e
del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che
alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento
di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo,
determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi
provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in
regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di
proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa
indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità
di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte
sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono
perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori
dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà
sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano
nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle
condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità
di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori
della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente
connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10)
del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2
e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali,
in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei
settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso
distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli
in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte
nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente
onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21
giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del
20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla
lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
8. Sono in ogni caso
considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative
agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991,
n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla
lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis
del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni
caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i
partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il
Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste
all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale
si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da
parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste
all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni
successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle
comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del
Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di
ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste
dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello
stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo
6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). -
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione
delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità
di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i
contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con
le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies),
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle
ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a
favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere
a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma
1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i
prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma
2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di
tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si
considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma
2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2
e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente
ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad
utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a
pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi
l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo,
il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità
e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di
beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della
comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle
richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione
che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione
che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca
delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo
65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo articolo 114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei
soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono
considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono
inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte,
in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità
giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da
pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di
assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi
previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle
attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti
alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di
cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti
alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si
applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli
atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche
se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono
esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo
ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di
pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono
inserite le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di
quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei
confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di
loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto,
in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla
nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter),
è aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS
dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella
misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis - 1.
Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli
non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a
condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente
competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere
stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al
comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo
comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi
sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le
parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le
parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di
beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il
seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;
nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la
contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al
primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive,
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il
rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti
nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente
alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove
compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in
particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L'uso nella denominazione e
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle ONLUS.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni
altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS,
che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei
requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal
comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della
ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i
membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle
relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarietà
1. Per l'emissione di titoli da
denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile
dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il
tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di
gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui
al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti
titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi
effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
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