Aifa: misure sicurezza su gas medicinali

produttori “non possono più riempire le bombole di proprietà di terzi (farmacie, ospedali, autoambulanze). Anpas: Volontari e pubbliche assistenze hanno bisogno di tempo per potersi adeguare alle disposizioni dell’Aifa in materia di bombole per l'ossigeno.

11 aprile 2015 – Alla luce del comunicato pubblicato nei giorni scorsi l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) sulle misure di sicurezza su gas medicinali, Anpas e altre associazioni hanno chiesto e ottenuto una proroga della disposizione al 31/12/2015.

Tra le novità introdotte l’AIFA ha infatti stabilito che i produttori “non possono più riempire le bombole di proprietà di terzi (farmacie, ospedali, autoambulanze)” ma devono utilizzare esclusivamente bombole di loro proprietà. Questo avrà un’incidenza anche sulle Pubbliche Assistenze impegnate nell’attività di soccorso. Questo comporta il fatto che le Pubbliche Assistenze dovranno cedere le loro bombole ad un produttore autorizzato e/o titolare AIC, il quale si assumerà la responsabilità di verificare, oltre la qualità dei gas medicinali, la sicurezza e la conformità degli impianti.

Fabrizio Pregliasco ha dichiarato : "Volontari e pubbliche assistenze hanno bisogno di tempo per potersi adeguare alle disposizioni dell’Aifa in materia di bombole per l'ossigeno: chiediamo di procedere con il buon senso. Volontari e pubbliche assistenze hanno bisogno di tempo per potersi adeguare alle disposizioni dell’Aifa in materia di bombole per l'ossigeno: chiediamo di procedere con il buon senso. Anpas chiede di prevedere una fase transitoria per dar modo alle associazioni di adeguarsi alla novità".

In seguito a queste e altre posizioni di associazioni ed enti, Aifa ha comunicato: "Preso atto delle segnalazioni pervenute da diverse associazioni concernenti il permanere sul mercato di un elevato numero di contenitori di proprietà di soggetti diversi dai titolari AIC/produttori, al fine di consentire un pieno adeguamento a quanto previsto in relazione alla proprietà dei contenitori suddetti, è concesso un periodo transitorio fino, e non oltre, al 31/12/2015" 

AIFA su contenitori e valvole gas medicinali

 

IL COMUNICATO AIFA

Le confezioni di gas medicinali costituite dalle bombole e dai contenitori criogenici e dai relativi sistemi di chiusura (valvole di intercettazione o riduttrici), devono essere messe in commercio in condizioni tali da garantire la qualità del gas medicinale contenuto, nonché la sicurezza dei pazienti e degli operatori (personale addetto alla produzione e alla distribuzione, personale medico-infermieristico).

Il titolare AIC assume di fatto la responsabilità dell’immissione in commercio del gas medicinale, confezionato in bombole o in contenitori criogenici, che devono essere di proprietà dello stesso titolare di AIC.

Pertanto, al fine di assicurare la qualità e la piena conformità del gas medicinale immesso sul mercato, i produttori non possono più riempire bombole di proprietà di terzi (farmacie, ospedali, autoambulanze, ecc.) su richiesta di questi ultimi, ma devono utilizzare esclusivamente bombole proprie o appartenenti al Titolare AIC, in accordo alle confezioni autorizzate al rilascio dell’AIC.

Eventuali bombole già di proprietà di terzi potranno essere cedute ad un produttore autorizzato e/o titolare di AIC che, qualora ne verifichi la conformità alla normativa vigente, potrà utilizzarle dopo adeguata pulizia, sanificazione e riqualificazione secondo quanto previsto dall’allegato 6 delle GMP. Al fine di verificare se una bombola di proprietà di terzi possa essere riutilizzata dopo opportuna riqualificazione, il produttore deve effettuare almeno le attività di seguito indicate:

verifica della scadenza del collaudo delle bombole (è necessario acquisire i certificati previsti per legge rilasciati dal fabbricante o dal collaudatore) e dell’idoneità della colorazione;
verifica dell’assenza di ammaccature e bruciature sul corpo bombola;
verifica della corretta idoneità dell’etichettatura ADR / CE;
verifica della presenza del dischetto “per uso medico” con punzonatura contenente la partiva IVA del proprietario;
nel caso in cui le bombole siano dotate di valvole riduttrici, queste devono essere marcate CE (secondo la Direttiva 93/42/CE – Dispositivi Medici) e deve essere verificato che le stesse non siano scadute (la “durata di vita” è definita dal fabbricante del dispositivo medico);
verifica della presenza della marcatura TPED (secondo la Direttiva 99/36/CE) sulle valvole di intercettazione montate su bombole collaudate secondo la stessa Direttiva (il simbolo utilizzato per la marcatura TPED è una “P greca”);
nel caso di bombole con valvole di intercettazione non residuale e prive di pressione residua, deve essere prevista un’ispezione interna per controllare la presenza di liquidi e lo stato di conservazione delle pareti interne. A tal fine si ricorda che l’Allegato 6 delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) consiglia di utilizzare valvole a pressione residuale, di cui le bombole di proprietà di terzi non sono normalmente dotate;
controllo della filettatura delle valvola (stato e corrispondenza con il gas contenuto).
Inoltre, si ricorda che prima del rilascio sul commercio delle bombole riempite, deve essere eseguita un’accurata verifica della rispondenza delle caratteristiche della confezione con quanto riportato nel dossier e nelle determinazioni di AIC (capacità, pressione, materiale della bombola, tipo di valvola, ecc.).

Si sottolinea l’importanza dell’esecuzione dei collaudi e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei contenitori e delle valvole riduttrici integrate montate sulle bombole e sui contenitori criogenici destinati a contenere gas medicinali, in quanto valvole non funzionanti o con flusso non conforme a quanto previsto possono pregiudicare il profilo di qualità, sicurezza ed efficacia del gas medicinale.

La verifica della correttezza del flusso deve essere effettuata con flussimetri adeguatamente tarati. Al riguardo si evidenzia che le valvole riduttrici sono dispositivi medici CE che devono essere conformi alla Norma UNI EN ISO 10524-3 “Pressure regulators for use with medical gases”. La precitata norma definisce le specifiche tecniche/costruttive e l’accuratezza che i flussimetri presenti sulle valvole devono rispettare. L’accuratezza deve essere verificata mediante i metodi previsti dalla norma suddetta e con le frequenze stabilite nel piano di manutenzione del costruttore della valvola. Il rispetto del piano di manutenzione e delle istruzioni di riempimento fornite dai costruttori delle valvole è fondamentale per garantire la qualità, sicurezza ed efficacia del gas medicinale.

A tal proposito si richiama l’Allegato 6 delle GMP che stabilisce:

Le bombole, i contenitori criogenici mobili e le valvole devono essere controllate prima della messa in servizio e devono essere sottoposte ad adeguata manutenzione. Laddove si utilizzano dispositivi medici marcati CE la manutenzione deve essere conforme alle istruzioni di manutenzione fornite dal fabbricante (cfr Allegato 6 p. 25);
La manutenzione e le operazioni di riparazione delle bombole, dei contenitori criogenici mobili e delle valvole sono sotto la responsabilità del fabbricante del prodotto medicinale.
Se le stesse operazioni vengono affidate a terzi questi devono essere qualificati e i contratti devono includere tutte le attività tecniche appaltate. I terzi devono essere sottoposti ad audit in modo da assicurare che vengano mantenuti i requisiti necessari (cfr Allegato 6 p. 28);
Prima del riempimento è necessario procedere ai seguenti controlli:
verifica della data di collaudo della valvola (nel caso di valvole che devono essere periodicamente verificate);
… (cfr Allegato 6 p. 30 (a-f).
La non conformità alle disposizioni previste dalle GMP e/o un utilizzo difforme da quello previsto dalla Scheda Tecnica del costruttore della valvola è considerata deviazione Maggiore o Critica dalle GMP, a seconda della gravità, e conseguentemente potrà dar luogo ad azioni restrittive nei confronti del produttore (ad esempio sospensione dell’autorizzazione alla produzione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 219/2006), ad eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi sul prodotto già immesso sul commercio (art. 142 del D.Lgs. 219/2006), laddove si evidenzino rischi per la salute pubblica, e, se del caso, sanzioni amministrative e/o penali.

 

Il comunicato AIFA.pdf

Il chiarimento alla comunicazione 

Il sito AIFA

 

Su questo sito usiamo cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Questi cookies sono essenziali per le funzionalità del sito. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. I accept cookies from this site.