ANPAS 2020: Il volontariato nella legislazione italiana

Il volontariato nella legislazione italiana.

Dalla riforma del Sistema Sanitario Nazionale alla Legge Quadro, di Patrizio Petrucci

 Quando parliamo dell’atto di nascita del volontariato italiano quasi tutti facciamo immediatamente riferimento alla legge 266 del 1991. Quella legge fu in realtà l’approdo di un lungo percorso culturale, politico e legislativo iniziato ben tredici anni prima vale a dire dal 1978. Mi riferisco ovviamente alla storia ‘giuridica’ del volontariato senza alcun riferimento a quella reale e sancita dalla storia che vede il volontariato presente nel nostro Paese secoli prima della nascita di quello che oggi viene comunemente definito il volontariato moderno.

 

Il 23 dicembre 1978 viene varata la legge 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale; questa legge, fondamentale per la concezione universalistica, per lo spirito partecipativo e per il coinvolgimento di strutture decentrate dello Stato, dalle Regioni alle nuove Unità Sanitarie Locali, afferma nella parte dei principi (art. 1) che “le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nei modi e nelle forme stabilite dalla legge”. Questo riconoscimento, il primo nella nostra legislazione, venne ottenuto grazie a numerosi contatti e discussioni, anche animate, tenute da diversi soggetti tra cui Maria Eletta Martini (vera animatrice del percorso) e dal sottoscritto con i Partiti della DC e PCI.

 

Giova ricordare che i segretari di quel periodo erano rispettivamente Zaccagnini e Berlinguer e furono proprio loro che fecero superare le resistenze, soprattutto nella sinistra, di chi vedeva il volontariato come una minaccia per l’occupazione nella sanità pubblica senza comprendere il potenziale di un coinvolgimento di partecipazione attiva che il volontariato avrebbe espresso nella sanità anche in previsione della riforma dell’assistenza di cui si iniziava a discutere.

 

Tornando alla legge 833/78 all’articolo 45 si riconosceva la funzione delle associazioni aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del SSN, ma soprattutto si introduceva la possibilità di stabilire convenzioni tra Unità Sanitarie Locali e volontariato. L’art.71 chiudeva una fase storica in cui tali prerogative erano riconosciute unicamente alla Croce Rossa Italiana.

 

L’art. 45 introduceva, di fatto, un mondo che fino ad allora aveva operato nella sanità in maniera autonoma disarticolato da un rapporto con la programmazione pubblica, anzi spesso anticipandola, in una nuova dimensione che in breve tempo ne avrebbe accresciuto la potenzialità operativa. Questo da un lato ha portato alla necessità di collegamento tra le tante associazioni, spesso chiuse in una visione localistica, verso una concezione di movimento su base nazionale, dall’altro ha favorito, in pochi anni, una crescita associativa impensabile a quel tempo.

 

Fu così che le Pubbliche Assistenze crebbero in strutture e servizi potendo contare, per la prima volta nella loro storia, su risorse pubbliche ed avviando anche nuovi campi di intervento come la protezione civile o sperimentazioni che oggi sono realtà consolidate del Servizio Sanitario come il medico sull’ambulanza o l’Elisoccorso. Strutture sempre più complesse tese ad assicurare servizi di qualità alle popolazioni che hanno da sempre unito la forte presenza di volontari, figure professionali e tecnici che hanno reso le Pubbliche Assistenze, assieme a poche altre organizzazioni, uno dei pochi soggetti del mondo non profit in grado di collaborare o integrarsi con il sistema pubblico per assicurare servizi complessi ma essenziali per gran parte dei cittadini.

 

Avendo tempo potremmo meglio chiarire il percorso di crescita, non solo operativa, avvenuto nelle Pubbliche Assistenze tra il ‘78 e il ‘91, momento del varo della legge quadro sul volontariato.

 

Oggi siamo tutti presi dalla discussione sul Disegno Di Legge delega presentato dal Governo per il riordino del terzo settore. Nel dibattito che ne è scaturito alcuni, come nel 1991, ripropongono per il volontariato una visione di piccole dimensioni di welfare leggero o di organizzazioni composte solo da volontari.

 

Se la storia fosse stata questa non avremmo oggi una rete di organizzazioni su cui il pubblico conta per mantenere tutta una serie di servizi o a cui si rivolge per fronteggiare, anche in chiave più solidale ed umana, nuove emergenze quali quella attualissima degli immigrati e richiedenti asilo.

 

Lo spirito della legge 266/91 non era quello di normare le attività di volontariato e di solidarietà espresse da ognuno di noi o di stabilire cosa fosse o non fosse volontariato, ma era quello di individuare le regole del rapporto tra volontariato e Istituzioni.

 

All’articolo 1 la legge 266/91, infatti, riconosce e promuove lo sviluppo del volontariato, ne favorisce l’apporto originale e ne salvaguarda l’autonomia. Non un modello unico di volontariato ma, come ebbe a definirlo Ardigò, tanti volontariati che, ognuno con la propria storia e specificità, “contribuisce al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato”.

 

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La posizione di Anpas sul DDL passato alla Camera (18 aprile 2015 - Consiglio Nazionale) - pdf

LA POSIZIONE DI ANPAS SUL DDL (28/30 novembre 2015 – Congresso nazionale)

IL CONTRIBUTO DI ANPAS E CRI ALLARIFORMA


AGGIORNAMENTI


DOCUMENTI LEGISLATIVI

DOCUMENTI ANPAS e PUBBLICHE ASSISTENZE

CONTRIBUTI ESTERNI

ANPAS 2020

Cronologia ed azioni svolte da ANPAS nazionale prima della definizione del progetto ANPAS 2020

 

Prima della presentazione delle Linee Guida

Inserimento Riforma del Terzo Settore nel Documento FERMI TUTTI (condiviso con Confederazione delle Misericordie D’Italia) – Roma, 3 aprile

13 maggio 2014 Pubblicazione linee guida del governo per la riforma del terzo settore

 

Dopo la presentazione Linee Guida

Pontassieve, 17/18 maggio 2015

ASSEMBLEA NAZIONALE PRECONGRESSUALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE LINEE GUIDA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

RACCOLTA DI CONTRIBUTI DA COMITATI REGIONALI E CONSIGLIO NAZIONALE

DEFINIZIONE POSIZIONE DI ANPAS SU LINEE GUIDA e successiva condivisione del documento con la CROCE ROSSA ITALIANA

CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DEL FORUM DEL TERZO SETTORE E DELLA CNESC

 

22 agosto 2014 Presentazione da parte del Governo del disegno di legge di Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C 2791) (Commissione Affari Sociali della Camera)

Dibattito parlamentare (Commissione Affari Sociali)

Relazione con i Parlamentari

Contributo alla Definizione dei Documenti del Forum del Terzo Settore (attraverso la partecipazione al

Coordinamento e alla Consulta del Volontariato) e della CNESC

Partecipazione al gruppo di lavoro di ANPAS Toscana di approfondimento sulla Riforma (insediamento 19 dicembre 2014)

Fiesole, 13/14 settembre 2014

Approfondimento sul DDL alla Conferenza dei Presidenti Regionali e della Direzione nazionale

Firenze, 18 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL al Consiglio nazionale

Firenze, 22 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL per i dipendenti della Segreteria nazionale e del Comitato Regionale ANPAS Toscana

10 novembre 2014 Audizione del Forum del Terzo Settore e della CNESC alla Commissione Affari Sociali della Camera

Roma, 28/30 novembre 2014 CONGRESSO NAZIONALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE DDL e normativa in essere su IIMPRESA SOCIALE con aggiornamento posizione di ANPAS

Organizzazione di un GRUPPO DI LAVORO “DDL di Riforma del Terzo Settore: il contributo di Anpas nella realizzazione dei decreti delegati con Gianfranco Marocchi, Idee in Rete e Massimo Novarino, Forum del Terzo Settore. L’istant report del gruppo inserito nel documento finale del Congresso.

 

22 dicembre 2014 Presentazione di una proposta di legge di modifica della Legge del Volontariato (n. 2791) da parte di Capone, Patriarca, Amato, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Mariano, Sbrollini

18 marzo 2015 Conclusione dell’esame degli emendamenti della Commissione Affari Sociali ed approvazione del testo (trasmesso alle Commissioni Bilancio e Tesoro e Affari Costituzionali della Camera – per un parere – e successivamente portato al voto dell’Aula).

 

 

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