5 per mille 2017 semplificata l'iscrizione agli elenchi

5 PER MILLE: DAL 2017 SEMPLIFICATA L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI. CONFERMATE LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che rivede le modalità di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille e di rendicontazione del contributo.

Terremoto centro Italia, l'intervento Anpas

La principale novità introdotta dal decreto è che a partire dal 2017 non sarà più necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione telematica, né inviare la dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

Pertanto, qualora l’associazione si sia già regolarmente iscritta negli elenchi del 5 per mille 2016 ed abbia provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, non dovrà procedere a nessun altro adempimento: sarà automaticamente inserita nella lista delle associazioni beneficiarie che sarà pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017. Questa lista sarà valida anche per gli anni successivi.

Eventuali errori nell’elenco o variazioni intervenute potranno essere corretti entro il 20 maggio. In caso di perdita dei requisiti invece si dovrà procedere formalmente alla revoca dell’iscrizione.

Qualora invece l’associazione non sia già iscritta per l’anno 2016 dovrà procedere all’iscrizione entro il 7 maggio ed all’invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Anche in questo caso l’Associazione neo-iscritta sarà inserita nella lista delle associazioni beneficiarie pure per gli anni successivi.

Una importante eccezione riguarda il caso di variazione del rappresentante legale della associazione: in questa situazione, pur rimanendo valida l’iscrizione negli elenchi, l’Associazione dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

Viene invece confermata la necessità di rendicontare il contributo ricevuto entro un anno dalla ricezione, che dovrà essere usato per il perseguimento delle attività istituzionali. Nel caso in cui la somma ricevuta sia inferiore a 20mila euro la rendicontazione dovrà semplicemente essere conservata in sede per 10 anni; se invece fosse uguale superiore a tale importo dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che (a differenza di quanto previsto fino ad ora) provvederà a pubblicarla sul proprio sito web.

 

Clicca qui per il testo del DPCM 7 luglio 2016 "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Su questo sito usiamo cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Questi cookies sono essenziali per le funzionalità del sito. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. I accept cookies from this site.