Sentenza Falk per l’affidamento di servizi di trasporto sanitario. Pregliasco "La scelta di sistema del legislatore italiano è legittima e coerente con la pronuncia della Corte di Giustizia"

2 aprile 2019 - In seguito alla sentenza del 21 marzo 2019, nella causa che ha vista coinvolte Falck Rettungsdienste GmbH e Falk A/S c. Stadt Solingen, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fatto chiarezza sull’applicabilità ai servizi di ambulanza della disciplina europea in materia di appalti pubblici (Direttiva 2014/24/UE e implementata in Italia con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici).

In una causa che ha coinvolto l’Arbeiter Samariter Bund (partner di Anpas all’interno della rete Samaritan International) la Corte di Giustizia Europea ha chiarito l’applicabilità della Direttiva 2014/24/UE ai servizi di ambulanza. La Corte ha sconfessato l’interpretazione introdotta dal Consiglio di Stato per l’affidamento di servizi di trasporto sanitario in Regione Liguria, il quale, con la nota sentenza 1139 del 22 febbraio 2018, aveva inteso limitare la portata dell’esclusione, circoscrivendola ai soli servizi di emergenza e urgenza. A parere della Corte di Giustizia, invece, l’esclusione deve essere estesa anche ai servizi di “trasporto in ambulanza qualificato”, identificati dalla stessa Corte nei casi in cui un’assistenza qualificata sia necessaria, e sussista un rischio di peggioramento dello stato di salute del paziente durante il trasporto.

La sentenza. Muovendo dall’interpretazione già offerta in passato (Sentenza dell’11 dicembre 2014 – Causa C-113/13, Spezzino, e Sentenza del 28 gennaio 2016 – Causa C-50/14, CASTA), la Corte ritiene esclusi dall’applicazione della Direttiva non soltanto i servizi di emergenza e urgenza, ma anche “il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l’assistenza prestata a pazienti in un’ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore […] a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto”. 

Conseguentemente, a condizione che i servizi di cui si tratta siano affidati a “organizzazioni senza scopo di lucro” -  definite dalla Corte come quelle organizzazioni “che hanno l’obiettivo di svolgere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’organizzazione” – gli stessi restano esclusi dal perimetro del diritto dell’Unione, ben potendo i legislatori nazional disciplinarne le modalità di affidamento.

Con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il legislatore italiano ha compiuto quindi  una scelta di sistema: gli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, infatti, individuano nello strumento della “convenzione”, la scelta d’elezione per l’affidamento di servizi ad organizzazioni senza scopo di lucro. 

Secondo Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas “La scelta del legislatore italiano è legittima e coerente con la pronuncia della Corte di Giustizia: infatti, le ODV sono “organizzazioni senza scopo di lucro” secondo l’interpretazione della Corte e l’affidamento a queste ultime consente, pertanto, di escludere l’applicazione del diritto dell’Unione ai servizi di cui si tratta”.
Nello specifico, infatti, la legge nazionale ha riservato alle ODV l’affidamento in convenzione dei servizi di emergenza e di urgenza, prevedendo di estendere l’applicazione dello strumento convenzionale anche agli Enti del Terzo Settore così come disciplinati dal DLg.vo 117/2017, per l’affidamento di servizi diversi, non soggetti alla disciplina armonizzata europea degli appalti.
Conclude Pregliasco: “Speriamo che questa posizione venga mantenuta in una prossima sentenza della Corte di Giustizia che dovrà a breve discutere una seconda causa riguardante l’affidamento di servizi di trasporto nella Regione Veneto su un ricorso del TAR del Veneto a seguito di una causa intentata da una nostra associata e nella quale siamo direttamente coinvolti come ANPAS Nazionale per difendere gli interessi di tutte le nostre associate.”

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