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Obiezione
di Coscienza
e Servizio Civile |
Compilazione
della domanda
a cura della C.N.E.S.C. -
Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile
La legge 8 luglio 1998, n. 230 “Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza” (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”
n. 163 del 15 luglio 1998) ha sostituito la precedente legge 772/72.
1) Chi è l’obiettore di coscienza
L’articolo 1 della nuova legge prevede:
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale
sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano
l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono
adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio
militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio
militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa
della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Princìpi fondamentali”
della Costituzione.
2) Chi non può essere riconosciuto
obiettore di coscienza
L’articolo 2 della legge riguarda le cosiddette
“cause ostative”, i casi cioè in cui il cittadino non può
avvalersi della presente legge: Il diritto di obiezione di coscienza al
servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni
relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi
di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell’articolo
2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli
obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per
fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il
conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di
obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno
di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate,
nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia
di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello
Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza
di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione
abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza
di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalità organizzata.
Pertanto, il cittadino che si trovasse
in una delle condizioni di cui all’articolo 2, non può essere riconosciuto
obiettore di coscienza anche se la stessa legge non esclude il ricorso
al pretore.
3) La presentazione della domanda di
obiezione
L’articolo 4 della legge descrive la prassi
per la presentazione della domanda di obiezione.
I cittadini che a norma dell’articolo
1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente
organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere
dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici
giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve
contenere espressa menzione dei motivi di cui all’articolo 1 della presente
legge nonché l’attestazione, sotto la propria personale responsabilità,
con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza
delle cause ostative di cui all’articolo 2. Fino al momento della sua definizione
la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima
sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni
di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999. All’atto
di presentare la domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte
in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, ivi compresa l’eventuale
preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore
privato, designando fino a dieci enti nell’ambito di una regione prescelta.
A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento
attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed
arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi
previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei
termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva
entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione
della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione
al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
legge.
I tempi per la presentazione della domanda
di obiezione sono dunque:
· fino al 31 dicembre 1998: entro
60 giorni dall’arruolamento (la “visita dei due giorni”)
· dal 1 gennaio 1999: entro 15
giorni dall’arruolamento.
Se però ci si trova nella condizione
di studente e si gode di rinvio del servizio militare, la domanda (fino
al 31 dicembre 1999) può essere presentata entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la chiamata alle armi. Ad esempio, uno studente universitario
che si laurea a giugno 1999, dovrà presentare domanda entro il 31
dicembre 1998.
La domanda va presentata a mano oppure
spedita (con raccomandata A/R) al Distretto Militare (o Capiteneria di
Porto) di appartenenza. Nel caso di consegna a mano, occorre farsi rilasciare
una ricevuta dell’avvenuta presentazione. In ogni caso, si consiglia di
conservare fotocopia della domanda presentata. A seguito delle “leggi Bassanini”,
non è più necessario autenticare la firma apposta in calce
alla domanda di obiezione: basterà firmarla dinanzi al funzionario
che riceve la documentazione munendosi di documento d’identità valido.
Nel caso di spedizione per posta, invece, alla domanda firmata va allegata
una dichiarazione sostitutiva con firma autenticata e fotocopia del proprio
documento d’identità.
In altre parole, se si presenta la domanda
a mano al Distretto, basterà compilare un solo modulo senza autentica.
Se si invia la domanda per posta, bisognerà compilare la domanda
(firmata senza autentica) e allegare una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (da far autenticare) insieme alla fotocopia di un documento
di riconoscimento. Presso alcuni Comuni si potrebbe verificare qualche
difficoltà per l’autentica della firma in calce alla dichiarazione
sostitutiva.
In ogni caso, nessun cittadino può
essere costretto a presentare la domanda di obiezione utilizzando un determinato
fac-simile (anche se questo fosse distribuito dal Distretto Militare):
l’importante è che la domanda sia compilata secondo quanto previsto
dall’articolo 4 della legge.
4) Che cosa succede dopo la presentazione
della domanda
L’articolo 5 prevede che, fino al 31 dicembre
1999, Il Ministro della difesa, sulla base dell’accertamento da parte degli
uffici di leva circa l’inesistenza delle cause ostative di cui all’articolo
2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda,
l’accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione,
motivandola. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta
l’accoglimento della domanda.
5) Dove svolgere servizio civile
L’articolo 8 prevede che il servizio civile
si svolga presso Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici
e privati” convenzionati “per l’impiego degli obiettori esclusivamente
in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione
allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica,
salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela
e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi.
Questi sono dunque i settori d’impiego che si può eventualmente
indicare nella domanda di obiezione.
Per quanto riguarda l’indicazione dell’Ente
(fino a un massimo di 10), è consigliabile prendere contatto preventivamente
alla domanda con l’Ente che si vorrebbe indicare nella domanda per concordare
un progetto di servizio e per l’eventuale segnalazione nominativa.
6) L’assegnazione dell’obiettore in
servizio
L’articolo 9 della legge prevede: Fino
al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile
sono assegnati, entro il termine di un anno dall’accoglimento della domanda,
agli enti ed organizzazioni di cui all’articolo 11, comunque nella misura
consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 19,
che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in
ritardo di assegnazione, l’obiettore è collocato in congedo secondo
le norme vigenti per il servizio di leva. L’assegnazione dell’obiettore
al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio
e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l’area vocazionale
ed il settore di impiego da lui indicati, nell’ambito della regione di
residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste
degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 8, comma 2, fermo
restando quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
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