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Obiezione di Coscienza
e Servizio Civile


Compilazione della domanda

a cura della C.N.E.S.C. - Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile   

La legge 8 luglio 1998, n. 230 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 163 del 15 luglio 1998) ha sostituito la precedente legge 772/72. 

1) Chi è l’obiettore di coscienza 
L’articolo 1 della nuova legge prevede: I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Princìpi fondamentali” della Costituzione. 

2) Chi non può essere riconosciuto obiettore di coscienza 
L’articolo 2 della legge riguarda le cosiddette “cause ostative”, i casi cioè in cui il cittadino non può avvalersi della presente legge: Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che: 
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; 
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi; 
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; 
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. 
Pertanto, il cittadino che si trovasse in una delle condizioni di cui all’articolo 2, non può essere riconosciuto obiettore di coscienza anche se la stessa legge non esclude il ricorso al pretore. 

3) La presentazione della domanda di obiezione 
L’articolo 4 della legge descrive la prassi per la presentazione della domanda di obiezione. 
I cittadini che a norma dell’articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all’articolo 1 della presente legge nonché l’attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999. All’atto di presentare la domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. 
Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge. 
I tempi per la presentazione della domanda di obiezione sono dunque: 
· fino al 31 dicembre 1998: entro 60 giorni dall’arruolamento (la “visita dei due giorni”) 
· dal 1 gennaio 1999: entro 15 giorni dall’arruolamento. 
Se però ci si trova nella condizione di studente e si gode di rinvio del servizio militare, la domanda (fino al 31 dicembre 1999) può essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. Ad esempio, uno studente universitario che si laurea a giugno 1999, dovrà presentare domanda entro il 31 dicembre 1998. 
La domanda va presentata a mano oppure spedita (con raccomandata A/R) al Distretto Militare (o Capiteneria di Porto) di appartenenza. Nel caso di consegna a mano, occorre farsi rilasciare una ricevuta dell’avvenuta presentazione. In ogni caso, si consiglia di conservare fotocopia della domanda presentata. A seguito delle “leggi Bassanini”, non è più necessario autenticare la firma apposta in calce alla domanda di obiezione: basterà firmarla dinanzi al funzionario che riceve la documentazione munendosi di documento d’identità valido. Nel caso di spedizione per posta, invece, alla domanda firmata va allegata una dichiarazione sostitutiva con firma autenticata e fotocopia del proprio documento d’identità. 
In altre parole, se si presenta la domanda a mano al Distretto, basterà compilare un solo modulo senza autentica. Se si invia la domanda per posta, bisognerà compilare la domanda (firmata senza autentica) e allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da far autenticare) insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Presso alcuni Comuni si potrebbe verificare qualche difficoltà per l’autentica della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva. 
In ogni caso, nessun cittadino può essere costretto a presentare la domanda di obiezione utilizzando un determinato fac-simile (anche se questo fosse distribuito dal Distretto Militare): l’importante è che la domanda sia compilata secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge. 

4) Che cosa succede dopo la presentazione della domanda 
L’articolo 5 prevede che, fino al 31 dicembre 1999, Il Ministro della difesa, sulla base dell’accertamento da parte degli uffici di leva circa l’inesistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l’accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l’accoglimento della domanda. 

5) Dove svolgere servizio civile 
L’articolo 8 prevede che il servizio civile si svolga presso Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati” convenzionati “per l’impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi. Questi sono dunque i settori d’impiego che si può eventualmente indicare nella domanda di obiezione. 
Per quanto riguarda l’indicazione dell’Ente (fino a un massimo di 10), è consigliabile prendere contatto preventivamente alla domanda con l’Ente che si vorrebbe indicare nella domanda per concordare un progetto di servizio e per l’eventuale segnalazione nominativa. 

6) L’assegnazione dell’obiettore in servizio 
L’articolo 9 della legge prevede: Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall’accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all’articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l’obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva. L’assegnazione dell’obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l’area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 2. 


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