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Obiezione
di Coscienza
e Servizio Civile |
Convenzione Nazionale
MINISTERO
DELLA DIFESA DIREZIONE
GENERALE LEVA Reclutamento
Obbligatorio - Militarizzazione - Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari -
LEVADIFE -
Convenzione tra il
Ministero della Difesa, rappresentato dal Direttore Generale di Levadife,
e FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO
sito in Volta dei Mercanti, 1 Palazzo Borsa Merci FIRENZE rappresentato
dal Sig. Patrizio Petrucci Premesso
che: il predetto Ente ha
chiesto il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio
sostitutivo civile di cui alla legge 15-12-72, n. 772, modificata ed integrata
dalla legge 24-12-74, n. 695 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 28-12-77,
n. 1139; il Ministero della Difesa
è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta prodotta
in data 6/6/86 dall'Ente sopramenzionato, previa stipula di apposita convenzione;
per l'impiego di n.200 obiettori
di coscienza; in applicazione del
combinato disposto dagli artt. 5 della legge 772/72 e 11, 13 e 14 del D.P.R.
1139/77, il Ministero della Difesa in accordo con FEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO sito in VOLTA DEI MERCANTI,
1 Palazzo Borsa Merci, FIRENZE intende stabilire le modalità per
l'utilizzazione, nell'ambito delle finalità istituzionali e secondo
il piano d'impiego di detto Ente ed alle particolari condizioni di seguito
descritte, degli obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio
sostitutivo civile. SI CONVIENE
Articolo 1
Gli obiettori debbono
prestare servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo
eventuali congedi anticipati disposti dall'Amministrazione della Difesa
ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il distacco e la
sede di servizio sono determinati con provvedimenti del Ministero, al quale
compete, altresì, l'eventuale cambio di destinazione durante il
servizio.
Articolo 2
La mancata presentazione
in servizio alla data stabilita nel dispaccio di precettazione dovrà
essere tempestivamente comunicata al Distretto Militare nella cui giurisdizione
ha sede l'Ente. Analogamente l'Ente dovrà informare il Distretto
all'atto della cessazione dal servizio degli obiettori impiegati.
Articolo 3
L'assegnazione degli
obiettori da parte dell'Amministrazione verrà normalmente concordata
con l'Ente sulla base della predisposizione degli obiettori e del progetto
generale di servizio dell'Ente medesimo, legato alle sue finalità
istituzionali, fatte salve, comunque, le esigenze dell'Amministrazione.
Articolo 4
Gli obiettori debbono
essere impiegati in lavori o attività rispondenti alle finalità
istituzionali dell'Ente l'indicazione delle quali deve esplicitamente risultare
nella documentazione prodotta dall'Ente medesimo. L'orario di lavoro per
gli obiettori assegnati dovrà corrispondere a quello previsto per
il personale dell'Ente adibito alle stesse mansioni, ferma, comunque, restando
l'osservanza dei criteri previsti all'art. 11 della legge 772/72.
In ogni caso dovrà
essere assicurato che gli obiettori prestino servizio e fruiscano di un
periodo di ore libere dallo stesso in armonia con quanto in materia stabilito
per i militari di leva in servizio presso il Distretto Militare cui l'Ente
è tenuto a riferirsi per territorio.
Articolo. 5
L'Ente ha l'obbligo
di impiantare per ogni obiettore una cartella personale nella quale dovranno
essere indicati: data di effettiva assunzione
e cessazione dal servizio; presenze giornaliere: incarichi espletati; licenze e permessi usufruiti;
malattie e ricoveri
ospedalieri; se il servizio è
stato espletato con diligenza e zelo.
A tal fine la cartella,
firmata dal rappresentante dell'Ente cui spettano a norma del suo ordinamento
le funzioni di Capo del personale, dovrà essere inviata al Distretto
Militare competente per territorio.
Articolo 6
L'Ente non può
impiegare gli obiettori in posti di organico o in sostituzione di personale,
impiegatizio od operaio, che sia tenuto ad assumere in esecuzione delle
vigenti leggi sul lavoro.
L'obiettore dovrà
intendersi in aggiunta e non in sostituzione di tale personale, per cui
l'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea
ad eventuali controversie con gli Organi del lavoro in caso di inadempienze
dovute a colpa dell'Ente interessato.
Articolo 7
L'obiettore deve
attenersi alle norme disciplinari interne dell'Ente presso cui è
destinato. L'Ente comunicherà tempestivamente, al Distretto Militare
competente, per territorio, ogni eventuale infrazione commessa dall'obiettore.
Articolo 8
L'Ente è
tenuto, sotto la propria responsabilità, ad accertare l'effettiva
prestazione del servizio da parte degli obiettori distaccati.
Articolo 9
L'Ente è
responsabile della fruizione del vitto di un confacente alloggio e del
vestiario da parte degli obiettori distaccati.
Il Ministero della
Difesa rimborserà all'Ente l'importo della paga giornaliera da corrispondere
agli obiettori nella misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti
per i militari in servizio di leva.
Saranno, inoltre,
rimborsate, sempre nella misura predetta, le sottonotate voci: controvalore medio in
contanti del vestiario; rimborso spese annuali
per casermaggio, refettorio e igiene personale; controvalore giornaliero
della razione viveri; controvalore giornaliero
per spese relative all'igiene personale.
Articolo 10
I rimborsi previsti
al precedente art. 9 verranno corrisposti dal Ministero della Difesa, tramite
il Distretto Militare competente per territorio, previa presentazione della
distinta delle presenze in servizio degli obiettori.
Articolo 11
E' fatto tassativamente
divieto all'Ente di corrispondere agli obiettori assegnati qualsiasi emonumento
che comporti disparità rispetto alla situazione dei militari in
servizio di leva.
Articolo 12
All'obiettore distaccato
competono, ai sensi dell'equiparazione di cui all'art. 11 della legge 772/72,
gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti
militari.
In particolare l'obiettore
ha diritto a:
licenza breve: da
due a cinque giorni più viaggio, per un complesso, nell'anno, di
giorni 15, compresi i viaggi;
licenza ordinaria:
(annuale)
gg. 10 più
viaggio (nel primo anno, dopo il settimo mese di servizio);
gg. 15 più
viaggio (nel secondo anno, dopo il diciottesimo mese di servizio);
licenza straordinaria:
a) per eccezionali motivi di carattere privato: non oltre 30 gg;
b) per imminente
pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore e dei figli
di questi:
gg. 10 più
viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore;
gg. 7 più
viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore;
c) convalescenza:
come da decretazione degli Organi sanitari militari;
d) per esami di
stato: non oltre gg. 15;
e) per protezione
sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: gg. 15.
Articolo 13
All'obiettore, inoltre,
compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei
casi di lesione o infermità contratte in servizio. Lo stesso usufruirà,
altresì, del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche
o di pronto soccorso presso gli Ospedali militari e le infermerie presidiarie.
Articolo 14
Qualsiasi violazione
delle condizioni stabilite dalle leggi in vigore o dalla presente convenzione
potrà comportare la risoluzione della stessa, fatte salve le eventuali
responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo
il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente contraente.
In caso di risoluzione
della convenzione, gli obiettori assegnati potranno essere trasferiti d'ufficio
presso altro Ente idoneo per completare il prescritto periodo di servizio
sostitutivo civile.
Articolo 15
L'Amministrazione
militare si riserva la facoltà di effettuare ispezioni nonché
tutte quelle verifiche necessarie ad accertare l'esatto adempimento di
quanto previsto nella presente convenzione.
Articolo 16
La presente convenzione
ha validità fino al termine ultimo previsto per il congedamento
degli obiettori assegnati e si intende di volta in volta rinnovata nel
caso di ulteriore richiesta di assegnazione di obiettori. Può essere
disdetta su richiesta diretta di una delle parti contraenti previo preavviso
di tre mesi dalla scadenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'Ente
di trattenere fino alla fine della ferma gli obiettori in servizio all'atto
della scadenza o disdetta della convenzione.
La convenzione in
parola può essere integrata o modificata dalle parti contraenti
sia in relazione al numero degli obiettori che in relazione alle convenzioni
in essa contenute.
Articolo 17
Gli Enti, singolarmente
o in forma associata, hanno la facoltà di organizzare corsi di formazione
per obiettori di coscienza che abbiano già iniziato il servizio
civile.
La programmazione
di detti corsi dovrà essere inviata al Ministero della Difesa entro
il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione.
Anche i programmi
dei singoli corsi saranno di volta in volta inviati al Ministero per le
decisioni.
Il
Rappresentante legale dell'Ente
Il Direttore Generale
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