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PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE 2013
Il 14 maggio 2013 sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2013.
Eventuali errori anagrafici presenti nella lista devono essere segnalati entro e non oltre il prossimo 20 maggio 2013 tramite il legale rappresentante dell’ente o dell’associazione (o di un suo incaricato), alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La versione definitiva degli elenchi sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 27 maggio, una volta completate le operazioni di riscontro.
Si ricorda inoltre che sarà necessario inviare, obbligatoriamente entro il 1 luglio 2013, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti, con allegata copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.
Nel caso in cui invece, pur avendo i requisiti per l’iscrizione, l’associazione non abbia effettuato l’iscrizione entro il 7 maggio scorso, potrà regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2013 inviando la domanda di iscrizione o l’integrazione documentale e versando una sanzione di € 258 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8115.
5 PER MILLE 2013
pubblicate le modalità di iscrizione per le associazioni di Volontariato
La Legge Finanziaria 2013 ha previsto, destinando a tale capitolo di spesa un importo di 400 milioni di euro, che anche con la attuale dichiarazione dei redditi i contribuenti possano destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle Onlus, firmando nell’apposito riquadro sui modelli di dichiarazione dei redditi. Il contribuente dovrà anche indicare il codice fiscale della associazione a cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.
La circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato le date e le modalità di iscrizione e di riparto del 5 per mille 2013.
Per ricevere tale quota le associazioni dovranno:
– a partire dal 22 marzo 2013 ed entro il 7 maggio 2013, iscriversi ad un apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente (se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed in possesso del pin code) o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando l’apposita procedura e il modello disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
– entro il 20 maggio 2013, presentare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente eventuali richieste di correzione all’elenco provvisorio che sarà pubblicato entro il 14 maggio 2013 sul sito dell’Agenzia.
– entro il 1 luglio 2013, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, utilizzando l’apposito modulo. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del Legale Rappresentante.
Anche quest’anno i soggetti che, pur avendo i requisiti per l’iscrizione, non rispetteranno i termini e le modalità sopra indicate potranno regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2013 inviando la domanda di iscrizione o l’integrazione documentale e versando una sanzione di € 258 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8115.
Invitiamo quindi le associazioni che desiderano iscriversi a contattare immediatamente il proprio commercialista oppure un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
E’ possibile effettuare l’iscrizione, al costo di euro 35,00 IVA inclusa, anche tramite la nostra consulente Caterina Manfrinati (Telefono 339/2811753 – email manfrinati.caterina@alice.it – Fax 011/22.743.47).
I dati da fornire per l’iscrizione sono: Ragione sociale – Indirizzo della sede legale (comprensivo di cap) e codice fiscale della associazione – Indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e di fax della associazione – Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato – Codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza anagrafica del Legale rappresentante.
Qualora l’associazione decidesse di non iscriversi nell’elenco potrà invitare i volontari, i soci e le persone con cui viene in contatto a destinare il 5 per mille direttamente all’Anpas nazionale (Codice Fiscale 01435670482). Gli introiti che ne deriveranno verranno accantonati in un apposito fondo la cui destinazione sarà stabilita dalla Assemblea Nazionale.
Vi ricordiamo infine che, qualora il conto corrente dell’associazione non sia ancora mai stato comunicato all’Agenzia delle Entrate o sia nel frattempo cambiato il codice iban, è necessario fare una apposita comunicazione recandosi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
RENDICONTAZIONE
Entro un anno dalla ricezione del contributo, le associazioni che percepiranno un importo pari o superiore ad € 20.000,00 saranno tenute a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito rendiconto dal quale dovrà risultare l’effettiva destinazione degli importi assegnati. Coloro che percepiranno importi minori saranno comunque obbligati a redigere il rendiconto, ma dovranno conservarlo presso la sede legale dell’associazione.
Per supportare gli enti del volontariato nell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un modello di rendiconto, accompagnandolo a “Linee guida” scaricabili dal sito www.lavoro.gov.it.
Vi informiamo infine che pochi giorni fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito una importante sentenza del Consiglio di Stato del 18/12/2012 che esprime il parere che “il meccanismo del 5 per mille non costituisce una liberalità del cittadino, ma deriva dalla scelta dello Stato di consentire la dichiarazione di una parte delle sue spettanze ad enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali, mediante una possibile devoluzione in occasione di dichiarazione dei redditi, la cui materiale liquidazione viene subordinata a requisiti, modalità e controlli”.
Questa interpretazione, che sarà oggetto di esame più approfondito da parte di Anpas, ha un importante riflesso sulla possibilità di richiedere contributi per l’acquisto di ambulanze e di beni strumentali allo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base del DM 177/2010 (ex DM 388/2001). Il Decreto prevede infatti che non si possano chiedere tali contributi se sono stati ottenuti altri contributi pubblici per lo stesso bene.
Si raccomanda pertanto di NON utilizzare il contributo 5 per mille per acquisti di beni strumentali o di ambulanze per i quali si è richiesto o si intende richiedere il contributo sugli acquisti previsto dal DM 177/2010, al fine di evitare future contestazioni e di perdere uno dei due contributi ricevuti.
ALLEGATI :
– Modello per Iscrizione al 5 per mille
– Istruzioni per la compilazione della Domanda
– Circolare 6/E Agenzia delle Entrate
– Dichiarazione sostitutiva – onlus ed Enti del Volontariato