“I nostri volontari impegnati all’estero raffigurano quanto di buono e dignitoso il nostro Paese sa rappresentare oltre confine – conclude Di Biagio – e riconoscere loro un diritto inderogabile come quello al voto è il minimo che l’Italia può fare, per comunicare una gratitudine ed un riconoscimento che normalmente fa fatica a riconoscere”.
ART. 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011).
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , volontari del Servizio civile nazionale e personale delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. 8. Di Biagio, Menia
Ordine del Giorno
AC 4362
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in discussione riconosce il diritto all’esercizio del voto per corrispondenza ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, in occasione del referendum che del 12 e il 13 giugno 2011 prossimi;
la suindicata disposizione, si configura come un riconoscimento democratico doveroso ed opportuno anche in considerazione del fatto che la normativa vigente non riconosce specifiche modalità di partecipazione al voto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero durante il periodo delle consultazioni elettorali;
il diritto citato è riconosciuto al personale delle forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali, ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, temporaneamente all'estero, ai professori e ai ricercatori universitari in servizio all'estero presso istituti di ricerca;
sebbene si configurino anch’essi come cittadini italiani temporaneamente all’estero, non sono annoverati tra i potenziali beneficiari del suindicato diritto i volontari del servizio civile nazionale nonché il personale delle organizzazioni non governative operanti all’estero;
l’assenza di un riferimento specifico alla citata categoria legittima una disuguaglianza tra cittadini italiani in termini di esercizio democratico del diritto di voto, tale da sollevare un dubbio di costituzionalità in capo alla citata norma;
alle suddette criticità va ad aggiungersi il fatto che l'articolo 2 del provvedimento detta disposizioni aventi un'efficacia limitata, circoscritta allo svolgimento delle sole consultazioni referendarie indette per il 12 e 13 giugno prossimi;
impegna il Governo
a colmare l’attuale vuoto normativo in materia di esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, attraverso l'introduzione in un quadro normativo sistematico di norme analoghe a quelle di cui all'articolo 2 del provvedimento, prevedendo ulteriormente che il suddetto diritto venga riconosciuto anche ai volontari e al personale delle organizzazioni non governative che svolgano la loro opera oltre confine.
DI BIAGIO