Affidamento servizi sociosanitari e appalti: la nota dell'avvocato Tamburini sulle sentenze Liguria e Toscana

Affidamento servizi al volontariato

Scarica le linee guida affidamento servizi al volontariato approvate dal Consiglio nazionale dell’8 ottobre 2016 (nota a cura Avv. Claudio Tamburini e Dott. Mario Moiso)


Nota dell'avvocato Claudio Tamburini su sentenze n. 113 dell’11 dicembre 2014 e n. 50 del 28 gennaio 2016

Nel breve tempo di tredici mesi, due sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno modificato il rapporto tra le Organizzazioni di Volontariato e la Pubblica Amministrazione, dettando principi fondamentali sui criteri di affidamento dei servizi di trasporto sanitario che sembrano destinati a mettere un punto fermo ai conflitti giudiziari insorti nell’ultimo decennio tra le Associazioni e gli operatori privati dello settore.

Con le sentenze del dicembre 2014 e del gennaio 2016, il Giudice Europeo ha stabilito infatti la compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che, per i servizi di trasporto sanitario di urgenza e di pazienti in emodialisi, ne consente l’assegnazione alle Organizzazioni di Volontariato mediante “affidamento diretto e in assenza di qualsiasi forma di pubblicità”.

Le sentenze hanno avuto origine da due cause nelle quali erano coinvolti il Comitato Regionale Anpas Liguria e il Comitato Regionale Anpas Piemonte insieme ad alcune associate, dove alcuni operatori privati avevano contestato la legittimità dell’affidamento di servizi di trasporto di urgenza (Liguria) e per pazienti in emodialisi (Piemonte), ritenendo la convenzione diretta del servizio incompatibile con le norme dell’Unione Europea. Gli operatori privati affermavano infatti, in entrambi i casi, che l’affidamento di tali servizi dovesse avvenire attraverso apposite gare la cui mancanza si affermava costituire una violazione delle norme europee sulla concorrenza.

Il tema si è posto con riferimento a servizi affidati in regioni di confine ipotizzando che gli affidamenti in questione potessero essere di interesse per aziende private di altri Stati membri (c.d. interesse transfrontaliero), tuttavia i principi sottesi alle due sentenze appaiono di più estesa applicazione.

Il Giudice Europeo ha infatti ritenuto che le regole della concorrenza, nel settore del trasporto sanitario, cedono di fronte alle “finalità di volontariato” delle associazioni firmatarie delle convenzioni poiché il ricorso ad esse “può trovare motivazione nei principi di universalità e di solidarietà nonché in ragioni di efficienza economica e di adeguatezza in quanto consente che tale servizio di interesse generale sia garantito in condizioni di equilibrio economico sul piano di bilancio, da organismi costituiti essenzialmente al fine di soddisfare interessi generali”.

Ritenuto che i sistemi di sanità pubblica e previdenziali sono riservati alla competenza degli stati membri, e sebbene gli Stati membri non possano introdurre restrizioni all’esercizio delle libertà economiche nell’ambito delle attività sanitarie, il Giudice Europeo osserva che “tuttavia è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone rivestono una importanza primaria tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato”.

Condizione per l’applicazione di questi principi è che il ricorso diretto alle associazioni di volontariato deve “effettivamente contribuire alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio ...” e che a tale riguardo è necessario che le associazioni non perseguano obbiettivi diversi da quelle delle finalità sociali e di solidarietà, dovendo “rispettare rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione nazionale”.

In altri termini l’attività delle associazioni può essere svolta da personale retribuito solo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento; “nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, può essere perseguito sotto la copertura di un’attività di volontariato”; il volontario può farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività fornita nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse”.

Dunque, niente di più e niente di meno, di quanto già stabilito dalla legge quadro sulle organizzazioni di volontariato per l’iscrizione nei registri pubblici; condizione, come noto, necessaria per la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

I principi enunciati dalla Corte di Giustizia, per la loro provenienza, oltre a costituire un fondamentale precedente per tutto il volontariato europeo impegnato in servizi di interesse generale, sono destinati a influire sui futuri affidamenti dei servizi di trasporto sanitario, potendosi prevedere che le Amministrazioni saranno maggiormente libere di procedere agli affidamenti diretti dei servizi. Ne sarà condizionato anche il legislatore delegato alla riforma del terzo settore e a quella degli appalti, nelle

quali il tema è ancora in attesa di una debita attenzione.

Anpas Volontari gruppo


 Approfondimenti

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