5 per Mille: pubblicati elenchi 2015 e le modalità di iscrizione 2017

Gli elenchi 2015 e le modalità di iscrizione 2017: tutti i dettagli

28 aprile 2017. Lo scorso 18 aprile sono stati pubblicati sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it gli elenchi con l'indicazione delle scelte e degli importi spettanti per il 5 per mille 2015. Anpas ricorda che, qualora il conto corrente dell’Associazione non sia mai stato comunicato all’Agenzia delle Entrate o sia nel frattempo cambiato il codice Iban, è necessario fare una apposita comunicazione recandosi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Da una elaborazione Anpas risultano iscritte circa 760 Pubbliche Assistenze. Grazie agli oltre 275mila cittadini che ci hanno scelto, al nostro movimento è stato assegnato un contributo totale di oltre 7milioni di euro. Questo dato ci pone al 3° posto nelle liste per numero di scelte ed al 5° posto per contributo assegnato.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ha semplificato le modalità di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille a partire dall’anno 2017. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato ulteriori chiarimenti tramite la circolare n.5 del 31 marzo 2017.

Vi riassumiamo di seguito le conseguenze principali di questa semplificazione, a partire dal 5 per mille 2017:

ASSOCIAZIONI GIA’ ISCRITTE NEL 5 PER MILLE 2016
• Iscrizione agli elenchi dei beneficiari
Le Associazioni regolarmente iscritte agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2016 sono già inserite nell’apposito elenco (già pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 31/3/2017) degli enti iscritti al contributo 5 per mille 2017. Pertanto queste Associazioni NON dovranno in nessun caso (neanche nel caso di variazione del Legale Rappresentante) effettuare l’iscrizione telematica agli elenchi, come invece fatto per gli anni precedenti. Eventuali correzioni agli elenchi dei beneficiari pubblicati dovranno essere segnalati alla Agenzia delle Entrate entro il 20 maggio (per il 2017 prorogato al 22 maggio).

• Invio della dichiarazione sostitutiva
Le Associazioni regolarmente iscritte negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2016 dovranno inviare alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che attesta il mantenimento dei requisiti per l’accesso al contributo) entro il 30 giugno 2017, SOLO nel caso in cui sia variato il Legale Rappresentante rispetto all’anno precedente, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Agenzia delle Entrate. In caso di ritardo nell’invio della dichiarazione, l’Associazione potrà trasmettere tale dichiarazione entro il 30 settembre (per il 2017 prorogata al 2 ottobre) con contestuale versamento tramite F24 della sanzione di € 250 utilizzando il codice tributo 8115.

• Cancellazione dagli elenchi
Il Rappresentante Legale è tenuto a trasmettere la revoca dell’iscrizione alla Agenzia delle Entrate in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al contributo. In caso di mancata revoca, il contributo percepito dalla associazione dovrà essere restituito.
Inoltre, anche a seguito dell’iscrizione “automatica” degli elenchi saranno possibili controlli dalla Agenzia per la verifica del reale possesso dei requisiti, in assenza dei quali l’Associazione sarà naturalmente esclusa dal beneficio.

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE NEL 5 PER MILLE 2016
Le associazioni che non erano iscritte agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2016 NON sono state automaticamente inserite negli elenchi dei beneficiari per il 2017 pubblicati il 31/3/2017 dalla Agenzia delle Entrate e pertanto dovranno seguire (solo per la prima annualità) la stessa procedura prevista finora.

Iscrizione agli elenchi dei beneficiari
entro il 7 maggio (per l’anno 2017 prorogato al 8 maggio), le Associazioni non già iscritte dovranno iscriversi ad un apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione può avvenire esclusivamente per via telematica, o direttamente (se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed in possesso del pin code) o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando l’apposita procedura disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate. Eventuali correzioni negli elenchi dei beneficiari pubblicati dovranno essere segnalati alla Agenzia delle Entrate entro il 20 maggio (per il 2017 prorogato al 22 maggio).

Invio della dichiarazione sostitutiva
entro il 30 giugno, le Associazioni non già iscritte dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017”) alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Agenzia. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del Legale Rappresentante.

Le Associazioni che, pur avendo i requisiti per l’iscrizione, non rispetteranno i termini e le modalità sopra indicate potranno regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre inviando la domanda di iscrizione o l’integrazione documentale e versando una sanzione di € 250 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8115.

RENDICONTAZIONE
Viene confermata la necessità di rendicontare il contributo ricevuto entro un anno dalla ricezione, che dovrà essere usato per il perseguimento delle attività istituzionali.
I contributi ricevuti potranno essere rendicontati tramite il Modello di rendiconto e le Linee guida scaricabili dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data pubblicazione - da parte dell'Agenzia delle entrate - dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e degli esclusi ed entro i 12 mesi successivi all’incasso del contributo.
La trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati previsti e della copia del documento d'identità del legale rappresentante è obbligatoria solo per i soggetti che hanno percepito somme pari o superiori a 20mila euro e deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto. Il Ministero (a differenza di quanto previsto fino ad ora) provvederà a pubblicarla sul proprio sito web.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20mila euro non sono invece tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.

LIQUIDAZIONE 5 PER MILLE 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto in data 23 marzo 2017 ad avviare la procedura di pagamento del 5 per mille 2014 a favore di quelle Associazioni che, a causa di coordinate Iban errate, non avevano ancora ricevuto i contributi spettanti e liquidati a settembre 2016 e gennaio 2017.

Qualora l’Associazione decidesse di non iscriversi nell’elenco, potrà invitare i volontari, i soci e le persone con cui viene in contatto a destinare il 5 per mille direttamente all’ANPAS nazionale (Codice Fiscale 01435670482). Gli introiti che ne deriveranno verranno accantonati in un apposito fondo la cui destinazione sarà stabilita dalla Assemblea Nazionale.

La segreteria nazionale rimane a disposizione per chiarimenti ed informazioni (Ref. Daniele Strazzaboschi– tel. 055/30.38.21 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Eventuali ulteriori aggiornamenti e approfondimenti saranno pubblicati sul sito https://www.anpas.org.

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