Contributi per acquisto di ambulanze e beni strumentali 2017: la procedura

La procedura e la modulistica per i contributi per acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Assistenza Sanitaria per la visita a Genova di Papa Francesco

È stato registrato alla Corte dei Conti (e sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2320 del 16 novembre 2017 per la concessione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, che sostituisce il Decreto 177/2010. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la modulistica aggiornata (formulario e linee guida per la compilazione) da utilizzare per richiedere i contributi sugli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 


Le domande e le linee guida da scaricare

(prima di scaricare i documenti consigliamo di prendere visione dell'informativa Anpas)

Domanda di contributo e allegati lavoro.gov 

Linee guida del Ministero del Lavoro e politiche sociali lavoro.gov 

Decreto ministeriale del 16 novembre 2017 lavoro.gov


Le principali variazioni sono le seguenti:

  • La domanda dovrà essere inviata alla rete associativa nazionale di appartenenza e non più direttamente al Ministero. Pertanto le Pubbliche Assistenze dovranno inviare la documentazione presso la sede nazionale di ANPAS che -successivamente alla verifica e alla eventuale integrazione documentale da parte delle Associazioni - invierà un’unica domanda al Ministero.
  • Il termine di presentazione delle domande è il 31 gennaio dell’anno successivo agli acquisti. Pertanto le richieste di contributo per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2018. Si precisa che il termine di presentazione è perentorio anche se l’invio è effettuato ad Anpas e non al Ministero.
  • Il contributo potrà essere cumulato anche con altri contributi pubblici (incluso il 5 per mille) erogati per lo stesso bene, con la condizione che la loro somma non sia superiore al costo totale del bene. In tal caso sulla fattura deve essere apposta una dicitura che attesti l’importo del contributo pubblico già ricevuto per quel bene.
  • Nella stessa sezione delle autoambulanze potranno essere inseriti anche gli acquisti di mezzi per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale (es. autoveicoli di soccorso avanzato e autoveicoli per il trasporto di sangue ed organi) e dei rispettivi allestimenti.
  • Il contributo è riservato solo alle Organizzazioni di volontariato (non più anche alle altre Onlus) per la parte delle ambulanze e dei beni strumentali, ed alle sole Fondazioni per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche. La percentuale di ripartizione delle risorse destinate a questi contributi sarà del 65% alle autoambulanze e autoveicoli per attività sanitarie (invece del 60% per le sole ambulanze), del 30% ai beni strumentali (invece del 35%) e del 5% ai beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

Vengono invece confermate le seguenti disposizioni:

  • Non è possibile richiedere il contributo sull’acquisto di autoambulanze se si è già usufruito del c.d. “sconto” IVA al momento dell’acquisto. In proposito si segnala che tale contributo all’acquisto non sarà più del 20%, ma viene assimilato alla percentuale IVA (quindi ad oggi passa dal 20% al 22%).
  • Sono esclusi dal contributo i beni utilizzati esclusivamente per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione, come pure i beni non utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale (vedi art. 5 del Codice Terzo Settore).
  • Il bene oggetto del contributo potrà essere venduto dopo 5 anni dall’acquisto. Vengono mantenute le eccezioni e le condizioni per la vendita anticipata ad altre Organizzazioni di volontariato (in questo caso il corrispettivo non può essere superiore alla differenza fra il valore di mercato del bene ed il contributo ricevuto dal Ministero, ed è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero).

Si invitano le Associazioni aderenti all’ANPAS a spedire tempestivamente la richiesta di contributo, e comunque entro il 31/01/2018, a mezzo Raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) a: ANPAS NAZIONALE - Via Pio Fedi 46/48 – 50142 Firenze


Oltre alla domanda di contributo ed agli allegati inseriti nel formulario è necessario inviare:

  • Fatture di acquisto, rese conformi all’originale anche apponendo in calce (o sul retro) alla copia dei documenti stessi una dichiarazione simile alla seguente: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il sottoscritto _______ nato a _____ il ______ CF ______ in qualità di rappresentante legale della ________ dichiara che la presente COPIA è CONFORME ALL’ORIGINALE (Timbro associativo e firma del legale rappresentante in originale)
  • Pagamenti delle fatture (quietanza). Sulle fatture dovrà essere riportata la dicitura “pagato” con timbro e firma del fornitore, oppure dovrà essere allegata la copia conforme della documentazione comprovante il pagamento (copia bonifico o assegno insieme all’estratto conto bancario che evidenzi il reale addebito sul c/c), oppure dovrà essere allegata una liberatoria del rivenditore. 
  • Copia conforme dell’atto di acquisto e del certificato di proprietà degli automezzi.
  • Ulteriore documentazione specifica in caso di acquisto tramite leasing, finanziamento o di beni e veicoli usati.
  • Iscrizione al Registro del Volontariato (copia del provvedimento attestante l’iscrizione e autocertificazione che l’iscrizione è ancora in corso).
  • Copia dello Statuto.
  • Una copia del documento del Legale Rappresentante.

ANPAS Nazionale è a disposizione per dare informazioni alle Pubbliche Assistenze aderenti.


Domanda di contributo e allegati lavoro.gov

Linee guida del Ministero del Lavoro e politiche sociali lavoro.gov

Decreto ministeriale del 16 novembre 2017 lavoro.gov

Clicca qui per la pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero 

 

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