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di Raissa Sangiorgi

Abstract - L'Europa e la Protezione Civile, un intreccio sempre più solido in cui Volontariato è sinonimo di sussidiarietà e resilienza. E' questo uno dei capisaldi della tesi dal titolo “Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile: analisi e proposte per nuove opportunità di cooperazione ed integrazione europea” recentememte discussa nell'ambito del corso di laurea in studi internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze. Un'idea nata dalla passione di una volontaria di una nostra Pubblica Assistenza, che nell'ottica di conciliare il percorso di studi con l'esperienza acquisita nel mondo ANPAS ha cercato di esplorare il percorso che ha portato gli Stati d’Europa allo sviluppo di una cooperazione sempre più stringente in materia di Protezione Civile, con uno sguardo rivolto verso le tante possibili prospettive future in cui il Volontariato ha un fondamentale ruolo di integrazione e risposta ai bisogni dei cittadini di un'Europa sempre più colpita da calamità naturali e antropiche.

 

 

 

Bilancio Economico 2014-2015

(approvato all'Assemblea nazionale Anpas, Viareggio 24 maggio 2015)

L'assemblea Nazionale 2014

Il 24 maggio 2015, a Viareggio  nel corso dell'Assemblea Nazionale Anpas verrà presentato il bilancio consuntivo 2014 -preventivo 2015.

Per Anpas il bilancio economico, insieme al bilancio sociale, rappresenta uno dei più importanti strumenti di rendicontazione di un intero anno di attività verso i portatori di interesse (esterni e interni).
Quello che potete sfogliare nelle pagine che seguono è un documento che traduce in numeri e cifre l’agire di migliaia di volontari e le finalità di un Movimento che esiste da prima dell’Unità d’Italia con le prime società operaie di Mutuo soccorso e che, fin da allora, si batte per la costruzione di una società più giusta e solidale, e che fonda i suoi principi nella Costituzione Italiana.
Per facilitare la lettura e l’accesso al proprio bilancio, nel dettaglio delle entrate/uscite dei singoli settori, Anpas ha aggiunto una tabella riassuntiva.
Il Bilancio Anpas è stato redatto dalla Direzione Nazionale Anpas in collaborazione con l’Ufficio Amministrazione Anpas Nazionale.

Sfoglia il bilancio economico 

Scarica il Bilancio Anpas 2014/2015 in .pdf


Viareggio 24 maggio 2015, l'assemblea nazionale Anpas

Versilia 2015 - il XV Meeting Nazionale della solidarietà Anpas

 

 

DDL RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DOCUMENTO APERTO TAVOLO DI LAVORO ANPAS 2020

Non sono tante le realtà che superano il secolo di vita: solo organizzazioni che hanno una chiara e forte identità congiunta ad una costante capacità di interrogarsi ed adattarsi ai mutamenti sociali e politici, di essere resilienti (come va di moda dire oggi), riescono in questo intento. Le Pubbliche Assistenze e ANPAS che le raccoglie sono fra queste.

 

ANPAS ha saputo fondare, mantenere, rinforzare una propria identità, una cultura comune, una mission chiara. Grazie a ciò ha saputo resistere a 20 anni di dittatura, ha attraversato due guerre mondiali. Essa è un saldo sistema di valori poggiato sul protagonismo e responsabilità di centinaia di migliaia, di milioni di persone che nel corso di oltre un secolo l'hanno incarnato. ANPAS è stata, è e dovrà continuare ad essere una parte importante della cultura, della cittadinanza attiva, della azione laica del Paese, un cemento nella coesione sociale delle comunità.

 

La propria storia, radici, mission sono concreti valori e saldo punto di riferimento. E' sulla base di tali fondamenta che ANPAS, nel corso del tempo, è stata capace di mantenersi sempre viva e vigile, al passo coi mutamenti sociali e istituzionali, leggendo i nuovi bisogni, reinventando le sue risposte e, se necessario, rivedendo ed adattando la sua organizzazione e la sua architettura istituzionale. Ed è sulle stesse fondamenta che occorre basarsi per affrontare, senza timori ma anzi con rinnovato protagonismo, i passaggi odierni.

 

E’ innegabile che il quadro normativo del Terzo Settore è cresciuto in modo disordinato e confuso, e che pertanto è opportuna e necessaria una riforma complessiva per consentire – tenendo ferme finalità e mission – di adeguare e migliorare al meglio i mezzi, gli strumenti per realizzarle.

 

ANPAS, forte della propria storia, può e deve essere protagonista:

 

  • sia nel percorso di approvazione del Disegno di Legge, nonché nella elaborazione dei conseguenti Decreti Legislativi attuativi;

  • sia attrezzandosi per cogliere al meglio le nuove opportunità, adeguando se necessario la propria architettura istituzionale, per rispondere in modo compiuto e responsabile alle necessità delle comunità e del Paese.

 

 

10 PUNTI CHIAVE PER ANPAS

 

 

(1) Consentire la permanenza e la valorizzazione dell’azione volontaria nelle forme organizzative previste dalla Riforma del Terzo Settore (art. 2 comma 1)

 

Occorre difendere il carattere nazionale nella definizione dei principi fondamentali e dei caratteri del volontariato, non attribuibili alle legislazioni regionali, al fine di evitare differenze nella possibilità di esercitare il diritto sancito dalla Costituzione di svolgere l’azione volontaria in maniera uguale in tutto il territorio nazionale (vedi sentenza della Corte Costituzionale n.75 del 28/02/1992). Nelle diverse forme organizzative che saranno delineate dalla Riforma occorre quindi garantire la permanenza nel Volontariato, favorendone l’azione e considerandolo un valore aggiunto nella valutazione sociale degli interventi. Occorre difendere la peculiarità del volontariato italiano nella gestione diretta di servizi alla persona, garantendo - negli spazi previsti di discrezionalità della Pubblica Amministrazione - la possibilità di proseguire questa più che centenaria esperienza di partecipazione in ambito sociosanitario. Le Pubbliche Assistenze sono un tassello fondamentale della democrazia, in quanto scuole di partecipazione, coesione sociale ed advocacy. Ricoprono storicamente un ruolo essenziale nel welfare territoriale. I servizi svolti dalle Associazioni. con il coinvolgimento dei volontari, sono strumenti per la realizzazione delle finalità e dei valori associativi.

 

 

(2) Codice del Terzo Settore ed Armonizzazione delle Leggi

 

Garantire alle associazioni attualmente ricomprese dalla Legge 266/91 di conservare le proprie caratteristiche peculiari anche per quelle realtà che sceglieranno di utilizzare la qualifica di impresa sociale per svolgere attività complesse, permettendo loro di continuare ad avvalersi del contributo dei volontari. Nel considerare positiva la definizione di un Codice specifico del Terzo Settore (art. 4), ANPAS ritiene che, nel riordino della legislazione di settore, le prerogative e le peculiarità della legge quadro sul Volontariato (costruita sulla base dell’esperienza e della storia dell’associazionismo del nostro Paese) non siano cancellate come avvenuto per la legge 49 sulle ONG. Nell’ambito dell’armonizzazione delle leggi su Volontariato e Promozione Sociale (art. 5), si ritiene opportuno un chiarimento degli elementi distintivi delle due realtà.

 

 

(3) Rafforzare il passaggio da attività commerciale marginale a strumentale (art. 4, primo comma, punto e)

 

Nei decreti attuativi occorre rafforzare la possibilità per il Volontariato nel Terzo Settore di svolgere attività commerciali e di impresa strumentali alla realizzazione dei propri scopi istituzionali. Non si può riformare e potenziare il Terzo Settore se non si potenzia e si favorisce la sua economia specifica che è in gran parte rappresentata proprio da attività di fundraising. La definizione di criteri e vincoli - necessaria per regolamentare la contabilità separata tra attività di impresa ed istituzionale - non deve tuttavia comprimere la spinta di innovazione ed originalità delle organizzazioni di Volontariato e il loro radicamento nelle comunità.

 

 

(4) Valorizzare il ruolo del Terzo Settore nella relazione con gli Enti Pubblici (art. 4, comma 1, lettera m).

 

ANPAS nel condividere le riflessione del relatore Lepri, ritiene prioritario un coinvolgimento del Volontariato nelle funzioni di indirizzo, coprogettazione e coordinamento dei servizi alla persona. Nel percorso di recepimento della direttiva comunitaria 24/2014 sugli appalti occorre tenere in considerazione che soccorso e trasporto sanitario - attività storicamente svolte dalle Pubbliche Assistenze - devono continuare ad essere considerate di interesse generale, fattibili con il volontariato, con finalità solidaristiche, come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. 113 del 2014). In questa prospettiva occorrerà precisare, anche il sede di disegno di legge delega, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni dirette per il trasporto d’urgenza e ordinario con le organizzazioni di volontariato che rispondano ai requisiti indicati nella sentenza predetta.

 

Nel nostro paese il trasporto sociosanitario ad oggi viene svolto per oltre il 70% da Associazioni di Volontariato che, oltre a garantire coesione, inclusione e partecipazione dei cittadini, permettono una sostenibilità complessiva del sistema.

 

 

(5) Riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dei volontari (art 5, comma 1, lettera c) attraverso la validazione da parte delle reti di secondo livello di Volontariato.

 

 

(6) Centri di Servizio del Volontariato

 

Occorre una riflessione approfondita sul ruolo di servizio dei CSV (art. 5, comma 1 lettera e) prendendo atto dei limiti del loro sviluppo sui territori, come evidenziato da una recente ricerca CSV.net. Le riflessioni proposte dal Sen. Lepri sui CSV aprono a possibili nuovi scenari per lo sviluppo del Volontariato. E’ comunque necessario non disperdere l’esperienza maturata in oltre due decenni di attività al servizio del volontariato. E’ semmai utile e coraggioso immaginare strategie e modalità più vicine alle nuove esigenze e sensibilità ed anche, osiamo dire, alla maggiore maturità del volontariato italiano, anzi dei volontariati presenti nelle diverse forme organizzative.

 

 

(7) Impresa Sociale

 

Premesso che numerose Pubbliche Assistenze negli anni hanno gemmato strutture di servizio per affrontare attività complesse e meglio rispondere ai bisogni dei cittadini, spesso su richiesta delle Istituzioni, ANPAS ritiene che l’impresa sociale - per come è intesa nel DDL - sia un’opportunità per l’ampliamento e l’innovazione dell’intervento del Terzo Settore. Si considera tuttavia fondamentale una maggiore chiarezza non solo nella definizione dei tratti costitutivi dell'impresa sociale, ma anche nelle modalità di azione, relazione e scambio fra terzo settore, soggetti for profit e Stato. Per qualificare l’impresa come sociale, oltre alla finalità, conta il modo in cui sono organizzate, gestite, governate e a cosa destinano i propri profitti. “Il terzo settore non va visto come una nuova area alla quale estendere le aspettative di rendimento di un’economia finanziarizzata. Deve avvenire l’opposto: le risorse finanziarie vanno portate dentro il terzo settore per incrementare l’impatto delle sue organizzazioni, per metterle in condizione di essere più incisive rispetto alle grandi questioni sociali” (cfr “Riforma del terzo settore, gli investimenti sociali sono trendy ma non è priorità” di Vincenzo Manes, Il Fatto Quotidiano, 16 maggio). Condividendo questa impostazione riteniamo che in tema di distribuzione degli utili il DDL non dovrebbe scostarsi da quanto già previsto per le cooperative sociali, estendendo quel meccanismo a tutte le organizzazioni dell’economia sociale. Occorre inoltre che sia prevista la presenza del Volontariato all’interno delle imprese sociali, attualmente non menzionato dall’art. 6 comma 1, lettera a.

 

 

(8) Riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello

 

Le reti di secondo livello sono la naturale evoluzione delle organizzazioni che, operando su scala locale, ma condividendo finalità e modalità di intervento sul territorio nazionale, hanno deciso di darsi una struttura volta al raggiungimento di obiettivi comuni più complessi e duraturi.

 

Occorre coinvolgere le organizzazioni con maggiore rappresentatività nella definizione delle linee guida su bilancio sociale e valutazione di impatto e garantire loro la possibilità di svolgere attività di supporto, vigilanza, monitoraggio e controllo, a fronte della previsione di specifiche forme di sostegno, anche attraverso convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 7, comma 2 e 3). E’ quindi centrale l’istituzione di un Registro nazionale con requisiti uniformi per tipologia di organizzazione validi in tutto il territorio nazionale.

 

 

(9) Rendere il Servizio Civile Universale (art. 8), cioè accessibile a tutti i giovani che chiedono di parteciparvi, mantenendone un’identità costituzionale fondata sulla “difesa della Patria in modo non armato e non violento”, come rilevato anche dalla relazione del Sen. Lepri, e non dalla formulazione attuale incentrata invece sui “valori fondanti della Patria”. Occorre inoltre garantire risorse adeguate come definire una proporzione nel bilancio dello Stato fra i fondi stanziati per la difesa civile, attività specifica del Servizio Civile, e quelli per la difesa militare. Affinchè il Servizio Civile possa essere a pieno un’esperienza educativa e di integrazione per i giovani è necessario mantenere la sua durata ad un anno.

 

 

(10) Aspetti fiscali

 

E’ assolutamente necessario superare, distinguere e regolare le ambiguità oggi presenti intorno ai concetti di “non lucrativo” e di “non commerciale” oggi confusamente recepiti dalla norma e dalla consuetudine.

 

Il fatto di essere un soggetto statutariamente “non lucrativo”, comunemente definito non commerciale o non profit, non deve essere confuso con il fatto che lo stesso soggetto possa svolgere attività commercialmente rilevanti, purchè risponda alla norma generale, per lo più fiscale, di trattamento di tali attività.

 

E’ necessario pertanto superare e semplificare tutta la teoria legata alle operazioni marginali o connesse definendo in modo chiaro e non ambiguo la soggettività degli enti e delineando in maniera chiara le eventuali agevolazioni o previsioni fiscali.

 

La distribuzione di utili è un fattore distorcente rispetto alle motivazioni che sottendono al mondo del terzo settore in quanto, differentemente a quanto accade per la cooperazione sociale, ove comunque esiste un nesso logico fra prestatore d’opera e remunerazione, chi decidesse di mettere a disposizione delle risorse finanziarie non dovrebbe poter esercitare un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente e, soprattutto, dovrebbe essere consapevole di aver operato una scelta di investimento senza altro interesse che quello per lo sviluppo sociale. Senza aspettarsi in cambio nient’altro che un contributo alla crescita di questo paese. Rendendosi conto che anche questo è un modo per ricavare un beneficio dal proprio investimento, dove però più che i dividendi del capitale conta il contributo a rendere più accogliente la società in cui viviamo e lavoriamo.(cfr “Riforma del terzo settore, gli investimenti sociali sono trendy ma non è priorità” di Vincenzo Manes, Il Fatto Quotidiano, 16 maggio). Al fine di permettere comunque un flusso di liquidità verso tali organizzazioni, l’eventuale distribuzione di utili potrebbe essere calmierata con l’individuazione di “tetti” di remunerazione che non superino i tassi previsti per i titoli di Stato.

 

 

 

 

HOME - il progetto Anpas 2020

La posizione di Anpas sul DDL passato alla Camera (18 aprile 2015 - Consiglio Nazionale) - pdf

LA POSIZIONE DI ANPAS SUL DDL (28/30 novembre 2015 – Congresso nazionale)

IL CONTRIBUTO DI ANPAS E CRI ALLARIFORMA


AGGIORNAMENTI


DOCUMENTI LEGISLATIVI

DOCUMENTI ANPAS e PUBBLICHE ASSISTENZE

CONTRIBUTI ESTERNI

ANPAS 2020

Cronologia ed azioni svolte da ANPAS nazionale prima della definizione del progetto ANPAS 2020

 

Prima della presentazione delle Linee Guida

Inserimento Riforma del Terzo Settore nel Documento FERMI TUTTI (condiviso con Confederazione delle Misericordie D’Italia) – Roma, 3 aprile

13 maggio 2014 Pubblicazione linee guida del governo per la riforma del terzo settore

 

Dopo la presentazione Linee Guida

Pontassieve, 17/18 maggio 2015

ASSEMBLEA NAZIONALE PRECONGRESSUALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE LINEE GUIDA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

RACCOLTA DI CONTRIBUTI DA COMITATI REGIONALI E CONSIGLIO NAZIONALE

DEFINIZIONE POSIZIONE DI ANPAS SU LINEE GUIDA e successiva condivisione del documento con la CROCE ROSSA ITALIANA

CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DEL FORUM DEL TERZO SETTORE E DELLA CNESC

 

22 agosto 2014 Presentazione da parte del Governo del disegno di legge di Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C 2791) (Commissione Affari Sociali della Camera)

Dibattito parlamentare (Commissione Affari Sociali)

Relazione con i Parlamentari

Contributo alla Definizione dei Documenti del Forum del Terzo Settore (attraverso la partecipazione al

Coordinamento e alla Consulta del Volontariato) e della CNESC

Partecipazione al gruppo di lavoro di ANPAS Toscana di approfondimento sulla Riforma (insediamento 19 dicembre 2014)

Fiesole, 13/14 settembre 2014

Approfondimento sul DDL alla Conferenza dei Presidenti Regionali e della Direzione nazionale

Firenze, 18 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL al Consiglio nazionale

Firenze, 22 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL per i dipendenti della Segreteria nazionale e del Comitato Regionale ANPAS Toscana

10 novembre 2014 Audizione del Forum del Terzo Settore e della CNESC alla Commissione Affari Sociali della Camera

Roma, 28/30 novembre 2014 CONGRESSO NAZIONALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE DDL e normativa in essere su IIMPRESA SOCIALE con aggiornamento posizione di ANPAS

Organizzazione di un GRUPPO DI LAVORO “DDL di Riforma del Terzo Settore: il contributo di Anpas nella realizzazione dei decreti delegati con Gianfranco Marocchi, Idee in Rete e Massimo Novarino, Forum del Terzo Settore. L’istant report del gruppo inserito nel documento finale del Congresso.

 

22 dicembre 2014 Presentazione di una proposta di legge di modifica della Legge del Volontariato (n. 2791) da parte di Capone, Patriarca, Amato, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Mariano, Sbrollini

18 marzo 2015 Conclusione dell’esame degli emendamenti della Commissione Affari Sociali ed approvazione del testo (trasmesso alle Commissioni Bilancio e Tesoro e Affari Costituzionali della Camera – per un parere – e successivamente portato al voto dell’Aula).

 

 

Il glossario della riforma del Terzo Settore

Il Tavolo di Lavoro del progetto ANPAS 2020, avvalendosi delle competenze delle figure che lo compongono, ha programmato di costruire un glossario dei TERMINI CHIAVE contenuti nel DDL di Riforma del Terzo Settore, in modo da comprendere al meglio i diversi concetti, facilitarne la lettura e la comprensione da parte di volontari e dirigenti di ANPAS e delle Pubbliche Assistenze. Ad ogni termine contenuto nel DDL sarà data una breve definizione dei vari concetti, avendo quale fonte principale la gran quantità di spunti che possono essere trovati su internet. Ovviamente tali definizioni non avranno alcuna pretesa di esaustività ma l’obiettivo di offrire semplicemente un primo orientamento, invitando i lettori a maggiori approfondimenti. Si tratta di un work in progress che si arricchirà - a partire dai prossimi numeri  di ANPAS Informa - man mano che verranno completate.

Premessa

pensando di fare cosa utile, al fine di facilitare la lettura del DDL si è provato qui di seguito a riportare alcune brevi definizioni dei vari concetti contenuti in quel testo, avendo quale fonte principale la gran quantità di spunti che possono essere trovati su internet.

Ovviamente tali definizioni non hanno alcuna pretesa di esaustività ma semplicemente di fornire un primo orientamento, invitando i lettori a maggiori approfondimenti.

Si tratta di un work in progress che si arricchirà man man che verranno completate le voci in via di definizione

ASSOCIAZIONE

Si tratta di una forma giuridica di organizzazione privata disciplinata dal Codice Civile al Libro I titolo II. In essa  l'elemento personale è preponderante: un gruppo di persone decide autonomamente di «mettersi insieme» per raggiungere uno scopo comune, che può avere come beneficiari solo gli associati oppure anche la collettività nel suo insieme. Negli anni sono state approvate diverse leggi che hanno disciplinato alcune categorie particolari di associazioni: es. organizzazioni non governative, di volontariato, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, etc.  

Caratteristica peculiare che accomuna tutte le associazioni è essere senza scopo di lucro. Al suo interno i soggetti che rispondono contemporaneamente ad ulteriori criteri (perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, attività di interesse generale, produzione di beni e servizi di utilità sociale) definiscono lo spazio delle associazioni di  Terzo Settore (cfr. “Terzo settore”).

Giuridicamente le associazioni possono essere riconosciute (cfr. “Associazione riconosciuta”)

 

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Con tale locuzione si intende una associazione alla quale, dietro sua richiesta, viene riconosciuto dagli enti preposti lo status di “persona giuridica”.  Oggi il senso della persona giuridica è quello di far conseguire all'ente l'autonomia patrimoniale perfetta, operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazione e il patrimonio dell'associazione o dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibile all'azione del creditore, il quale, si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.  

 

ATTIVITA' D'IMPRESA

Tenendo presente le attuali normative EU, in specie la giurisprudenza della corte di Giustizia, ecco cosa intende con i concetti di:

  • attività economica” : “qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dal profitto”

  • “Impresa”: “qualsiasi entità esplicante un’attività economica, indipendentemente dallo stato giuridico di questa entità e dal suo modo di finanzia

 

attività di utilità sociale  (CT)

È uno dei criteri che identifica una organizzazione di terzo settore. Un'organizzazione svolge attività di utilità sociale qualora i benefici che ne derivano raggiungono l'intera collettività, non solo i soci dell'organizzazione stessa. Sono attività di utilità sociale, ad esempio, l'assistenza, la tutela dell'ambiente, la promozione delle pari opportunità e dell'antirazzismo, le attività di ricerca che hanno una valenza sociale, lo sport amatoriale eccetera.(http://www.significato-definizione.com/Utilit%C3%A0%20sociale).

A disciplinare gli fiscali delle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (onlus) nel 1997 è stato approvato il D. Lgs. 460 , con l'elenco delle attività riconducibili a tale definizione.

 

Attività strumentali (vs marginali)

autocontrollo/autovalutazione (AV)

bene comune

cittadinanza attiva

coesione sociale

 

DECRETI LEGISLATIVI (Da  WIKIPEDIA)

La locuzione decreto legislativo (spesso abbreviato in DLgs) o decreto delegato si intende, in particolare nel diritto costituzionale, un atto normativoavente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).

 

dono

ente non commerciale

finalità civiche

 

FINALITA’ SOLIDARISTICHE (SOLIDARIETA’ principio di )

uno dei principi ispiratori della costituzione italiana secondo cui a ogni cittadino si richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (articolo 2). Manifestazione di tale principio deve ritenersi anche l’assunzione da parte della Repubblica del compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (articolo 3); in tal modo, infatti, l’assolvimento dei suddetti doveri di solidarietà si realizza attraverso l’assoggettamento da parte dei cittadini alle iniziative pubbliche dirette a garantire l’eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale, di tutti i membri della collettività. Evidenti sono, dunque, le interrelazioni tra principio di solidarietà e principio di uguaglianza. In pratica, non c’è settore della vita associata che il suddetto principio non sia in grado di influenzare; tali settori di eminente manifestazione di esso possono ritenersi quelle della sicurezza sociale, tra i quali, in particolare, quelli della tutela della salute (articolo 32), dell’assistenza sociale della previdenza sociale (articolo 38)

FONDAZIONE  (CT)

Si tratta di una istituzione prevista dal Codice civile, Libro I titolo II. l'elemento base della fondazione è il patrimonio devoluto al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità, attraverso un atto unilaterale, ad esempio il testamento. Possono svolgere direttamente le attività volte a perseguire i fini statutari, oppure possono gestire il patrimonio finanziando soggetti che svolgono le attività ritenute necessarie al raggiungimento dello scopo previsto dallo statuto Si parla in quest’ultimo caso di grant-making foundations, figura tipica e fondamentale del settore non profit anglosassone. Fondazioni bancarie Sono fondazioni nate a seguito dei processi di riforma delle casse di risparmio. Sono per legge obbligate a devolvere una percentuale dei proventi del loro patrimonio in attività o progetti di rilevanza sociale. Possono scegliere tra erogare denaro ad organizzazioni non profit oppure svolgere direttamente attività nei suddetti settori.

 

FORMAZIONI SOCIALI

Con tale locuzione si intendono quei luoghi, quegli spazi costituiti dai cittadini organizzati “ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (art 2 Cost)

gestione istituzionale vs imprenditoriale

gratuità

impatti sociali positivi  (AV)

impresa sociale  (CT)

inclusione

interesse generale

mutualità  (AV)

 

MUTUO SOCCORSO

Con tale locuzione si intende quelle attività che vengono poste in opera, in modo spontaneo, direttamente dalle persone per rispondere a criticità/carenze comuni e condivise. Iin diversi casi dalle modalità informali si passa a forme più strutturali e formalizzate, spesso in forma associativa.

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso(SOMS) furono associazioni, nate in Italia intorno alla seconda metà dell'XIX secolo.[1]  Le forme originarie videro la luce per sopperire alle carenze dello stato socialeed aiutare così i lavoratori a darsi un primo apparato di difesa, trasferendo il rischio di eventi dannosi (come gli incidenti sul lavoro, la malattiao la perdita del posto di lavoro). A partire dagli anni 2000esse hanno  rivolto la loro attenzione soprattutto verso l'assistenza sanitaria integrativa. Al 31 dicembre 2006 alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV) aderivano 146 Società di Mutuo Soccorso.

 

partecipazione  (AV)

 

PATRIMONIO

In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico (il titolare). Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, che comportano un diritto soggettivo (assoluto o relativo) del titolare, quanto quelli passivi, che comportano invece un suo obbligo (e, in particolare, un debito).

Rientrano nel patrimonio i soli diritti ed obblighi, definiti appunto patrimoniali, che corrispondono ad interessi di natura economica, riguardando beni che hanno o possono avere un valore di scambio e sono quindi suscettibili di essere valutati in denaro.

PERSONA GIURIDICA

Una persona giuridica, in diritto, indica un ente al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

Oggi il senso della personalità giuridica è quello di far conseguire all'ente l'autonomia patrimoniale perfetta, operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazione e il patrimonio dell'associazione o dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibile all'azione del creditore, il quale, si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.  

 

PROMOZIONE SOCIALE  (finalità e attività di)

L'art 3, II comma, della ns. Costituzione recita che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” nonché per per rendere esigibili i diritti di “ pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “ (art 3, Comma I, Cost.)

La “rimozione degli ostacoli” o, per dirla in positivo, la promozione economico e sociale, è un fondamentale impegnativo obiettivo e compito cui sono richiamati tutti: le Istituzioni, i corpi intermedi, i cittadini, sia singoli che associati.

 

PROMOZIONE SOCIALE (associazioni di)

Per associazioni di promozione sociale (APS), in diritto si intendono delle associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, e le altre aggregazioni sociali costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit). Le APS sono disciplinate dalla L 383/00.

QUALIFICAZIONE

In generale, si tratta di un procedimento attraverso il quale un soggetto terzo riconosce ad un ente il rispetto di determinati requisiti ed attribuisce un riconoscimento valido pubblicamente.

Una qualifica non è una una fattispecie giuridica e pertanto le due cose non vanno confuse.

Nel caso del DDL, si usa in riferimento alla attribuzione a enti – indipendentemente dalla loro natura giuridica - che rispettano una serie di requisiti della qualifica di “impresa sociale”.

Si tratta di un meccanismo analogo a quanto già in uso per la qualifica di “onlus”.

RESPONSABILITA' LIMITATA

Con tale locuzione generalmente si intende una caratteristica di un'ente dotato di personalità giuridica che, nei rapporti con i terzi, risponde  delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versateda ciascun socio (il patrimonio dell'ente).

 

senza scopo di lucro (differenza tra “non profit” e “no profit”)

Con tale locuzione si intendono gli enti che svolgono le loro attività dove l'eventuale utile/margine viene reinvestito nell'ente senza quindi che venga remunerato il capitale degli investitori.  

Nel mondo anglosasssone un tal ente è definito “non profit”. Non va confuso con un ente“no profit” che sottende invece un ente che non solo respinge l'idea della distruzione degli utili, ma respinge la possibilità stessa che vi siano utili /margini.

SUSSIDIARIETA'

Principio secondo cui, tra i vari agenti che possono intervenire per dare una risposta ai bisogni individuali e collettivi, è più efficace l'ente di livello inferiore, più vicino alla necessità da soddisfare. La sussidiarietà può essere di tipo orizzontale (tra enti pubblici e organizzazioni private, non profit e profit) (art 118 Cost.) oppure di tipo verticale (fra i diversi enti pubblici, Stato, Regioni, Province e Comuni) (art 117 Cost).

TERZO SETTORE

Molta parte della letteratura definisce così l'insieme delle organizzazioni private che, operando senza fini di lucro e con l'apporto significativo di volontari, offre servizi di utilità sociale. Si dice «terzo» rispetto ai due settori economici tradizionali, Stato e mercato.

Il DDL di riforma va così a definire il terzo settore: “complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”

TRASPARENZA

Con trasparenza si intende un principio al quale i vari enti sono chiamati a rispondere attraverso pratiche e strumenti per rendere conto del loro operato verso i vari portatori di interesse (stakeholders”) quali, ad esempio, i propri soci e/o lavoratori, gli organi di controllo interni, i beneficiari delle proprie attività, le istituzioni pubbliche, i media, etc.

VOLONTARIATO (ATTIVITA' DI)

L'attività di volontariato  è quella resa da persona che, in libertà ed autonomia, assume un impegno e una responsabilità (quindi senza alcun vincolo o costrizione) senza attesa/pretesa di retribuzione/rimborso.

Sono diverse le possibilità ove svolgere attività di volontariato, anche disciplinate da apposite leggi, ad esempio: nelle organizzazioni di volontariato (l 266/91),  nelle associazioni sportive dilettantistiche (L 398/91), nelle cooperative sociali (L 381/91) , nelle associazioni di promozione sociale (L 383/00), nelle organizzazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo (l 125/14) , nel servizio civile nazionale (L 64/01), etc.

 

VOLONTARIATO (ORGANIZZAZIONE DI )

Sono così definite quelle organizzazioni, liberamente costituite, che hanno lo scopo di svolgere attività per fini di solidarietà e senza scopo di lucro. Le organizzazioni di volontariato si avvalgono in modo prevalente di lavoro prestato a titolo gratuito e in modo spontaneo. Sono disciplinate dalla legge 266 del 1991.

 

 

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La posizione di Anpas sul DDL passato alla Camera (18 aprile 2015 - Consiglio Nazionale) - pdf

LA POSIZIONE DI ANPAS SUL DDL (28/30 novembre 2015 – Congresso nazionale)

IL CONTRIBUTO DI ANPAS E CRI ALLARIFORMA


AGGIORNAMENTI


DOCUMENTI LEGISLATIVI

DOCUMENTI ANPAS e PUBBLICHE ASSISTENZE

CONTRIBUTI ESTERNI

ANPAS 2020

Cronologia ed azioni svolte da ANPAS nazionale prima della definizione del progetto ANPAS 2020

 

Prima della presentazione delle Linee Guida

Inserimento Riforma del Terzo Settore nel Documento FERMI TUTTI (condiviso con Confederazione delle Misericordie D’Italia) – Roma, 3 aprile

13 maggio 2014 Pubblicazione linee guida del governo per la riforma del terzo settore

 

Dopo la presentazione Linee Guida

Pontassieve, 17/18 maggio 2015

ASSEMBLEA NAZIONALE PRECONGRESSUALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE LINEE GUIDA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

RACCOLTA DI CONTRIBUTI DA COMITATI REGIONALI E CONSIGLIO NAZIONALE

DEFINIZIONE POSIZIONE DI ANPAS SU LINEE GUIDA e successiva condivisione del documento con la CROCE ROSSA ITALIANA

CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DEL FORUM DEL TERZO SETTORE E DELLA CNESC

 

22 agosto 2014 Presentazione da parte del Governo del disegno di legge di Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C 2791) (Commissione Affari Sociali della Camera)

Dibattito parlamentare (Commissione Affari Sociali)

Relazione con i Parlamentari

Contributo alla Definizione dei Documenti del Forum del Terzo Settore (attraverso la partecipazione al

Coordinamento e alla Consulta del Volontariato) e della CNESC

Partecipazione al gruppo di lavoro di ANPAS Toscana di approfondimento sulla Riforma (insediamento 19 dicembre 2014)

Fiesole, 13/14 settembre 2014

Approfondimento sul DDL alla Conferenza dei Presidenti Regionali e della Direzione nazionale

Firenze, 18 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL al Consiglio nazionale

Firenze, 22 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL per i dipendenti della Segreteria nazionale e del Comitato Regionale ANPAS Toscana

10 novembre 2014 Audizione del Forum del Terzo Settore e della CNESC alla Commissione Affari Sociali della Camera

Roma, 28/30 novembre 2014 CONGRESSO NAZIONALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE DDL e normativa in essere su IIMPRESA SOCIALE con aggiornamento posizione di ANPAS

Organizzazione di un GRUPPO DI LAVORO “DDL di Riforma del Terzo Settore: il contributo di Anpas nella realizzazione dei decreti delegati con Gianfranco Marocchi, Idee in Rete e Massimo Novarino, Forum del Terzo Settore. L’istant report del gruppo inserito nel documento finale del Congresso.

 

22 dicembre 2014 Presentazione di una proposta di legge di modifica della Legge del Volontariato (n. 2791) da parte di Capone, Patriarca, Amato, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Mariano, Sbrollini

18 marzo 2015 Conclusione dell’esame degli emendamenti della Commissione Affari Sociali ed approvazione del testo (trasmesso alle Commissioni Bilancio e Tesoro e Affari Costituzionali della Camera – per un parere – e successivamente portato al voto dell’Aula).

 

 

“Un anno di volontari e di pubbliche assistenze”: il 2013 di Anpas

E' stato presentato a Pontassieve, nel corso dell'annuale Assemblea nazionale, il Bilancio Sociale 2013 Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze): una delle organizzazioni di volontariato più grandi d'Italia con 878 pubbliche assistenze (associazioni di volontariato), oltre mille presidi e che quest'anno conta quasi novantamila volontari attivi e quattrocentomila soci in tutte le regioni d'Italia.
Un bilancio che lo scorso anno è stato premiato con l'Oscar di bilancio 2013 per “la migliore rendicontazione economica, sociale ed ambientale e una conseguente comunicazione efficace ed innovativa verso tutti i pubblici di riferimento".

«Ogni anno l’Anpas progredisce nel suo cammino con battaglie ideali per valorizzare il concetto di solidarietà che svolgiamo ogni giorno con l’azione delle nostre pubbliche assistenze, ma anche con un’azione concreta di sostegno operativo su questioni pratiche per permettere una continuità di attività» dichiara Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Anpas. «I risultati ottenuti ci spingono a fare ancora di più, in particolare ad aumentare i momenti di condivisione interni per aumentare la coesione del movimento e prepararci meglio ad un confronto con tutti i nostri stakeholder».

 

L'assemblea Nazionale 2014

 Un movimento dinamico che nella sua attività istituzionale ha mosso portato le istanze di Anpas ad essere uno dei movimenti più attivi nelle battaglie sociali e nel rivendicare i diritti della salute e della persona chiedendo la modifica del codice della strada e la fruizione gratuita dei telepass alla Società Autostrade, rivendicando il ruolo del volontariato nell'affidamento dei servizi, criticando la legge di stabilità e promuovendo politiche ambientali più sostenibili attraverso la strategia Rifiuti Zero. L'anno del 14°meeting nazionale della solidarietà: un meeting speciale svoltosi tra Bologna e Mirandola appena un anno dopo il sisma (video)

Trentadue dirigenti nazionali provenienti da tutta Italia e che hanno portato il contributo di Anpas in organismi di rappresentanza in Italia (Forum del Terzo Settore, Libera, Cnv, Cnesc e Banca Popolare Etica) e in Europa (Sami, Cev e Alda). 

Il 2013 è stato anche l'anno in cui Anpas ha riscoperto e inaugurato il suo archivio storico considerato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archivistica per la Toscana “fonte di primaria importanza per lo studio dell’associazionismo di Pubblica Assistenza in Italia”. Venticinquemila carte, 2100 fascicoli, 50 metri lineari di documentazione: sono solo alcuni dei numeri che raccontano questo importante lavoro.

Lo scorso anno si è concluso il primo percorso di Formazione formatori e tutor che ha portato all’iscrizione all’Albo nazionale di 23 formatori e 13 tutor. È stato definito e sperimentato, nel corso dell'anno anche il kit di formazione “Essere Anpas”, per la formazione istituzionale e sono state individuate la maggior parte delle Zone Formative Territoriali (ZFT).
La sperimentazione a campione della formazione “Essere Anpas” ha coinvolto 159 partecipanti in 9 regioni.
Chiuso il progetto REN-Esperienze in rete, finanziato da Fondazione con il Sud, ben 19 sono stati i progetti presentati da Anpas su vari territori e settori.
Seicentodue sono stati i posti finanziati per il Servizio Civile: i volontari che hanno preso servizio da febbraio nelle pubbliche assistenze di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche e Toscana.

Le emergenze nazionali di Protezione civile nel corso del 2013 hanno riguardato la Toscana (sequenza sismica) e la Sardegna (alluvione) alle quali sono intervenuti 122 volontari. Oltre 1500 sono stati invece i volontari di protezione civile che il 28 e 29 settembre hanno partecipato alla campagna di prevenzione del rischio sismico Terremoto Io non rischio che ha visto l’impegno di 155 pubbliche assistenze in 115 piazze in tutta Italia. Il 2013 si è concluso poi con l'inaugurazione del campo degli under 12 de L'Aquila rugby realizzato grazie alla raccolta fondi per l'emergenza sisma Abruzzo 2009.

Nel 2013 Anpas si è impegnata anche in attività di adozione e cooperazione internazionale, portando a termine 16 procedure adottive e realizzando 8 progetti di cooperazione internazionale in 5 Paesi che hanno portato benefici a 154.978 persone nell'ambito dei diritti per l’infanzia, scolarizzazione, violenza sulle donne.

 

Sfoglia il Bilancio sociale 2013

 

Scarica e sfoglia il bilancio economico 2013

Ad Anpas l'Oscar di Bilancio 2012

Bilancio sociale Anpas 2013

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
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