Il glossario della riforma del Terzo Settore

Il Tavolo di Lavoro del progetto ANPAS 2020, avvalendosi delle competenze delle figure che lo compongono, ha programmato di costruire un glossario dei TERMINI CHIAVE contenuti nel DDL di Riforma del Terzo Settore, in modo da comprendere al meglio i diversi concetti, facilitarne la lettura e la comprensione da parte di volontari e dirigenti di ANPAS e delle Pubbliche Assistenze. Ad ogni termine contenuto nel DDL sarà data una breve definizione dei vari concetti, avendo quale fonte principale la gran quantità di spunti che possono essere trovati su internet. Ovviamente tali definizioni non avranno alcuna pretesa di esaustività ma l’obiettivo di offrire semplicemente un primo orientamento, invitando i lettori a maggiori approfondimenti. Si tratta di un work in progress che si arricchirà - a partire dai prossimi numeri  di ANPAS Informa - man mano che verranno completate.

Premessa

pensando di fare cosa utile, al fine di facilitare la lettura del DDL si è provato qui di seguito a riportare alcune brevi definizioni dei vari concetti contenuti in quel testo, avendo quale fonte principale la gran quantità di spunti che possono essere trovati su internet.

Ovviamente tali definizioni non hanno alcuna pretesa di esaustività ma semplicemente di fornire un primo orientamento, invitando i lettori a maggiori approfondimenti.

Si tratta di un work in progress che si arricchirà man man che verranno completate le voci in via di definizione

ASSOCIAZIONE

Si tratta di una forma giuridica di organizzazione privata disciplinata dal Codice Civile al Libro I titolo II. In essa  l'elemento personale è preponderante: un gruppo di persone decide autonomamente di «mettersi insieme» per raggiungere uno scopo comune, che può avere come beneficiari solo gli associati oppure anche la collettività nel suo insieme. Negli anni sono state approvate diverse leggi che hanno disciplinato alcune categorie particolari di associazioni: es. organizzazioni non governative, di volontariato, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, etc.  

Caratteristica peculiare che accomuna tutte le associazioni è essere senza scopo di lucro. Al suo interno i soggetti che rispondono contemporaneamente ad ulteriori criteri (perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, attività di interesse generale, produzione di beni e servizi di utilità sociale) definiscono lo spazio delle associazioni di  Terzo Settore (cfr. “Terzo settore”).

Giuridicamente le associazioni possono essere riconosciute (cfr. “Associazione riconosciuta”)

 

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Con tale locuzione si intende una associazione alla quale, dietro sua richiesta, viene riconosciuto dagli enti preposti lo status di “persona giuridica”.  Oggi il senso della persona giuridica è quello di far conseguire all'ente l'autonomia patrimoniale perfetta, operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazione e il patrimonio dell'associazione o dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibile all'azione del creditore, il quale, si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.  

 

ATTIVITA' D'IMPRESA

Tenendo presente le attuali normative EU, in specie la giurisprudenza della corte di Giustizia, ecco cosa intende con i concetti di:

  • attività economica” : “qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dal profitto”

  • “Impresa”: “qualsiasi entità esplicante un’attività economica, indipendentemente dallo stato giuridico di questa entità e dal suo modo di finanzia

 

attività di utilità sociale  (CT)

È uno dei criteri che identifica una organizzazione di terzo settore. Un'organizzazione svolge attività di utilità sociale qualora i benefici che ne derivano raggiungono l'intera collettività, non solo i soci dell'organizzazione stessa. Sono attività di utilità sociale, ad esempio, l'assistenza, la tutela dell'ambiente, la promozione delle pari opportunità e dell'antirazzismo, le attività di ricerca che hanno una valenza sociale, lo sport amatoriale eccetera.(http://www.significato-definizione.com/Utilit%C3%A0%20sociale).

A disciplinare gli fiscali delle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (onlus) nel 1997 è stato approvato il D. Lgs. 460 , con l'elenco delle attività riconducibili a tale definizione.

 

Attività strumentali (vs marginali)

autocontrollo/autovalutazione (AV)

bene comune

cittadinanza attiva

coesione sociale

 

DECRETI LEGISLATIVI (Da  WIKIPEDIA)

La locuzione decreto legislativo (spesso abbreviato in DLgs) o decreto delegato si intende, in particolare nel diritto costituzionale, un atto normativoavente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).

 

dono

ente non commerciale

finalità civiche

 

FINALITA’ SOLIDARISTICHE (SOLIDARIETA’ principio di )

uno dei principi ispiratori della costituzione italiana secondo cui a ogni cittadino si richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (articolo 2). Manifestazione di tale principio deve ritenersi anche l’assunzione da parte della Repubblica del compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (articolo 3); in tal modo, infatti, l’assolvimento dei suddetti doveri di solidarietà si realizza attraverso l’assoggettamento da parte dei cittadini alle iniziative pubbliche dirette a garantire l’eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale, di tutti i membri della collettività. Evidenti sono, dunque, le interrelazioni tra principio di solidarietà e principio di uguaglianza. In pratica, non c’è settore della vita associata che il suddetto principio non sia in grado di influenzare; tali settori di eminente manifestazione di esso possono ritenersi quelle della sicurezza sociale, tra i quali, in particolare, quelli della tutela della salute (articolo 32), dell’assistenza sociale della previdenza sociale (articolo 38)

FONDAZIONE  (CT)

Si tratta di una istituzione prevista dal Codice civile, Libro I titolo II. l'elemento base della fondazione è il patrimonio devoluto al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità, attraverso un atto unilaterale, ad esempio il testamento. Possono svolgere direttamente le attività volte a perseguire i fini statutari, oppure possono gestire il patrimonio finanziando soggetti che svolgono le attività ritenute necessarie al raggiungimento dello scopo previsto dallo statuto Si parla in quest’ultimo caso di grant-making foundations, figura tipica e fondamentale del settore non profit anglosassone. Fondazioni bancarie Sono fondazioni nate a seguito dei processi di riforma delle casse di risparmio. Sono per legge obbligate a devolvere una percentuale dei proventi del loro patrimonio in attività o progetti di rilevanza sociale. Possono scegliere tra erogare denaro ad organizzazioni non profit oppure svolgere direttamente attività nei suddetti settori.

 

FORMAZIONI SOCIALI

Con tale locuzione si intendono quei luoghi, quegli spazi costituiti dai cittadini organizzati “ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (art 2 Cost)

gestione istituzionale vs imprenditoriale

gratuità

impatti sociali positivi  (AV)

impresa sociale  (CT)

inclusione

interesse generale

mutualità  (AV)

 

MUTUO SOCCORSO

Con tale locuzione si intende quelle attività che vengono poste in opera, in modo spontaneo, direttamente dalle persone per rispondere a criticità/carenze comuni e condivise. Iin diversi casi dalle modalità informali si passa a forme più strutturali e formalizzate, spesso in forma associativa.

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso(SOMS) furono associazioni, nate in Italia intorno alla seconda metà dell'XIX secolo.[1]  Le forme originarie videro la luce per sopperire alle carenze dello stato socialeed aiutare così i lavoratori a darsi un primo apparato di difesa, trasferendo il rischio di eventi dannosi (come gli incidenti sul lavoro, la malattiao la perdita del posto di lavoro). A partire dagli anni 2000esse hanno  rivolto la loro attenzione soprattutto verso l'assistenza sanitaria integrativa. Al 31 dicembre 2006 alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV) aderivano 146 Società di Mutuo Soccorso.

 

partecipazione  (AV)

 

PATRIMONIO

In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico (il titolare). Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, che comportano un diritto soggettivo (assoluto o relativo) del titolare, quanto quelli passivi, che comportano invece un suo obbligo (e, in particolare, un debito).

Rientrano nel patrimonio i soli diritti ed obblighi, definiti appunto patrimoniali, che corrispondono ad interessi di natura economica, riguardando beni che hanno o possono avere un valore di scambio e sono quindi suscettibili di essere valutati in denaro.

PERSONA GIURIDICA

Una persona giuridica, in diritto, indica un ente al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

Oggi il senso della personalità giuridica è quello di far conseguire all'ente l'autonomia patrimoniale perfetta, operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazione e il patrimonio dell'associazione o dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibile all'azione del creditore, il quale, si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.  

 

PROMOZIONE SOCIALE  (finalità e attività di)

L'art 3, II comma, della ns. Costituzione recita che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” nonché per per rendere esigibili i diritti di “ pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “ (art 3, Comma I, Cost.)

La “rimozione degli ostacoli” o, per dirla in positivo, la promozione economico e sociale, è un fondamentale impegnativo obiettivo e compito cui sono richiamati tutti: le Istituzioni, i corpi intermedi, i cittadini, sia singoli che associati.

 

PROMOZIONE SOCIALE (associazioni di)

Per associazioni di promozione sociale (APS), in diritto si intendono delle associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, e le altre aggregazioni sociali costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit). Le APS sono disciplinate dalla L 383/00.

QUALIFICAZIONE

In generale, si tratta di un procedimento attraverso il quale un soggetto terzo riconosce ad un ente il rispetto di determinati requisiti ed attribuisce un riconoscimento valido pubblicamente.

Una qualifica non è una una fattispecie giuridica e pertanto le due cose non vanno confuse.

Nel caso del DDL, si usa in riferimento alla attribuzione a enti – indipendentemente dalla loro natura giuridica - che rispettano una serie di requisiti della qualifica di “impresa sociale”.

Si tratta di un meccanismo analogo a quanto già in uso per la qualifica di “onlus”.

RESPONSABILITA' LIMITATA

Con tale locuzione generalmente si intende una caratteristica di un'ente dotato di personalità giuridica che, nei rapporti con i terzi, risponde  delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versateda ciascun socio (il patrimonio dell'ente).

 

senza scopo di lucro (differenza tra “non profit” e “no profit”)

Con tale locuzione si intendono gli enti che svolgono le loro attività dove l'eventuale utile/margine viene reinvestito nell'ente senza quindi che venga remunerato il capitale degli investitori.  

Nel mondo anglosasssone un tal ente è definito “non profit”. Non va confuso con un ente“no profit” che sottende invece un ente che non solo respinge l'idea della distruzione degli utili, ma respinge la possibilità stessa che vi siano utili /margini.

SUSSIDIARIETA'

Principio secondo cui, tra i vari agenti che possono intervenire per dare una risposta ai bisogni individuali e collettivi, è più efficace l'ente di livello inferiore, più vicino alla necessità da soddisfare. La sussidiarietà può essere di tipo orizzontale (tra enti pubblici e organizzazioni private, non profit e profit) (art 118 Cost.) oppure di tipo verticale (fra i diversi enti pubblici, Stato, Regioni, Province e Comuni) (art 117 Cost).

TERZO SETTORE

Molta parte della letteratura definisce così l'insieme delle organizzazioni private che, operando senza fini di lucro e con l'apporto significativo di volontari, offre servizi di utilità sociale. Si dice «terzo» rispetto ai due settori economici tradizionali, Stato e mercato.

Il DDL di riforma va così a definire il terzo settore: “complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”

TRASPARENZA

Con trasparenza si intende un principio al quale i vari enti sono chiamati a rispondere attraverso pratiche e strumenti per rendere conto del loro operato verso i vari portatori di interesse (stakeholders”) quali, ad esempio, i propri soci e/o lavoratori, gli organi di controllo interni, i beneficiari delle proprie attività, le istituzioni pubbliche, i media, etc.

VOLONTARIATO (ATTIVITA' DI)

L'attività di volontariato  è quella resa da persona che, in libertà ed autonomia, assume un impegno e una responsabilità (quindi senza alcun vincolo o costrizione) senza attesa/pretesa di retribuzione/rimborso.

Sono diverse le possibilità ove svolgere attività di volontariato, anche disciplinate da apposite leggi, ad esempio: nelle organizzazioni di volontariato (l 266/91),  nelle associazioni sportive dilettantistiche (L 398/91), nelle cooperative sociali (L 381/91) , nelle associazioni di promozione sociale (L 383/00), nelle organizzazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo (l 125/14) , nel servizio civile nazionale (L 64/01), etc.

 

VOLONTARIATO (ORGANIZZAZIONE DI )

Sono così definite quelle organizzazioni, liberamente costituite, che hanno lo scopo di svolgere attività per fini di solidarietà e senza scopo di lucro. Le organizzazioni di volontariato si avvalgono in modo prevalente di lavoro prestato a titolo gratuito e in modo spontaneo. Sono disciplinate dalla legge 266 del 1991.

 

 

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Prima della presentazione delle Linee Guida

Inserimento Riforma del Terzo Settore nel Documento FERMI TUTTI (condiviso con Confederazione delle Misericordie D’Italia) – Roma, 3 aprile

13 maggio 2014 Pubblicazione linee guida del governo per la riforma del terzo settore

 

Dopo la presentazione Linee Guida

Pontassieve, 17/18 maggio 2015

ASSEMBLEA NAZIONALE PRECONGRESSUALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE LINEE GUIDA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

RACCOLTA DI CONTRIBUTI DA COMITATI REGIONALI E CONSIGLIO NAZIONALE

DEFINIZIONE POSIZIONE DI ANPAS SU LINEE GUIDA e successiva condivisione del documento con la CROCE ROSSA ITALIANA

CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DEL FORUM DEL TERZO SETTORE E DELLA CNESC

 

22 agosto 2014 Presentazione da parte del Governo del disegno di legge di Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C 2791) (Commissione Affari Sociali della Camera)

Dibattito parlamentare (Commissione Affari Sociali)

Relazione con i Parlamentari

Contributo alla Definizione dei Documenti del Forum del Terzo Settore (attraverso la partecipazione al

Coordinamento e alla Consulta del Volontariato) e della CNESC

Partecipazione al gruppo di lavoro di ANPAS Toscana di approfondimento sulla Riforma (insediamento 19 dicembre 2014)

Fiesole, 13/14 settembre 2014

Approfondimento sul DDL alla Conferenza dei Presidenti Regionali e della Direzione nazionale

Firenze, 18 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL al Consiglio nazionale

Firenze, 22 ottobre 2014

Approfondimento sul DDL per i dipendenti della Segreteria nazionale e del Comitato Regionale ANPAS Toscana

10 novembre 2014 Audizione del Forum del Terzo Settore e della CNESC alla Commissione Affari Sociali della Camera

Roma, 28/30 novembre 2014 CONGRESSO NAZIONALE

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE DDL e normativa in essere su IIMPRESA SOCIALE con aggiornamento posizione di ANPAS

Organizzazione di un GRUPPO DI LAVORO “DDL di Riforma del Terzo Settore: il contributo di Anpas nella realizzazione dei decreti delegati con Gianfranco Marocchi, Idee in Rete e Massimo Novarino, Forum del Terzo Settore. L’istant report del gruppo inserito nel documento finale del Congresso.

 

22 dicembre 2014 Presentazione di una proposta di legge di modifica della Legge del Volontariato (n. 2791) da parte di Capone, Patriarca, Amato, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Mariano, Sbrollini

18 marzo 2015 Conclusione dell’esame degli emendamenti della Commissione Affari Sociali ed approvazione del testo (trasmesso alle Commissioni Bilancio e Tesoro e Affari Costituzionali della Camera – per un parere – e successivamente portato al voto dell’Aula).

 

 

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