In base alle norme vigenti (art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86, come modificato dalla legge n. 476/98) i genitori adottivi possono includere tra gli oneri deducibili, in sede di dichiarazione dei redditi, il cinquanta per cento delle spese sostenute per la procedura di adozione. Queste spese devono essere certificate dall’Ente autorizzato che ha seguito la procedura adottiva su incarico della coppia.

Sono deducibili sia le spese sostenute dall’Ente per conto della coppia e regolarmente anticipate/rimborsate all’Ente stesso dai genitori adottivi (come attestano le ricevute che l’Ente rilascia), sia le spese sostenute direttamente dalla coppia. Queste ultime devono essere debitamente documentate e direttamente collegate alla procedura di adozione. Le coppie interessate ad usufruire della deduzione fiscale dovranno pertanto conservare i giustificativi originali di tutte le spese sostenute in Italia e all’estero relative all’adozione.

Per ottenere dall’Ente la certificazione delle spese che la coppia ha sostenuto per proprio conto è necessario inoltre che i coniugi sottoscrivano un’apposita dichiarazione (scarica il modello) in cui danno atto che le spese per le quali richiedono la deduzione sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione e che presentino all’Ente un prospetto riepilogativo delle spese sostenute (scarica il modello) corredato di copia dei giustificativi di spesa. I criteri di ammissibilità — in termini temporali, di chi ha diritto alla deduzione e della tipologia delle spese che possono essere incluse — sono descritti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 (scarica file).

Le spese sono ammissibili, in senso temporale, solo dal momento in cui la coppia ha conferito il mandato all’Ente e fino alla conclusione della procedura adottiva, ovvero fino alla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero pronunciata dal Tribunale dei Minori competente. In caso di provvedimenti di affido in vista di adozione, sono ammissibili le spese sostenute fino al perfezionamento dell’adozione (al termine dell’anno di affido preadottivo). Anche in caso di interruzione del percorso adottivo, per qualsiasi motivo questa avvenga, i coniugi hanno diritto a dedurre dal reddito complessivo il cinquanta per cento delle spese sostenute fino a quel punto. Per la deduzione si applica il principio di cassa, ovvero si fa riferimento al periodo in cui le spese sono state effettivamente sostenute. La tipologia delle spese che possono essere incluse è riferita alla loro diretta connessione con la procedura di adozione. Sono quindi ammissibili i costi di viaggio per raggiungere il paese straniero (e quelli interni al paese straniero se riconducibili dalla procedura adottiva), i costi di vitto e alloggio relativi al soggiorno all’estero richiesto dalla procedura, eventuali altri costi burocratici sostenuti direttamente dalla coppia (vaccinazioni obbligatorie, visti di ingresso nel paese, ad esempio). Non sono invece ammissibili spese per intrattenimento, vestiario, turismo o spese voluttuarie.

Per il residuo delle spese collegate alla procedura adottiva, non deducibili fiscalmente, è possibile chiedere un parziale rimborso alla Commissione Adozioni Internazionali se, per l’anno in cui si conclude la specifica procedura adottiva, sono stati previsti degli stanziamenti a valere sul “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In alcuni casi possono essere previste anche ulteriori agevolazioni a livello comunale, provinciale o regionale.

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