Nota alla proroga del termine per la presenatzione del Modello EAS
- che siano iscritte nei registri del volontariato di cui all’art. 6 della L. 266/91,
- e aventi la qualifica di ONLUS in quanto non svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” previste dal DM 25.5.95,
NON sono tenute a presentare il modello EAS.
In ogni caso, anche le organizzazioni che non si trovino in questa casistica e che nel 2010 hanno già presentato il modello, devono ripresentarlo (in forma sempificata) solo in presenza di variazioni rilevanti nei dati comunicati, oppure per comunicare la perdita dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni.