5 per mille 2012: regolarizzazione iscrizioni anni 2009-2010-2011
(scadenza 31/5/12).
Questo aspetto non riguarda le Associazioni già presenti negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille e che abbiano rispettato i tempi e le modalità previsti per l’invio delle dichiarazioni sostitutive per le tre annualità, e che quindi non sono tenute ad alcun ulteriore adempimento.
Entro il 31 maggio 2012 possono invece regolarizzare la propria posizione per gli anni 2009, 2010 e 2011, e rientrare così negli elenchi dei beneficiari, le Associazioni che abbiano effettuato le seguenti irregolarità, risultando così escluse dal riparto del contributo: a) omessa dichiarazione sostitutiva; b) mancata allegazione del documento di identità; c) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva; d) utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.
Gli “enti del volontariato” possono avvalersi della proroga per l’integrazione documentale solo a condizione che abbiano presentato con le modalità previste la domanda di iscrizione per la relativa annualità, rispettando le seguenti scadenze: · 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008); · 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009); · 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010).
Ai fini della regolarizzazione deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva relativa alla annualità di riferimento, il cui modello è reperibile sul sito della Agenzia. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante ed inviata, allegando copia del documento di identità, alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate tramite Raccomandata A/R entro il 31 maggio 2012. In caso di regolarizzazione di più annualità, le dichiarazioni dovranno essere spedite in buste separate.
|
Dona il tuo 5 per mille ad Anpas: codice fiscale 01435670482
INFORMAZIONI
Circolare ANPAS (21 maggio 2012) (pdf)
Portale Agenzia delle Entrate
|