Statuto

DM 10/02/1994 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/02/1999
Approvato all’unanimità dal 54° Congresso nazionale ANPAS (26 novembre 2022)

Approvato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 1 febbraio 2023

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Anpas Meeting

 

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, PRINCIPI FONDATIVI  E NATURA GIURIDICA

1. L’associazione denominata “Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ODV”, o in forma breve “ANPAS ODV”, è movimento nazionale unitario - nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso e come tale eretto in Ente Morale nel 1911 - autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

 

2. È scopo e missione istituzionale di ANPAS la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana. 

 

3. ANPAS partecipa agli obiettivi universali della pace, dell’educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell’ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

 

4. Essa fonda la sua attività associativa sui principi costituzionali della uguaglianza, libertà, solidarietà e mutualità. Da questi discendono i valori del movimento: democrazia, gratuità, laicità, sociale, e sussidiarietà concretamente perseguiti attraverso l’attività di volontariato, da intendersi come tale quella prestata in favore della comunità e del bene comune in modo libero, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione. 

5. ANPAS è una organizzazione di volontariato e opera come rete associativa nazionale del Terzo Settore ai sensi della vigente legislazione.

6. ANPAS e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione. 


Articolo 2
SEDE E SIMBOLO

1. La sede legale e amministrativa di ANPAS è a Firenze.

2. Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero.

3. Il simbolo è una croce rossa, bianca e verde in campo bianco.

4. Gli organi nazionali di ANPAS assicurano la tutela del simbolo associativo e ne disciplinano l’utilizzazione da parte delle associate.


Articolo 3
FINALITÀ ED ATTIVITÀ

1. ANPAS si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali di cui all’articolo 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS) nonché di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare delle seguenti attività:

  1. coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
  2. servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
  1. promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
  2. promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
  3. promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi; 
  4. promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile;
  5. promozione, organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali;
  6. educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  7. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  8. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell’archivio storico; 
  9. cooperazione allo sviluppo;
  10. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  11. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
  12. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia e cura di procedure di adozione internazionale;

2. Le attività relative ai punti c) e d) potranno essere svolte direttamente da ANPAS solo in caso di eventuale richiesta da parte dei Comitati Regionali o, in assenza di questi, delle associate del territorio.

3. ANPAS può anche svolgere attività di:

  1. monitoraggio dell’attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale; 
  2. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti delle associate;
  3. promozione di partenariati e protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  4. redazione di codici di comportamento per le proprie associate;
  5. redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per le proprie associate, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;
  6. presentazione di domande di iscrizione delle proprie associate al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  7. pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti delle proprie associate, ai fini della legislazione vigente.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità ANPAS può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti consentiti dall’articolo 6 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 

5. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali.


Articolo 4
STRUTTURA

1. La struttura di ANPAS si articola su due livelli: nazionale e regionale (Comitati Regionali ed Interregionali), entrambi dotati di autonomia giuridica, organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri. 

2. I Comitati Interregionali possono costituirsi tra regioni limitrofe qualora una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire un Comitato Regionale, come da relativo regolamento.


Articolo 5
SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

1. Il livello nazionale tiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale per le associazioni ed individua le politiche generali, sviluppa il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, ammette ed esclude le associate su proposta dei Comitati Regionali, promuove l’immagine unitaria del movimento, approva gli statuti regionali, esercita il controllo sui Comitati Regionali ed Interregionali, come previsto dal regolamento generale.

2. Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale.

3. Per quanto attiene l’attività internazionale la stessa può essere svolta anche dai Comitati Regionali solo previo accordo con ANPAS nazionale.

4. I Comitati Regionali ed Interregionali, costituiti dalle associate presenti sul territorio di competenza, vi rappresentano ANPAS e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.


Articolo 6
ASSOCIATE

1. Possono essere associate ad ANPAS le organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente da persone fisiche che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all’articolo 1 del presente statuto e al codice etico di ANPAS.

2.  È esclusa l'adesione come associata di enti interassociativi.  

3. Le associate possono aderire ad altre reti, comprese le reti associative nazionali, purché gli ambiti di operatività dell’altra rete non siano i medesimi, in contrasto, in conflitto o concorrenti con quelle di ANPAS e le loro finalità e valori non siano in contrasto con quelle di ANPAS.

4. Le organizzazioni aderenti ad enti interassociativi sono ammesse ad ANPAS a condizione che:

  1. gli ambiti di operatività dell’ente interassociativo non siano i medesimi in contrasto, in conflitto o concorrenti con quelle di ANPAS
  2. le loro finalità e valori non siano in contrasto con quelle di ANPAS
  3. ne venga riconosciuta l’autonomia giuridica rispetto all'organizzazione di appartenenza, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale e valutata ogni altra circostanza.

Articolo 7
AFFILIATE

1. Sono affiliate di ANPAS gli Enti del Terzo Settore con sede in Italia e le organizzazioni senza scopo di lucro soggettivo con sede all’estero, anche interassociative e mutualistiche, le quali non avendo i requisiti per associarsi ad ANPAS ne condividano l’ispirazione e gli obiettivi generali 

2. Le affiliate sono invitate, con solo diritto di parola e senza diritto di voto, alla Assemblea ed al Congresso Nazionali e alle Assemblee dei Comitati Regionali o Interregionali dove le affiliate svolgono la loro attività. 

3. Nel regolamento generale vengono disciplinate le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione tra ANPAS e le affiliate.


Articolo 8
PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

1. ANPAS riconosce come suo patrimonio insostituibile l’insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni associate e dà loro rappresentanza tramite il movimento che essa realizza.

2. A tal fine ANPAS rilascia ai soci delle associate una tessera nazionale annuale numerata che porta, oltre al simbolo nazionale, anche quello dell’organizzazione di appartenenza.

3. I tesserati delle associate di ANPAS possono costituire, nell’ambito delle organizzazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.


Articolo 9
REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L’associata di ANPAS deve:

  1. costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
  2. orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e all’affermazione dei valori della solidarietà popolare;
  3. svolgere prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite  dei volontari associati;
  4. fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
  1. impostare la propria organizzazione sull’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
  2. stabilire i requisiti per l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;
  1. utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
  2. adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale.

Articolo 10
DIRITTI DELLE ASSOCIATE

1. Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla vigente legislazione, ha diritto a:

  1. partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali di ANPAS;
  2. essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
  3. fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli
  4. esaminare i libri sociali di ANPAS, nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento Generale. 

2. Le associate esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo se sono in regola con il versamento dei contributi associativi, con la sottoscrizione del tesseramento nazionale soci secondo i termini stabiliti dal Regolamento generale e se non sono state sottoposte a sospensione cautelativa.


Articolo 11
DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla vigente legislazione, devono:

  1. rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del Congresso Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
  2. diffondere e promuovere gli scopi e l'attività di ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al  movimento;
  3. indicare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;
  4. versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
  5. consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera  prevista dall’art . 8 dello Statuto;
  6. versare ad ANPAS nazionale l’importo delle tessere nazionali entro i termini stabiliti;
  7. adottare uno standard di rendicontazione delle proprie attività sulla base di un modello predisposto da ANPAS; 
  8. sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale, così come previsto dalla vigente legislazione.

Articolo 12
ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

1. La qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio Nazionale su proposta motivata dei Comitati Regionali o Interregionali competenti per territorio. Alle associate è preclusa la possibilità di associarsi ai soli Comitati Regionali o Interregionali.

2. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione nazionale è tenuto a comunicare all’organizzazione interessata la motivazione della causa di rigetto. Il provvedimento ha carattere definitivo e non è soggetto a riesame da parte dell’Assemblea. 

3. La qualità di associata si perde:

  1. per recesso;
  2. per morosità;
  3. per esclusione;
  4. per cessata attività o scioglimento.

4. La dichiarazione di recesso deve essere inviata con uno strumento di posta elettronica certificata o autorizzata, al Presidente Nazionale che provvederà a trasmetterla al Consiglio nazionale. Il recesso è efficace a tutti gli effetti dopo la presa d’atto da parte del Consiglio Nazionale. 

5. La morosità è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quella associata che, previamente diffidata per iscritto dal Presidente Nazionale, con posta elettronica certificata ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura prescritta.

6. L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quella associata che, benché diffidata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché alle delibere degli altri organi associativi a tutti i livelli. L’esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell’associata con la sua appartenenza ad ANPAS. 

7. La delibera per cessata attività o scioglimento viene presa su proposta documentata del Comitato Regionale o Interregionale competente per territorio.


Articolo 13
AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE

1. Le associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie, e regolamentari e con le delibere degli organi associativi e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale.

2. Qualora le associate se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte da parte dei Comitati Regionali o Interregionali ad un periodo di affiancamento per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 9 e per adottare eventuali azioni migliorative secondo le modalità stabilite dal regolamento generale. 

3. I Comitati Regionali o Interregionali ove ritenuto necessario, prescrivono all’associata un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente tale termine, i Comitati Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza.


Articolo 14
PATRIMONIO

Il patrimonio di ANPAS, che è autonomo da quello delle singole Associate e da quello dei Comitati Regionali e Interregionali, è costituito:

  1. da beni mobili ed immobili di proprietà di ANPAS a qualsiasi titolo pervenuti ad essa;
  2. da titoli mobiliari pubblici e privati;
  3. da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati;
  4. da tutta la documentazione prodotta e conservata nell’archivio storico, di deposito e corrente. 

Articolo 15
ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi nazionali di ANPAS:

  • il Congresso Nazionale,
  • l'Assemblea Nazionale,
  • il Consiglio Nazionale,
  • il Presidente Nazionale,
  • la Direzione Nazionale,
  • l’Organo di Controllo
  • il Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell’associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti nello specifico Regolamento approvato dal Consiglio nazionale. 

3. Gli Organi nazionali possono essere convocati anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme consentite dalle normative in vigore, a condizione che: 

a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione; 

b) sia consentito al segretario di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. 


Articolo 16
CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo di ANPAS.

2. Il Congresso Nazionale: 

  1. esprime le prospettive ed aspettative del movimento;
  2. elabora e determina gli obiettivi da conseguire;
  3. elegge i consiglieri tra i volontari candidati al Consiglio Nazionale, l’Organo di Controllo e il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  4. approva le modifiche statutarie;
  5. approva le modifiche del simbolo nazionale di cui all’articolo 2, su proposta del Consiglio Nazionale;
  6. delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera su scioglimento dell’Associazione, devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione e scissione della rete associativa.

 

3. Il Congresso è costituito dai delegati delle Associate e dai delegati nominati nelle Assemblee dei Comitati Regionali o Interregionali.

Ogni associata nomina un delegato. 

L’Assemblea del Comitato Regionale o Interregionale, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente dalle associate, nomina tra i soci delle associate un delegato per i primi duemilacinquecento soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori diecimila soci.

4. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei delegati. 

5. Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente Nazionale con posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito web ANPAS, almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qual volta venga deciso dal Consiglio Nazionale o venga richiesto da almeno 5 Comitati Regionali e Interregionali.


Articolo 17
L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L’Assemblea Nazionale:

  1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; 
  2. approva il bilancio sociale; 
  3. approva il Codice etico di ANPAS e le sue modifiche; 
  4. discute l’andamento dei progetti proposti dal Congresso Nazionale;
  5. approva le modifiche statutarie necessarie per rispondere ad adempimenti di legge o amministrativi. 

2. L’Assemblea è convocata ogni anno, entro la fine del mese di maggio, dal Presidente Nazionale con posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito web di ANPAS almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

3. L’Assemblea Nazionale è costituita in ragione di un delegato per ogni associata.

4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei delegati presenti.


Articolo 18
IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale nel corso della sua prima riunione: 

  1. elegge il Presidente Nazionale; 
  2. elegge su proposta del Presidente Nazionale i due vicepresidenti determinando l’ordine di funzione vicaria;
  3. elegge altresì, sempre su proposta del Presidente Nazionale, gli altri componenti della Direzione; 
  4. elegge un proprio segretario.

 

Il Consiglio nazionale inoltre:

  1. determina le priorità ed i piani di attuazione delle delibere congressuali ed assembleari;
  2. approva e vigila sull’attuazione del programma quadriennale predisposto dalla Direzione;
  3. approva i regolamenti;
  4. delibera la convocazione del Congresso;
  5. promuove la costituzione e vigila sull'attività dei Comitati Regionali o Interregionali;
  6. approva gli Statuti dei Comitati Regionali e Interregionali nonché le loro modifiche;
  7. delibera, allorché si renda necessario, il Commissariamento dei Comitati Regionali o Interregionali nominando il Commissario su proposta della Direzione Nazionale;
  8. delibera sull’acquisizione e la perdita della qualità di associata;
  9. determina annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato, il metodo di calcolo delle quote associative dovute dalle Associate per il tramite dei Comitati Regionali o Interregionali o direttamente dalle Associate delle regioni prive di Comitato Regionale e dalle affiliate; 
  10. determina l’ammontare di ulteriori ed eventuali contributi dovuti dalle associate a fronte di specifiche attività; 
  11. determina annualmente l’entità del fondo per lo sviluppo del movimento;
  12. determina l’importo annuale della tessera associativa nazionale di cui all’articolo 8;
  13. delibera sulla disciplina della utilizzazione del simbolo associativo su proposta della Direzione Nazionale sentiti i Comitati Regionali, e propone al Congresso le modifiche del simbolo associativo;
  14. delibera in merito alla decadenza dei Consiglieri nazionali di cui all’articolo 37;
  15. nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all’articolo 23
  16. delibera l’accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuati a favore dell’ANPAS nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma trimestralmente su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei propri consiglieri.

3. Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 4 (quattro) anni.


Articolo 19
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è formato da un componente per ogni Comitato Regionale o Interregionale costituito, eletto nella rispettiva Assemblea Regionale e da un pari numero di Consiglieri eletti in sede di Congresso Nazionale sulla base di una lista in cui ogni Assemblea Regionale abbia espresso un numero di candidature non superiore ai 3/10 (tre decimi) dei Consiglieri da eleggere.

2. Qualunque socio di una associata è eleggibile. 

3. Nel caso di costituzione nel corso del mandato quadriennale di un nuovo Comitato Regionale o Interregionale nelle regioni dove ancora risulta assente, il Consiglio Nazionale è integrato da due ulteriori componenti: il primo eletto dall’Assemblea Regionale del neo-istituito Comitato, ai sensi dell’articolo 29 del presente statuto; il secondo individuato, per assicurare la parità di cui al primo comma del presente articolo, tra i Consiglieri nazionali non eletti dall’ultimo Congresso secondo il relativo ordine di graduatoria.  

4. Lo scioglimento di un Comitato Regionale o Interregionale nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica del Consigliere nazionale eletto dal Comitato.


Articolo 20
IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante di ANPAS.

Costituisce con i due Vicepresidenti l'Ufficio di Presidenza. 

Propone i componenti della Direzione Nazionale. 

2. Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale o regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo purché ottenga la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti validi.

3. Il Presidente convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale. 

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ordine di funzione vicaria.


Articolo 21
LA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale, oltre al Presidente e ai Vicepresidenti, ha sei componenti, tre dei quali possono anche non essere Consiglieri nazionali.

2. Ad ogni componente, inclusi i Vicepresidenti, il Presidente affida la responsabilità di singoli settori operativi ed eventuali deleghe 

3. Spetta alla Direzione:

  1. l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;
  2. proporre al Consiglio Nazionale la nomina del Commissario per i Comitati Regionali o Interregionali;
  3. curare la gestione organizzativa di ANPAS;
  4. predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al Consiglio;
  5. curare la gestione finanziaria del livello nazionale e redigere i bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti;
  6. predisporre il bilancio sociale di ANPAS;
  7. curare i rapporti con i Comitati Regionali ed Interregionali per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari annuali necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

4. La Direzione designa un proprio segretario.


Articolo 22 

L’ORGANO DI CONTROLLO 

1. L’Organo di Controllo, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Congresso Nazionale. Almeno un componente deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. Il Presidente, nominato dall’Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile, così come pure uno dei membri supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.


Articolo 23
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Nazionale dovrà provvedere a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito albo, che non siano collegati all’Organo di Controllo eletto dal Congresso, anche nei casi in cui essa non sia obbligatoria ai sensi del CTS.


Articolo 24
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha cinque componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente.

2. Il Collegio delibera:

  1. sui ricorsi delle associate contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale;
  2. sulle controversie, rimesse al suo giudizio, fra associate ed organi di ANPAS;
  3. sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Nazionale nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
  4. sulle controversie tra Consiglio Nazionale e Comitati Regionali o Interregionali.

3. Il suo giudizio è inappellabile.


Articolo 25
FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le entrate di ANPAS sono costituite:

  1. da quote annuali delle associate versate per il tramite dei Comitati Regionali o Interregionali che rappresentano il contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale tenendo conto dei parametri relativi al numero delle associate, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell’esercizio precedente;
  2. dai proventi della tessera nazionale annuale di cui all’articolo 8 dello Statuto;
  3. dai contributi dovuti e direttamente versati dalle Associazioni aderenti quando non sia costituito il Comitato Regionale o Interregionale;
  4. da contributi ulteriori richiesti alle associate a fronte di specifiche attività; 
  5. da rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; 
  6. da contributi pubblici e privati;
  7. da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
  8. da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
  9. da donazioni e lasciti testamentari;
  10. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS. 

2. L’anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 25
FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le entrate di ANPAS sono costituite:

  1. da quote annuali delle associate versate per il tramite dei Comitati Regionali o Interregionali che rappresentano il contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale tenendo conto dei parametri relativi al numero delle associate, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell’esercizio precedente;
  2. dai proventi della tessera nazionale annuale di cui all’articolo 8 dello Statuto;
  3. dai contributi dovuti e direttamente versati dalle Associazioni aderenti quando non sia costituito il Comitato Regionale o Interregionale;
  4. da contributi ulteriori richiesti alle associate a fronte di specifiche attività; 
  5. da rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; 
  6. da contributi pubblici e privati;
  7. da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
  8. da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
  9. da donazioni e lasciti testamentari;
  10. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS.

2. L’anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 26

FONDO PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO

1. Il bilancio di ANPAS include fra le sue voci un fondo da utilizzare per lo sviluppo del movimento. 

2. L’entità del fondo è determinata annualmente dal Consiglio Nazionale.


ARTICOLO 27

COMITATI REGIONALI O INTERREGIONALI

1. I Comitati Regionali e Interregionali, articolazioni di livello regionale della struttura di ANPAS nazionale ed espressione delle associate a livello territoriale, sono dotati di piena autonomia giuridica e possono prevedere tramite il proprio statuto la costituzione, nel proprio ambito, di altri organismi provinciali e/o di zona, d’intesa con le Associate interessate.

2. Fanno parte del Comitato Regionale o Interregionale di ANPAS tutte le associate ad ANPAS presenti sul territorio di competenza.

3. In caso di inadempienza dei doveri imposti agli organismi territoriali dallo Statuto Nazionale, dagli Statuti Regionali o Interregionali, dai regolamenti e dalle delibere del Congresso o del Consiglio Nazionale, dalle delibere dell’Assemblea e dei Consigli Regionali o Interregionali, la struttura immediatamente superiore deve attivarsi al fine di ristabilire il regolare funzionamento ovvero può disporre il commissariamento.


Articolo 28
STATUTI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. I Comitati Regionali e Interregionali hanno un proprio statuto che ne regolamenta la vita valorizzando le caratteristiche peculiari e recependo i principi basilari dello Statuto Nazionale.

2. Lo statuto è adottato dall’Assemblea Regionale o Interregionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio Nazionale previa verifica del recepimento dei principi basilari dello Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura organizzativa e funzionale di ANPAS prevista dal presente statuto. 


Articolo 29
ORGANI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. Sono organi dei Comitati Regionali e Interregionali:

  • l’Assemblea Regionale;
  • il Consiglio Regionale;
  • il Presidente Regionale;
  • la Direzione Regionale;
  • il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o Organo di Controllo, ai sensi dell’art 30 del CTS;
  • il Collegio Regionale dei Probiviri. 

2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi del livello regionale possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti. 


Articolo 30
ASSEMBLEE REGIONALI E INTERREGIONALI

1. Le Assemblee Regionali e Interregionali sono composte dai delegati delle Associate aventi sede nelle singole regioni secondo le modalità previste nei rispettivi statuti che tengono presenti sia il numero delle associate che dei soci delle stesse.

2. Le Assemblee:

  1. eleggono in prossimità e comunque prima della data fissata per il Congresso Nazionale i Consiglieri Nazionali e Regionali o Interregionali ed i Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
  2. propongono i candidati alle cariche nazionali da eleggere in sede di Congresso Nazionale; 
  3. eleggono i delegati al Congresso Nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 16 per la quota prevista in base al numero dei tesserati;
  4. approvano i bilanci consuntivi e preventivi dei Comitati e li inoltrano al livello nazionale;
  5. determinano le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovranno versare al livello nazionale;
  6. indicano i criteri per l’attuazione in sede regionale degli obiettivi di ANPAS;
  7. adottano gli statuti dei Comitati Regionali ed Interregionali.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei delegati.


Articolo 31
CONSIGLI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. I Consigli Regionali ed Interregionali hanno un numero di componenti, da un minimo di  5 (cinque) ad un massimo di 31 (trentuno), secondo quanto stabilito da ogni Statuto Regionale o Interregionale in proporzione al numero delle associate esistenti nel territorio di competenza.

2. Gli statuti regionali possono prevedere la rappresentanza di un Consigliere regionale per ogni organismo provinciale e/o di zona costituito ai sensi dell’articolo 27. I Consiglieri regionali così eletti non possono, in ogni caso, essere in numero maggiore di quelli eletti su base regionale. 

3. I Consigli Regionali e Interregionali si riuniscono, su convocazione del Presidente Regionale, almeno una volta per trimestre. 

4. Nella prima riunione eleggono il Presidente, il Vicepresidente, e gli altri componenti della Direzione.

5. I Consigli Regionali e Interregionali determinano le linee operative per l’attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali, hanno la gestione finanziaria del Comitato e sono referenti, a livello regionale, delle problematiche prospettate dalle singole Associate. 

6. I Consigli Regionali ed Interregionali durano in carica 4 (quattro) anni.


Articolo 32
PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. Il Presidente del Comitato Regionale o Interregionale ne è il legale rappresentante e dirige l'attività del Comitato secondo le modalità previste dallo Statuto Regionale godendo di ampia autonomia gestionale ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e rappresentative del Terzo Settore e della società civile regionale in generale. 

2. Mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale da cui può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche realizzazioni.  

3. Prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale con funzioni consultive allorché non vi partecipi a pieno titolo.


Articolo 33
DIREZIONI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. La Direzione Regionale o Interregionale ha da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, fra cui il Presidente e il Vicepresidente. 

2. Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al Consiglio regionale in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della Direzione. 

3. La Direzione collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua quanto deliberato dal Consiglio Regionale.

4. Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.


Articolo 34
COLLEGI REGIONALI E INTERREGIONALI DEI REVISORI DEI CONTI O ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

2. E’ composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un’Associata.

3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

4. Nel caso sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 30 del CTS, le Assemblee Regionali potranno eleggere, in alternativa al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, un Organo di Controllo, anche monocratico, con le caratteristiche indicate dall’articolo 2397, comma 2, codice civile.


Articolo 35
COLLEGI REGIONALI E INTERREGIONALI DEI PROBIVIRI

1. Ogni Collegio Regionale dei Probiviri ha 3 (tre) o 5 (cinque) componenti di cui uno viene eletto Presidente. 

2. Essi esaminano tutti i casi che vengono loro sottoposti secondo quanto previsto dagli Statuti Regionali e Interregionali, e comunque i ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari deliberate dai Consigli Regionali ed Interregionali.


Articolo 36
INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE

1. Le cariche associative nazionali e regionali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che una persona abbia in essere con ANPAS e/o con i Comitati regionali ANPAS.

2.  Le cariche associative nazionali e regionali ANPAS sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato che una persona abbia in essere con le Associate o con altri Enti del terzo settore e/o reti associative le cui attività di interesse generale coincidano completamente o in prevalenza con quelle di ANPAS o siano in contrasto, in conflitto o concorrenti con quelle di ANPAS.

3.  La persona che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 e 2, se eletta, decade al verificarsi dello stato di incompatibilità previa diffida. 

4.  La carica di componente del Collegio nazionale o regionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche associative (regionali e nazionali) ANPAS. 

5 La carica di componente dell’Organo di controllo nazionale è incompatibile con altre cariche associative nazionali; la carica di componente del Collegio regionale dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo è incompatibile con altre cariche associative nei Comitati Regionali ANPAS.

6.  Nel caso in cui un componente si trovi nelle condizioni di cui ai comma 4 e 5, deve optare per una delle cariche entro 15 giorni dalla elezione.

7  Non è eleggibile e, se eletto, decade dall’incarico chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 CC.  La nomina è preceduta dalla presentazione, da parte del candidato alle cariche sociali, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dagli art. 2382 e 2383 del CC. 


Articolo 37
DECADENZA DELLE CARICHE

1. Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate fatto salva l’appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti.

2. Decade dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. 

3. Decade altresì dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.


Articolo 38

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Le delibere di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dal Congresso nazionale con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto. 

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Organizzazioni di Volontariato ai sensi della vigente disciplina, in ambito assistenziale di interesse nazionale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 

3. La documentazione conservata nell’Archivio storico, di deposito e corrente sarà versata nel competente Archivio di Stato di Firenze. 

4. In caso di scioglimento di un Comitato Regionale o Interregionale il suo patrimonio viene destinato ad ANPAS nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del CTS e successive modificazioni.


Articolo 39
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale.

 


Articolo 40
NORMA FINALE

1. La disposizione di cui al punto h dell’articolo 11 del presente statuto entra in vigore a seguito della autorizzazione ad ANPAS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2. Le norme contenute all’art. 36 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, entrano in vigore a partire dal mandato successivo alla approvazione amministrativa dello statuto nazionale.

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