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5 per mille 2012: aggiornamentiL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti iscritti al 5 per mille 2012. Qualora l’associazione non abbia provveduto all’iscrizione entro il termine del 7 maggio 2012 o nel caso in cui non invii correttamente la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2012, potrà comunque accedere al beneficio del 5 per mille con la seguente modalità: Le associazioni che si sono iscritte entro il 7 maggio 2012 e che invieranno correttamente la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2012 non sono tenute, naturalmente, ad alcun ulteriore adempimento.
La Legge Finanziaria 2012 ha previsto, destinando a tale capitolo di spesa un importo di 400 milioni di euro, che anche con la attuale dichiarazione dei redditi i contribuenti possano destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle Onlus, firmando nell’apposito riquadro sui modelli di dichiarazione dei redditi. Il contribuente dovrà anche indicare il codice fiscale della associazione a cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.
La circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2012, ha confermato le date e le modalità di iscrizione e di riparto del 5 per mille 2012.
Per ricevere tale quota le associazioni – anche quelle che hanno già provveduto lo scorso anno – dovranno: – a partire dal 21 marzo 2012 ed entro il 7 maggio 2012, iscriversi ad un apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente (se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline) o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando l’apposita procedura e il modello disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. – entro il 20 maggio 2012, presentare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente eventuali richieste di correzione all’elenco provvisorio che sarà pubblicato entro il 14 maggio 2012 sul sito dell’Agenzia. – entro il 30 giugno 2012, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Agenzia o dal sito www.anpas.org. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del Legale Rappresentante.
Una importante novità, valida con decorrenza dal 5 per mille 2012, riguarda i soggetti che, pur avendo i requisiti per l’iscrizione, non rispetteranno i termini e le modalità sopra indicate. Questi potranno infatti regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2012 inviando la domanda di iscrizione o l’integrazione documentale e versando una sanzione di € 258 tramite modello F24 (un apposito codice tributo sarà istituito con successiva risoluzione).
Entro un anno dalla ricezione del contributo, le associazioni che percepiranno un importo pari o superiore ad € 20.000,00 saranno tenute a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito rendiconto dal quale dovrà risultare l’effettiva destinazione degli importi assegnati. Coloro che percepiranno importi minori saranno comunque obbligati a redigere il rendiconto, ma dovranno conservarlo presso la sede legale dell’associazione.
Qualora l’associazione decidesse di non iscriversi all’elenco potrà invitare i volontari, i soci e le persone con cui viene in contatto a destinare il 5 per mille direttamente all’Anpas nazionale (Codice Fiscale 01435670482). Gli introiti che ne deriveranno verranno accantonati in un apposito fondo la cui destinazione sarà stabilita dalla Assemblea Nazionale.
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Dona il tuo 5 per mille ad Anpas: codice fiscale 01435670482
MODULISTICA Modello iscrizione 5mille 2012.pdf Istruzioni per la compilazione della domanda.pdf Dichiarazione sostitutiva enti volontariato.pdf Direzioni Regionali Agenzia.doc
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