Regolamento

Vuoi saperne di più sul funzionamento e le norme che regolano Anpas?
Consulta il Regolamento Generale Anpas – ODV, approvato e modificato dal Consiglio nazionale il 3 luglio 2022.

Regolamento generale Anpas – ODV
Modificato dal Consiglio nazionale del 3 luglio 2022

Articolo 1
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto sociale dell’Anpas ODV del 20.04.1997, approvato con D.M. 10/02/99, modificato dal 49° Congresso Nazionale 2005, dal 50° nel 2008 e dal 51° nel 2011 ed approvato dalla Prefettura di Firenze in data 31 maggio 2006, 9 marzo 2009 e 9 luglio 2012; modificato dal 53º congresso Nazionale (Roma, 30 novembre 2 dicembre 2018) approvato dalla prefettura di Firenze il 7 ottobre 2019


Articolo 2
SEDI SECONDARIE E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza dove l’assenza di Associate non consenta forme di organizzazione territoriale previste dallo Statuto dell’Anpas ovvero ritenga che situazioni particolari lo suggeriscano.

2. In tali casi la sede o l’ufficio è affidata/o a persona designata dal Consiglio Nazionale, che opera alle dirette dipendenze della Presidenza Nazionale e mantiene i rapporti tra Anpas e soggetti terzi.
3. Il Consiglio Nazionale, ove ne ravvisi l’opportunità, può inoltre istituire uffici di rappresentanza all’estero


Articolo 3
SIMBOLO ASSOCIATIVO

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 2 ultimo comma e dall’art.18 lettera g) dello Statuto, il Consiglio Nazionale emana apposito regolamento sulla disciplina del simbolo associativo.


Articolo 4
STRUMENTI

Il Consiglio Nazionale persegue le finalità e svolge le attività di cui all’art. 3 dello Statuto mediante:
a) la determinazione dei piani di lavoro attuativi dei deliberati congressuali;
b) l’attribuzione a singoli membri di specifici incarichi di attività;
c) la promozione e l’istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro, per lo studio di argomenti specifici o per l’organizzazione di attività di interesse comune.
d) la realizzazione di Conferenze di organizzazione;
e) l’organizzazione di incontri tra le associate, per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove sperimentazioni;
f) la predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
g) l’organizzazione della partecipazione delle associate alle iniziative del volontariato internazionale, stabilendo i necessari rapporti con organizzazioni di altri paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza e reti internazionali;
h) l’avvio di forme di collaborazione con altri Enti finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari
l) l’adesione a reti associative nazionali


Articolo 5
STRUTTURA

1. Per la costituzione di un Comitato Regionale devono essere presenti sul territorio della Regione interessata almeno 5 Associate all’Anpas. Il requisito può essere derogato dal Consiglio Nazionale, valutando caso per caso specifiche situazioni territoriali

2. La costituzione dei Comitati Regionali o, dove non ne ricorrano le condizioni, Interregionali può essere promossa dal Consiglio Nazionale che ne approva lo Statuto.

3. Con le stesse modalità il Consiglio Nazionale, nelle Regioni in cui sono costituiti Comitati Interregionali può promuovere lo scioglimento o la modifica del Comitato Interregionale interessato, congiuntamente alla costituzione di nuovi Comitati Regionali.


Articolo 6
CONTROLLO SUI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. Il Consiglio Nazionale esercita il controllo sui Comitati Regionali e Interregionali vigilando sulla loro attività anche ai fini della verifica dell’esecuzione dei deliberati nazionali.

2. Il Consiglio Nazionale, inoltre, vigila sulle attività dei Comitati Regionali e Interregionali delegando a ciò, ove ritenuto opportuno, uno o più dei propri componenti, i quali possono effettuare ispezioni, inchieste e audizioni e riferire sugli esiti.


Articolo 7
TESSERA NAZIONALE

1. La tessera nazionale annuale numerata prevista all’art. 8 dello Statuto viene rilasciata ai soci delle Associate all’Anpas previo pagamento della quota prevista dal Consiglio Nazionale entro i termini di sottoscrizione.

2. Di tali tessere viene tenuto elenco nominativo così come previsto dall’art. 15, comma d) del presente Regolamento


Articolo 8
CIRCOLI DELLE ASSOCIATE

Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 terzo comma dello Statuto, il Consiglio Nazionale dovrà emanare apposito Regolamento nazionale dei Circoli Anpas


Articolo 9
REQUISITI DELLE ASSOCIATE

Per richiedere l’ammissione ad Anpas l’organizzazione interessata deve essere attiva ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 dello Statuto da almeno 1 anno, salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del Regolamento.


Articolo 10
ADESIONE AD ENTI INTERASSOCIATIVI

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, ultimo comma, dello Statuto nazionale i requisiti di autonomia giuridica, da valutare in sede di esame della domanda di ammissione, sono costituiti essenzialmente dall’esistenza di uno statuto deliberato dai soci della richiedente, dal potere di deliberare lo scioglimento dell’associazione, dal potere di eleggere i propri organi direttivi compresi quelli che la rappresentano nei rapporti con i terzi, dalla responsabilità patrimoniale dell’associazione nei confronti dei soci e dei terzi. Nel deliberare sulla domanda di ammissione si tiene conto anche dei possibili conflitti organizzativi che possano nascere dall’appartenenza ai due enti interassociativi.

2. Le associate possono aderire ad enti interassociativi purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle di Anpas.

3. Le associate che intendono aderire ad enti interassociativi ne fanno preventiva istanza, corredata dallo statuto dell’ente, alla Direzione Nazionale tramite il Comitato Regionale che può esprimere il parere entro il termine di 30 giorni.

4. Decorso il termine, nei successivi trenta giorni, la Direzione Nazionale, decide sulla istanza in base all’art. 6 dello Statuto nazionale e ai criteri indicati dal primo e dal secondo comma di questo articolo e ne dà comunicazione all’associata mediante il Comitato Regionale. In caso contrario il silenzio equivale ad assenso.

5. Le associate Anpas già appartenenti ad enti interassociativi ne danno comunicazione alla Direzione Nazionale e al Comitato regionale a cui trasmettono lo statuto dell’ente, copia della domanda e del provvedimento di ammissione, al fine della verifica di compatibilità prevista dal presente Regolamento.
6. La Direzione Nazionale identifica gli enti interassociativi a cui le associate possono aderire senza autorizzazione dandone solo comunicazione alla Direzione Nazionale.


Articolo 11
AMMISSIONI DI NUOVI SOCI. DOMANDA

1. L’organizzazione chiede l’ammissione all’Anpas presentando la domanda al Comitato Regionale o Interregionale competente per territorio. Il Comitato regionale ne dà immediata notizia alla Direzione Nazionale. La domanda di ammissione è sottoscritta dal rappresentante legale dell’Organizzazione.

2. Dai documenti presentati deve risultare, con chiarezza, il possesso dei requisiti di adesione previsti dallo Statuto Anpas.

3. La domanda, presentata preferibilmente per via telematica, è corredata dai seguenti documenti:

a) Copia dello Statuto vigente e dell’atto costitutivo. Lo Statuto deve avere i caratteri della democraticità ed essere coerente, nelle sue linee generali, con le indicazioni dello Statuto tipo delle Pubbliche assistenze redatto da Anpas nazionale
b) Relazione attestante le caratteristiche e l’attività dell’Organizzazione:
        a. Attività svolte e servizi effettuati
        b. Metodi e programmi per la formazione dei volontari
        c. Disponibilità dei collegamenti radio
        d. Eventuali convenzioni o accordi con enti pubblici o privati
        e. Eventuali rimborsi per le prestazioni
        f. Dichiarazione sull’ esercizio di attività secondarie e strumentali e loro descrizione (art. 6 CTS)
        g. Dichiarazione sulla sussistenza di attività organizzative stabili per la raccolta fondi (art. 7 CTS)
c) Elenco delle cariche sociali
d) Copia del verbale con il quale l’Assemblea ha deliberato la domanda di ammissione
e) Copia del libro dei soci volontari e dei soci sostenitori iscritti all’associazione, certificato dal Presidente dell’associazione, nel rispetto della normativa della privacy, possibilmente su supporto informatico
f) Copia dell’ultimo Bilancio consuntivo e preventivo approvati (tranne per associazioni ammesse in deroga al requisito temporale che dovranno presentarla al termine del primo anno di attività)
g) Fotocopie Polizze RC Diversi e infortuni / malattie
h) Certificato di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al RUNTS
i) Copia dell’ultima relazione annuale sull’attività inviata in Regione / Provincia per le associazioni iscritte al Registro regionale Legge 266/91 o al RUNTS
j) Scheda di rilevazione dati e questionario di autovalutazione del Codice Etico Essere Anpas
k) Copia attribuzione codice fiscale da cui si evince il nome del legale rappresentante in carica e la sede legale

Inoltre, se l’associazione ne è in possesso:
l) Regolamento (i) interno (i)
m) Certificato di attribuzione della personalità giuridica

Nel caso l’associazione svolga servizi sanitari o sociosanitari:
n) Autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione di servizi

In caso l’associazione abbia personale dipendente:
o) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Nell’ipotesi di adesione ad enti interassociativi:
p) Copia della domanda, del provvedimento di ammissione e dello statuto dell’ente.

4. L’associazione deve condividere con soci e i volontari il Codice Etico “Essere Anpas”, provvedendo a compilare il questionario di cui al punto j) del Codice Etico.
5. L’Assemblea dell’associazione di cui al precedente punto d, deve essere convocata alla presenza di un rappresentante di Anpas, concordando la data con il Comitato Regionale.
6. L’Assemblea, di cui al precedente punto d, nell’approvare la domanda di ammissione ad Anpas, deve deliberare la piena adesione agli Statuti nazionale e regionale di Anpas ed al Codice Etico “Essere Anpas”.


Art. 12
AMMISSIONI DI NUOVI SOCI. PROCEDURA

1. Il Comitato Regionale o Interregionale, entro il termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei, effettuate le opportune verifiche sui requisiti dichiarati nell’istanza.

2. Successivamente il Comitato Regionale o Interregionale trasmette la domanda di ammissione dell’Organizzazione allegando i documenti previsti dall’art.11, alla Direzione Nazionale con parere motivato. Il parere è vincolante solo in caso di contenuto negativo.

3. La Direzione esamina la documentazione ricevuta, chiede eventuali chiarimenti al Comitato Regionale o Interregionale e presenta la proposta di ammissione al Consiglio Nazionale, con parere motivato, nella prima seduta successiva al ricevimento della proposta se la documentazione completa è sia pervenuta alla Direzione almeno 30 giorni prima della seduta.

4. I Comitati Regionali, nei termini di cui al presente articolo, trasmettono alla Direzione nazionale anche le proposte di ammissione ad Anpas con parere negativo complete della relativa documentazione, al fine di consentire al Consiglio Nazionale di deliberare il rigetto della domanda di ammissione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto nazionale.

5. In caso di superamento del termine stabilito per la conclusione dell’istruttoria, la Direzione Nazionale, assegna al Comitato Regionale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la espressione del parere e, in mancanza, acquisisce la documentazione e presenta la proposta di ammissione al Consiglio nazionale.

6. In deroga al requisito temporale di cui al precedente articolo 9, il Comitato Regionale può trasmettere alla Direzione nazionale la domanda di ammissione con parere motivato, non appena effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti quando, anche alternativamente:

        a) La costituzione dell’associazione sia stata promossa dal Comitato Regionale, ovvero, nelle aree prive di Comitato Regionale o per strutture di interesse nazionale, dal Consiglio Nazionale.
Le associazioni così ammesse devono essere assistite e monitorate durante il primo anno di attività dall’organismo proponente;

        b) L’associazione già sezione operativa di una associata Anpas in accordo con il Comitato Regionale si sia costituita come associazione autonoma.

7. Il Consiglio nazionale può deliberare, su proposta della Direzione, l’ammissione di un’associazione sotto condizione che l’Assemblea associativa modifichi lo statuto associativo per allinearlo allo statuto tipo delle pubbliche assistenze. E’ comunque necessario che lo Statuto possieda già le caratteristiche previste dalla normativa per le Organizzazioni di Terzo Settore e che l’associazione abbia già ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al RUNTS. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati e comunque non oltre i 6 mesi dalla delibera di ammissione, la Direzione proporrà al primo Consiglio nazionale utile la perdita della qualità di aderente ad Anpas per esclusione dell’associazione.


Articolo 13
AMMISSIONE DI NUOVI SOCI IN ASSENZA DI COMITATI REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ove l’Organizzazione che intenda aderire all’Anpas abbia la propria sede in una Regione in cui non sia costituito il Comitato Regionale o Interregionale, la domanda con i relativi documenti è inviata alla Direzione Nazionale che incarica il Comitato Regionale o Interregionale territorialmente più vicino che provvede agli adempimenti di cui all’articolo precedente quale Comitato competente.

2. In attuazione dell’art.5 dello Statuto, la Direzione Nazionale può promuovere, anche mediante il solo intervento degli organi nazionali, la costituzione di Organizzazioni in aree ove non vi siano Associate.


Articolo 14
AFFILIATE

1. Possono aderire ad Anpas, quali affiliate, le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 1, dello Statuto nazionale e che abbiano condiviso con i propri organismi il Codice Etico “Essere Anpas”.
2. Per essere affiliate ad Anpas, le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti da almeno un anno, salvo che sia dimostrato che esse traggono origine da organizzazioni socie di Anpas a pieno titolo o negli altri casi di deroga al requisito temporale previsti per le associate all’art.12 del presente Regolamento.
3. Le organizzazioni – che svolgono attività di rilevanza nazionale o internazionale – vengono ammesse ad Anpas con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.
4. Se l’organizzazione svolge attività di rilevanza regionale o locale la domanda di ammissione viene inviata alla Direzione Nazionale tramite il Comitato Regionale competente per territorio il quale esprime altresì il proprio parere in merito.
5. Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
        a) copia statuto e atto costitutivo;
        b) relazione sulla attività dell’Organizzazione;
        c) certificato di iscrizione allo specifico registro previsto per legge secondo la natura dell’organizzazione (ad esempio: APS, Cooperativa sociale, Società di Mutuo Soccorso, impresa sociale, ente filantropico, altri ETS)
        d) elenco delle cariche sociali;
        e) copia del verbale con il quale l’organo associativo competente ha deliberato la domanda di ammissione;
        f) questionario su risorse umane, strumenti e mezzi predisposto da Anpas.
6. Si applicano, in quanto compatibili, i comma 2,3,4 dell’articolo 12 del presente Regolamento Generale.
7. Le affiliate devono versare una quota di adesione nazionale determinata annualmente dal Consiglio Nazionale.
8. Le affiliate sono invitate, con diritto di parola, alla Assemblea ed al Congresso nazionali ed alle Assemblee dei Comitati Regionali dove le stesse svolgono in prevalenza la loro attività.
9. La perdita della qualità di affiliata è regolata dalle norme che disciplinano la perdita di qualità di associata in quanto applicabili.


Articolo 15
DOVERI DELLE ASSOCIATE

Nel rispetto dei doveri indicati nell’art. 11 dello Statuto, le Associate all’Anpas:
a) partecipano alle iniziative organizzate dall’Anpas e dai suoi organi territoriali;
b) comunicano al Presidente Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente le iniziative e le manifestazioni organizzate di particolare rilievo;
c) comunicano alla Direzione nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente, le modifiche delle cariche associative e le variazioni di struttura ed organizzazione, con relativa documentazione. Comunicano altresì, entro 60 gg. dalla variazione, le eventuali modifiche statutarie;
d) comunicano annualmente al Presidente Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente il numero e il nominativo dei soci sostenitori e volontari iscritti negli appositi registri (opportunamente informati) trasmettendo i relativi elenchi per via telematica tramite la piattaforma Anpas o tramite posta elettronica, nel rispetto della normativa sul diritto alla riservatezza. L’elenco dovrà riportare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail, codice fiscale;
e) trasmettono alla Direzione Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente il Bilancio consuntivo e preventivo e, qualora rientrino nei parametri di cui all’art. 14 del CTS, il Bilancio sociale, entro 30 gg dalla sua approvazione preferibilmente per via telematica;
f) comunicano l’adesione ad enti interassociativi al fine dell’applicazione di quanto previsto all’art.10 del presente Regolamento;
g) condividono con soci e volontari il Codice Etico “Essere Anpas”, in tutte le sua parti (carta di identità, codice di condotta, questionario di autovalutazione) e provvedono a sottoscriverne il patto di corresponsabilità con Anpas Nazionale e il Comitato Regionale competente, in occasione di ogni rinnovo degli organismi associativi.
h) nel caso in cui le Associate intendano costituire una sezione operativa o promuovere la costituzione di una nuova associazione nella regione di appartenenza, devono attivare una consultazione preventiva con le altre associate, attraverso il Comitato Regionale o il Comitato Provinciale o Zonale se costituito.


Articolo 16
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTE TESSERAMENTO

In attuazione della lettera f) dell’art. 11 dello statuto nazionale
a) Le Associate devono versare la quota associativa annuale al Comitato Regionale o Interregionale competente, che trasmette l’ammontare del contributo obbligatorio stabilito dal Consiglio Nazionale alla Direzione Nazionale.

b) Le Organizzazioni con sede in regioni ove non sia costituito il Comitato Regionale o Interregionale inviano la quota dovuta direttamente alla Direzione Nazionale.

c) La scadenza dei versamenti è deliberata dal Consiglio Nazionale.

d) Le Associate devono versare direttamente all’Anpas nazionale l’importo delle tessere nazionali di cui all’art. 8 dello Statuto entro i termini deliberati dal Consiglio Nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In caso negativo si applicano gli articoli 24 terzo comma e 27, quinto comma.


Articolo 17
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATA PER ESCLUSIONE E MOROSITA’

1. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art.12 dello Statuto per l’esclusione di una Associata, il Comitato Regionale o Interregionale territorialmente competente, esperita la procedura di cui all’art.13 dello Statuto, trasmette gli atti alla Direzione Nazionale, proponendo l’esclusione dell’Associata.

2. La Direzione Nazionale può disporre la sospensione cautelare dell’Associata e, in ogni caso, fissa un termine per la presentazione di una memoria difensiva. Scaduto il termine la proposta viene portata all’esame del Consiglio Nazionale.

3. Nel caso in cui i gravi motivi di cui all’art. 12 dello Statuto, vengano contestati in un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, la Direzione nazionale può disporre d’ufficio la sospensione cautelare dell’associata ed avviare il procedimento di esclusione, anche in assenza di proposta del Comitato Regionale, previo invito a provvedere.

4. In caso di morosità dell’Associata nel versamento del contributo obbligatorio, il Comitato Regionale o Interregionale deve dare comunicazione entro 60 gg. dalla scadenza del termine di pagamento al Presidente Nazionale che procede entro 8 gg. all’invio della diffida alla associata. Trascorsi inutilmente 30 gg. dal ricevimento della diffida la Direzione Nazionale sottopone al Consiglio Nazionale la proposta di esclusione.


Articolo 18
COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER MOROSITÀ ED ESCLUSIONE

Delle deliberazioni di perdita della qualità di aderente per recesso, morosità, cessazione o esclusione viene data comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro 15 gg. dall’adozione, all’Associata interessata, al Comitato Regionale o Interregionale competente e al RUNTS quando sarà istituito o al competente ufficio regionale fino all’istituzione del RUNTS.


Articolo 19
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER RECESSO

1. La perdita della qualità di aderente di un’Associata per recesso, dopo la presa d’atto del Consiglio Nazionale, viene immediatamente comunicata alla Associata interessata ed al Comitato Regionale o Interregionale competente e al RUNTS quando sarà istituito o al competente ufficio regionale fino all’istituzione del RUNTS.
2. La dichiarazione di recesso non è accolta nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento di perdita della qualità di associata per morosità o esclusione. Nella delibera del Consiglio nazionale potrà essere eventualmente indicata la manifestata volontà dell’Associata di recedere da Anpas


Articolo 20
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER CESSATA ATTIVITÀ E PER SCIOGLIMENTO

1. Qualora i Comitati Regionali o Interregionali accertino che l’Associata abbia cessato l’attività statutaria per un periodo superiore ad un anno, oppure che sia stata formalmente sciolta, presentano proposta documentata alla Direzione Nazionale che la sottopone al Consiglio Nazionale il quale delibera la perdita della qualità di Associata.
2. Di tale provvedimento il Presidente Nazionale dà immediata comunicazione al Comitato Regionale o Interregionale competente e, ove ancora formalmente costituita, all’Associata interessata e al RUNTS quando sarà istituito o al competente ufficio regionale fino all’istituzione del RUNTS.


Articolo 21
RICORSO AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di aderente, l’Associata può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa, pena l’inammissibilità del ricorso. Fa fede la data di spedizione.

2. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede legale di Anpas


Articolo 22
PATRIMONIO

1. La Direzione Nazionale svolge tutte le attività inerenti alla gestione e all’amministrazione del patrimonio dell’Anpas nazionale, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera l’accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuati a favore dell’Anpas nazionale. Delibera altresì l’alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà di Anpas nazionale.

2. L’archivio e tutto il patrimonio documentale di Anpas è inalienabile.


Articolo 23
Archivio STORICO

1. Il patrimonio documentario e archivistico di Anpas costituisce parte integrante del patrimonio storico e culturale dell’associazione, la quale lo tutela e lo valorizza, ai sensi e per gli effetti della Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante ricevuta in base al D.Lgs. 42/2004 dal Ministero per i beni e le Attività Culturali il 1 luglio 2009.
Esso è fonte fondamentale e inalienabile della storia e cultura dell’associazione, nonché rappresentazione della sua memoria complessiva.

2. La tutela di tale patrimonio è organizzata nell’interesse di Anpas e della comunità delle pubbliche assistenze che rappresenta al fine di garantire:

        a. la tutela e l’integrità dell’archivio attraverso corrette pratiche amministrative;
        b. la costante accessibilità e intelligibilità dei documenti d’archivio, favorendo e incentivando la ricerca e la divulgazione storica, coerentemente con i principi archivistici e di tutela degli interessi legittimi delle persone citate nei documenti conservati nella sezione Storica,
        c. la valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico per la promozione della cultura della solidarietà, anche attraverso azioni di promozione dei patrimoni culturali delle associate

3. Al fine di garantire il patrimonio archivistico storico del futuro, Anpas vigila sugli archivi di deposito e correnti, cartacei o digitali, definendo i criteri relativi alla creazione, gestione e conservazione degli archivi con particolare riguardo alla predisposizione di standard e metodologie condivise e il più possibile uniformi per l’introduzione di un sistema informatico di gestione documentale che garantisca i necessari requisiti di sicurezza, integrità ed autenticità dei dati conservati negli archivi informatici e trasmessi per via telematica.


Articolo 24
PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE

1. Le Associate nominano con delibera consiliare il delegato tra i propri soci.

2. Un socio può essere delegato da una e una sola associata.

3. Non possono nominare delegati le associate sospese ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 17 del presente Regolamento o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti dalla diffida e comunque prima dello svolgimento del Congresso nazionale.

4. Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8 Statuto per l’anno precedente. Le associazioni ammesse nell’anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

5. Le Assemblee Regionali nominano, in prossimità del Congresso Nazionale, i propri delegati, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto.

6. I nominativi dei delegati completi di dati anagrafici vanno comunicati al Presidente Nazionale entro 10 gg. dal Congresso e comunque entro l’orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri di cui all’art.26 del presente Regolamento.

7. L’eventuale sostituzione di un delegato per impossibilità a partecipare deve avvenire con la nomina di altro delegato tra i soci della stessa associazione e, solo in questo caso, in deroga alla delibera consiliare richiesta per la nomina. La delega deve essere firmata dal Presidente della associata.

Articolo 25
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale con PEC e pubblicazione sul sito web Anpas inviata 90 gg. prima dalla data fissata, alle Associate e ai Comitati Regionali e Interregionali.

2. In caso di convocazione su richiesta dei Comitati Regionali o Interregionali, la richiesta deve pervenire con unica lettera raccomandata, sottoscritta dai Presidenti di tali Comitati, con allegate le rispettive deliberazioni dei Consigli Regionali relative alla richiesta. Il Consiglio Nazionale prende atto prontamente della richiesta di convocazione e delibera la data del Congresso entro e non oltre quattro mesi.

3. La convocazione indica: sede, data, ora di inizio dei lavori, ordine del giorno, il numero dei componenti degli Organismi nazionali da eleggere, modalità di presentazione delle candidature e orario della Commissione Verifica Poteri, stabilito dalla Direzione.

4. Il Presidente Nazionale comunica inoltre ai Comitati Regionali e Interregionali il numero dei delegati spettanti sulla base dell’art. 16 dello Statuto nazionale.


ARTICOLO 26
SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. All’inizio dei propri lavori il Congresso Nazionale elegge tra i delegati:
        a) il presidente, due vicepresidenti ed un segretario;
        b) la commissione elettorale;
        c) gli scrutatori per le votazioni palesi;
        d) la commissione scrutatori per le votazioni segrete (composta da almeno tre);
        e) le eventuali commissioni utili per il buon andamento dei lavori congressuali.

2. Il Congresso approva inoltre:
        a) il regolamento per lo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione agli organismi nazionali, su proposta del Consiglio Nazionale;
        b) l’ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda stabilito dalla Direzione nazionale.
        c) Ratifica infine l’orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri, stabilito nella Direzione Nazionale.

3. Le riunioni del Congresso Nazionale sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dare la parola a chi, tra non soci, ne faccia motivata richiesta.


Articolo 27
COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Per la partecipazione al Congresso i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri, nominata dalla Direzione Nazionale, che si insedia prima dell’inizio dei lavori congressuali nell’orario stabilito dalla Direzione Nazionale e nomina nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

2. La Commissione Verifica Poteri conclude i propri lavori entro l’orario di chiusura stabilito dalla Direzione Nazionale e ratificato dal Congresso Nazionale

3. La Commissione Verifica Poteri riceve dalla Segreteria Anpas l’elenco dei delegati nominati dalle rispettive associate e dalle Assemblee regionali e trasmessi alla Presidenza nazionale. Il termine ultimo entro il quale i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica dei Poteri è sarà quello di chiusura dei lavori della Commissione.

4. La Commissione Verifica Poteri riceve inoltre dalla Segreteria Anpas le tessere di delegato numerate progressivamente ed un pari numero di certificati elettorali.

5. La Commissione Verifica Poteri rifiuterà l’accreditamento ai delegati nominati dalle associate che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 24, terzo e quarto comma. All’uopo la Commissione riceverà dalla Direzione Nazionale Anpas un elenco contenente l’indicazione delle associate non in regola.

6. Il delegato presenta alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega che riporta il numero corrispondente della tessera di socio Anpas ed un documento di riconoscimento e riceve da questa una tessera di delegato numerata da utilizzare nelle operazioni congressuali di voto palese. Riceve altresì il certificato elettorale (riportante il nominativo del delegato) che sarà utilizzato per le operazioni di voto segreto al seggio. La tessera di delegato ed il certificato elettorale devono riportare lo stesso numero.

7. La Commissione Verifica Poteri adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Al termine dei lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale da consegnare alla Presidenza del Congresso.


Articolo 28
COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale – eletta dal Congresso nazionale fra i delegati – si insedia durante lavori congressuali in tempo utile per predisporre le liste ai fini delle votazioni per il rinnovo degli organismi nazionali.

2. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali. Nomina nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

3. La Commissione Elettorale riceve dal Presidente Nazionale le candidature per l’elezione degli organi nazionali, verifica l’eleggibilità dei candidati, il possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, dallo Statuto nazionale e dal presente Regolamento e predispone le liste.

4. La Commissione Elettorale adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti

5. La Commissione Elettorale al termine dei lavori redige un verbale da consegnare alla Presidenza del Congresso contenente le liste dei candidati che vengono consegnate anche alla Commissione Scrutatori per le votazioni segrete.

6. La Commissione elettorale dirime le eventuali controversie interpretative che insorgono durante le operazioni elettorali


Articolo 29
SCRUTATORI PER LE VOTAZIONI PALESI

Gli scrutatori per le votazioni palesi sono eletti dal Congresso all’inizio dei lavori fra i delegati. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali. Procedono al controllo delle votazioni palesi contando, se necessario, il numero dei delegati favorevoli, contrari ed astenuti e riportando il risultato alla Presidenza del Congresso ai fini della stesura del verbale; oppure nei casi indicati dall’art. 30 seguendo le indicazioni previste dallo stesso articolo.


Articolo 30
COMMISSIONE SCRUTATORI VOTAZIONI SEGRETE PER SCHEDA

1. La Commissione scrutatori per le votazioni segrete è eletta all’inizio dei lavori dal Congresso fra i delegati in numero minimo di tre. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali.

2. La Commissione nomina fra i componenti un presidente ed un segretario per la redazione del verbale di scrutinio.

3. La Commissione riceve dalla Commissione elettorale le liste dei candidati per gli organismi nazionali e predispone il materiale per le operazioni di voto.

4. La Commissione riceve dalla Commissione Verifica Poteri l’elenco nominativo dei delegati aventi diritto al voto sia in ordine alfabetico che diviso per regioni.

5. L’orario di apertura e chiusura delle votazioni viene stabilito dal Congresso che delibera altresì il Regolamento per le votazioni.

6. I delegati aventi diritto al voto devono presentare alla Commissione Scrutatori il certificato elettorale ed un documento di riconoscimento.

7. Alla fine delle operazioni di voto la Commissione redige il verbale di scrutinio contenente le graduatorie che viene consegnato alla Presidenza del Congresso. Le schede elettorali vengono depositate in un contenitore sigillato con la firma del presidente della Commissione Scrutatori Votazioni Segrete, vengono conservate nell’archivio di Anpas fino ad esaurimento del mandato.

8. Il Presidente del Congresso provvede alla proclamazione degli eletti, ivi compresi i consiglieri nazionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali.


Articolo 31
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto per appello nominale a discrezione del Presidente del Congresso o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati. Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone, il Congresso adotta il voto per scheda. Dei lavori del Congresso Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Articolo 32
CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI

1. Per l’elezione degli Organi Nazionali in sede di Congresso Nazionale i Comitati Regionali e Interregionali, secondo quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto, presentano candidature complete di dati anagrafici e delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di ineleggibilità, inoltrandole per iscritto al Presidente Nazionale almeno 5 gg. prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso, nei seguenti termini:
a) per l’elezione del Consiglio Nazionale fino ai tre decimi dei Consiglieri da eleggere;
b) per l’elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei quello dei Probiviri fino a due candidature.

2. I candidati al Collegio nazionale dei Revisori dei Conti certificano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo dall’art 2397 del Codice Civile e la insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art 2399 del Codice Civile.


Articolo 33
ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI

1. I delegati al Congresso Nazionale esprimono il voto per l’elezione degli Organi Nazionali secondo le seguenti modalità:
a) per il Consiglio Nazionale, con preferenze limitate a un terzo dei componenti da eleggere;
b) per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e per quello dei Probiviri con preferenze limitate a due.

2. Sono eletti nel Consiglio Nazionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili. Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.

3. Sono eletti membri effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti i primi tre della graduatoria, mentre il quarto ed il quinto di detta graduatoria risultano eletti membri supplenti.

4. Sono eletti membri del Collegio Nazionale dei Probiviri i primi cinque della relativa graduatoria.

5. Per l’elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

6. In caso di vacanza comunque determinatasi di uno o più posti delle cariche sociali nazionali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.


Articolo 34
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell’elezione per la quale è utilizzata e l’elenco delle candidature in ordine alfabetico. L’espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda. L’organizzazione del seggio elettorale deve garantire spazi per l’espressione e la segretezza del voto.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il Congresso può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto segreto.

3. In apertura dei suoi lavori, il Congresso approva, su proposta del Consiglio Nazionale, il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione agli Organismi nazionali da parte del Congresso.


Articolo 35
CONSIGLIERI NAZIONALI ELETTI DALLE ASSEMBLEE REGIONALI

I nominativi dei componenti del Consiglio Nazionale eletti dalle rispettive Assemblee Regionali prima dello svolgimento del Congresso Nazionale ed i loro dati anagrafici sono comunicati al Presidente Nazionale entro 5 gg. dalla data prevista per l’inizio del Congresso.


Articolo 36
DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI

1. Le dimissioni dei Consiglieri nazionali e dei componenti dei Collegi nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti vengono comunicate al Presidente nazionale il quale né dà immediata comunicazione a tutti gli Organismi nazionali ed ai Comitati Regionali. La presa d’atto delle dimissioni viene messa all’ordine del giorno nella prima riunione utile dell’organismo di appartenenza.

2. Le dimissioni dei componenti della Direzione nazionale e dei Vicepresidenti, vengono immediatamente comunicate a tutti gli Organismi nazionali ed ai Comitati Regionali. La presa d’atto delle dimissioni viene messa all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio nazionale che provvede, ove possibile, alla sostituzione del componente dimissionario.

3. Le dimissioni del Presidente nazionale comportano le dimissioni di tutta la Direzione. Vengono immediatamente comunicate a tutti gli Organismi nazionali ed ai Comitati Regionali e portate all’ordine del giorno del Consiglio nazionale che indice una nuova elezione.

4. Le dimissioni sono efficaci al momento della presa d’atto dell’organo di appartenenza ovvero dell’organo che lo ha eletto.


Articolo 37
ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale si applicano, ove siano compatibili, le norme previste dal presente regolamento per il Congresso Nazionale.

2. L’Assemblea è convocata con PEC e pubblicazione sul sito web Anpas almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

3. I nominativi dei delegati devono essere comunicati al Presidente Nazionale almeno 3 gg. prima della data fissata per l’assemblea.

4. Non possono nominare delegati le Associate che siano nelle condizioni dell’art. 24 terzo comma del presente Regolamento.

5. Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8 Statuto per l’anno precedente. Le associazioni ammesse nell’anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

6. All’inizio dei propri lavori l’Assemblea nazionale elegge tra i delegati:
a) il presidente ed un segretario;
b) gli scrutatori per le votazioni;

7. L’Assemblea ratifica, su proposta della Direzione, l’orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri.

8. Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche ed è facoltà del Presidente di dare la parola a chi, non associato, ne faccia motivata richiesta.


Articolo 38
PAST PRESIDENT

I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto sempre che non ne facciano parte quali componenti effettivi.


Articolo 39
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Il Presidente Nazionale, legale rappresentante dell’Anpas, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione della Direzione Nazionale.


Articolo 40
BILANCI

1. La Direzione Nazionale redige, secondo le linee guida ministeriali, il bilancio consuntivo annuale completo di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore. Il bilancio viene pubblicato sul sito internet dell’organizzazione e viene depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La Direzione Nazionale redige, secondo le linee guida ministeriali il bilancio sociale annuale da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione. Il Bilancio sociale viene pubblicato sul sito internet dell’organizzazione e viene depositato presso il RUNTS.
3. Per l’attuazione del punto g) art. 21 e ultimo comma art. 32 dello Statuto, allo scopo di mettere tempestivamente a conoscenza i rispettivi organi, le strutture tecniche nazionali e regionali procedono allo scambio di informazioni sui fabbisogni finanziari dei rispettivi organi di appartenenza entro il mese di ottobre di ogni anno. La Direzione Nazionale e le Direzioni Regionali impartiscono ai loro uffici, a tale scopo, le opportune disposizioni.


Articolo 41
BILANCI E RELAZIONI DI ATTIVITÀ DEL LIVELLO REGIONALE

Le Assemblee Regionali e Interregionali hanno l’obbligo di trasmettere ogni anno il bilancio consuntivo annuale completo di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione (se redatto secondo il principio di competenza) o del Rendiconto per cassa (se redatto secondo il principio di cassa), nonché il bilancio preventivo, al Presidente Nazionale entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 luglio. I Comitati regionali che rientrano nei parametri di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore devono altresì inviare il Bilancio sociale al Presidente nazionale.


Articolo 42
RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANISMI PROVINCIALI E/O DI ZONA NEL CONSIGLIO REGIONALE

1.In applicazione dell’articolo 30, secondo comma, dello Statuto nazionale, gli statuti dei Comitati Regionali possono prevedere la rappresentanza di un Consigliere regionale per ogni organismo provinciale e/o di zona costituito ai sensi dell’articolo 26, primo comma, dello Statuto nazionale.

2. Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza territoriale uniforme, l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti Associate.

3. I Comitati Regionali possono costituire gli organismi provinciali e/o di zona dopo un’attenta valutazione delle necessità, esigenze ed interessi delle associazioni che operano in un determinato territorio; ovvero dopo avere constatato che le stesse associazioni manifestano l’esigenza di una rappresentanza territoriale unica.

4. Per l’elezione dei rappresentanti in Consiglio Regionale ciascuna associazione può proporre al Presidente Regionale, tramite l’organismo provinciale e/o di zona se costituiti, le candidature al Consiglio Regionale nel numero stabilito.

5. Laddove lo Statuto regionale lo preveda, l’Assemblea Regionale delibera un proprio Regolamento elettorale che garantisca la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

6. Nella determinazione del numero di Consiglieri regionali da eleggere si applica il secondo comma dell’articolo 30 dello Statuto nazionale.


Articolo 43
MANDATO PRESIDENTE NAZIONALE

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20, quarto comma, dello Statuto viene computato come mandato anche quello esercitato per frazioni della durata prevista dallo Statuto pari almeno alla metà più un giorno dello stesso.


Articolo 44
DECADENZA

1. La decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale, per i motivi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 35 dello Statuto, è disposta con delibera del Consiglio Nazionale e comunicata con lettera raccomandata AR al destinatario del provvedimento.

2. Il procedimento di decadenza per i motivi di cui al terzo comma dell’articolo 35 Statuto può essere attivato dalla Direzione Nazionale su decisione della stessa Direzione, ovvero su richiesta rivolta alla Direzione Nazionale da un Comitato Regionale o da 1/3 (un terzo) di Consiglieri Nazionali, a seguito di segnalazioni da chiunque provenienti.

3. La Direzione avvia il procedimento, valutata la sussistenza degli elementi di non palese infondatezza, formula la contestazione specifica dell’addebito indicando gli elementi in base ai quali esso viene formulato.

4. La Direzione invia la contestazione al destinatario e lo invita a trasmettere una memoria difensiva, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Il termine è rispettato con la data del timbro postale di invio.

Regolamento Anpas formato pdf

Statuto

Consulta il nostro statuto ufficiale per scoprire i pilastri su cui si fonda l’Anpas e i valori che guidano il nostro operato.

Organigramma

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