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Regolamento
Vuoi saperne di più sul funzionamento e le norme che regolano Anpas?
Consulta il Regolamento Generale Anpas – ODV, approvato e modificato dal Consiglio nazionale il 3 luglio 2022.
Regolamento generale Anpas – ODV
Modificato dal Consiglio nazionale del 16 giugno 2026
Articolo 1
Finalità del Regolamento GENERALE
1. Il presente Regolamento Generale (di seguito solo “Regolamento”) reca disposizioni attuative ed esecutive dello Statuto associativo dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze O.d.V. (di seguito solo “Anpas”), adottato dal 54° Congresso Nazionale Anpas il 26 novembre 2022 e approvato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6, del 1° febbraio 2023 (di seguito solo “Statuto”).
2. Nei casi previsti dallo Statuto e in coerenza con il medesimo, il Regolamento reca ulteriori disposizioni relative all’attività e all’organizzazione di Anpas e delle organizzazioni di volontariato alla stessa associate (di seguito solo “Associate”).
Articolo 2
Sedi secondarie e uffici di rappresentanza
1. Su proposta documentata della Direzione Nazionale, laddove ne ravvisi l’opportunità strategica, il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza di Anpas, sull’intero territorio nazionale ovvero anche all’estero.
2. In tali casi la sede o l’ufficio opera alle dirette dipendenze della Direzione Nazionale. La Direzione Nazionale può designare una persona quale responsabile della sede o dell’ufficio prevedendo, con il provvedimento di designazione, eventuali poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.
Articolo 3
SIMBOLO ASSOCIATIVO E IMMAGINE COORDINATA
1. Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, ultimo comma, e dall’articolo 18, comma 1, paragrafo 2, numero 13, dello Statuto, il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, adotta uno o più regolamenti relativi alla disciplina del simbolo associativo, dell’utilizzo della denominazione e dell’immagine coordinata di Anpas.
2. Il Consiglio Nazionale può inoltre richiedere alla Presidenza della Repubblica, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Direzione Nazionale, la concessione di un emblema araldico ad Anpas, in conformità al R.D. 7 giugno 1943, n. 652, e al D.P.C.M. 28 gennaio 2011.
3. Spetta alla Direzione Nazionale adottare tutte le misure di tutela del simbolo associativo, della denominazione e dell’immagine coordinata di Anpas, nonché dell’emblema araldico eventualmente concesso, ivi incluse le eventuali misure di tutela della proprietà intellettuale, necessarie od opportune a seconda del caso.
Articolo 4
Strumenti
Il Consiglio Nazionale persegue le finalità e svolge le attività di cui all’art. 3 dello Statuto mediante:
a) la determinazione dei piani di lavoro attuativi dei deliberati congressuali;
b) l’attribuzione a singoli componenti di specifici incarichi o deleghe;
c) la promozione e l’istituzione di commissioni, tavoli tecnici o gruppi di lavoro, per la trattazione e/o lo studio di argomenti specifici, ovvero per l’organizzazione di attività di interesse comune;
d) la programmazione e la realizzazione di conferenze di organizzazione tra le Associate;
e) l’organizzazione di incontri tra le Associate, per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche e attività sperimentali;
f) la predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
g) l’organizzazione e la promozione della partecipazione delle Associate alle iniziative del volontariato internazionale, curando i rapporti con organizzazioni di altri Paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza e reti internazionali;
h) l’avvio di forme di cooperazione e collaborazione con altri enti, finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari;
l) l’eventuale adesione a enti interassociativi.
Articolo 5
Struttura
1. Ferma la natura di articolazioni di livello regionale della struttura di Anpas, prevista dall’articolo 27 dello Statuto, i Comitati Regionali o Interregionali (di seguito solo “Comitati”) sono costituiti nella forma di Organizzazioni di Volontariato – ai sensi delle disposizioni di legge in materia – tra tutte le Associate presenti sul territorio di riferimento. La denominazione del Comitato Regionale o Interregionale deve includere le parole “Comitato Regionale” o “Comitato Interregionale”, la denominazione di Anpas e quella della Regione o delle Regioni di riferimento.
1-bis. Per la costituzione di un Comitato Regionale devono essere presenti sul territorio della Regione interessata almeno 5 associate. Il requisito può essere derogato con delibera motivata del Consiglio Nazionale.
1-ter. Il Consiglio Nazionale può prevedere, per i territori in cui non sono presenti Comitati, che le relative funzioni e attribuzioni, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, siano temporaneamente affidate a un Comitato contiguo.
2. La costituzione dei Comitati può essere promossa esclusivamente dal Consiglio Nazionale che ne approva preventivamente lo statuto, in conformità allo Statuto e ai regolamenti di Anpas, nonché allo statuto-tipo dei Comitati, ove adottato. Lo statuto del Comitato, nel testo così approvato dal Consiglio Nazionale, è adottato dalle Associate presenti sul territorio di riferimento, nelle forme di legge.
3. L’organizzazione dei Comitati quali enti giuridici distinti è strettamente funzionale al migliore perseguimento delle attività che ai medesimi Comitati competono, quali articolazioni di livello regionale della struttura di Anpas, nel rispetto dei principi di unità e coerenza dell’azione di Anpas medesima.
4. Il Consiglio Nazionale può promuovere lo scioglimento e la liquidazione di un Comitato Regionale, ovvero la fusione tra più Comitati Regionali, laddove vengano a mancare le condizioni di cui al comma 1-bis.
5. Il Consiglio Nazionale può promuovere, inoltre, lo scioglimento e la liquidazione di un Comitato Interregionale, ovvero la sua scissione in più Comitati Regionali, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, le deliberazioni relative allo scioglimento e liquidazione, alla fusione o alla scissione sono assunte dalle associate presenti sul territorio di riferimento, conformemente agli statuti di ciascun Comitato e nelle forme di legge.
7. In caso di mancato rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, a norma del presente articolo, il Consiglio Nazionale assegna al Comitato inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, al fine di conformarvisi. In caso di perdurante inadempimento, il Consiglio Nazionale adotta le misure previste dall’articolo 27, comma 3, dello Statuto.
8. Laddove, nondimeno, i provvedimenti adottati a norma dell’articolo 27, comma 3, dello Statuto non consentano di regolarizzare la posizione del Comitato inadempiente, decorsi 180 giorni dall’adozione, il Consiglio Nazionale può revocare la qualifica di articolazione regionale di Anpas in capo al Comitato inadempiente e l’appartenenza del Comitato inadempiente ad Anpas. Con la deliberazione di revoca il Consiglio Nazionale provvede, altresì, a norma del comma 1-ter.
9. L’adozione della deliberazione di cui al comma 8 da parte del Consiglio Nazionale è notificata, oltre che al Comitato inadempiente, anche alle Associate aventi sede sul territorio del Comitato medesimo. Tali Associate hanno l’obbligo di recedere dal Comitato inadempiente nel termine di 60 giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza al dovere di recesso, il Consiglio Nazionale provvede a norma dell’articolo 12, comma 6, dello Statuto.
Articolo 6
Controllo sui Comitati Regionali e Interregionali
1. Il Consiglio Nazionale esercita il coordinamento, la vigilanza e il controllo sui Comitati, al fine di assicurare il rispetto delle competenze spettanti al livello nazionale e alle Associate, la coerenza delle attività dei Comitati con quelle di Anpas e la conformità delle attività e dell’azione di questi ultimi con lo Statuto e i regolamenti di Anpas.
1-bis. I Comitati danno esecuzione alle deliberazioni degli Organi di Anpas nelle materie e sui territori di competenza di questi ultimi.
1-ter. Ai Comitati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j) e k) del presente Regolamento. Gli obblighi di comunicazione e di informazione ivi previsti in favore dei Comitati si intendono assolti con la comunicazione alla Direzione Nazionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Direzione Nazionale può richiedere a ciascun Comitato di trasmettere ad Anpas – nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di riservatezza e tutela dei dati delle persone fisiche – i documenti e le informazioni necessari, ai fini dell’attività di vigilanza, assegnando al Comitato congruo termine.
3. La Direzione Nazionale può, inoltre, disporre la visita di personale delegato presso le sedi dei Comitati, al fine di effettuare attività di vigilanza e controllo, incluse la verifica documentale e l’audizione delle persone interessate.
5. Nel contesto e all’esito delle attività di vigilanza e controllo, laddove siano rilevate irregolarità o per finalità di prevenzione e cautela, la Direzione Nazionale può prescrivere ai Comitati l’adozione di tutte le misure ritenute necessarie. Laddove i Comitati non si adeguino alle prescrizioni della Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale può procedere a norma dell’articolo 5, commi 7 e seguenti.
6. L’attività di coordinamento, vigilanza e controllo sui Comitati ha luogo nel rispetto delle prerogative di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, previste dallo Statuto e dalla legge, in ragione della natura di Organizzazioni di Volontariato. Resta ferma la responsabilità esclusiva di predetti Comitati e – nei casi previsti dalla legge – dei relativi organi associativi per le obbligazioni assunte, le deliberazioni adottate e le azioni intraprese.
Articolo 7
Tessera Nazionale
Con separato regolamento il Consiglio Nazionale adotta le disposizioni relative al tesseramento dei soci delle Associate e alla riscossione dei relativi oneri.
Articolo 8
CIRCOLI DELLE ASSOCIATE
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, terzo comma, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può emanare apposito Regolamento nazionale dei Circoli Anpas
Articolo 9
Requisiti delle Associate
Per richiedere l’ammissione ad Anpas l’organizzazione di volontariato interessata deve essere attiva ed in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto, da almeno 1 anno, salvo quanto previsto dall’articolo 12 comma 6 del Regolamento.
Articolo 10
AUTONOMIA E ADESIONE AD ENTI INTERASSOCIATIVI DELLE ASSOCIATE
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, ultimo comma, numero 3, dello Statuto, l’autonomia dell’organizzazione di volontariato è valutata, nel suo complesso, in relazione:
a) all’esistenza di uno statuto, deliberato dai soci della richiedente, rispettoso dei principi di libertà e democraticità e conforme alle disposizioni di legge per le organizzazioni di volontariato;
b) al potere di autodeterminarsi, modificando tale statuto se necessario e assumendo liberamente diritti e obblighi nei confronti di terzi;
c) al potere di deliberare lo scioglimento dell’associazione e devolverne il patrimonio;
d) al potere di eleggere gli organi dell’associazione, ivi inclusi quelli cui è attribuita la rappresentanza verso terzi;
e) alla responsabilità patrimoniale dell’associazione nei confronti dei soci e dei terzi.
2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto anche dei possibili conflitti organizzativi e operativi, nonché delle violazioni dei doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, che possano nascere dall’appartenenza ad altro ente interassociativo, ivi incluse altre reti associative.
3. Le associate che intendono aderire ad enti interassociativi, ivi incluse altre reti associative, ne fanno preventiva istanza, corredata dallo statuto dell’ente, alla Direzione Nazionale, tramite il Comitato d’afferenza, ove costituito. Il Comitato trasmette l’istanza alla Direzione Nazionale, corredata del proprio motivato parere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sua ricezione.
4. La Direzione Nazionale decide sull’istanza, in base all’articolo 6 dello Statuto e ai criteri indicati dal primo e dal secondo comma del presente articolo, entro i successivi trenta giorni, dandone comunicazione all’associata mediante il Comitato d’afferenza, ovvero in via diretta. Decorso tale termine senza che la Direzione Nazionale abbia adottato un provvedimento, l’istanza si intende accolta.
5. Le associate già appartenenti ad enti interassociativi, ivi incluse le reti associative, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ne danno comunicazione alla Direzione Nazionale e al Comitato d’appartenenza a cui trasmettono lo statuto dell’ente, copia della domanda e del provvedimento di ammissione, al fine della verifica di compatibilità prevista dal presente Regolamento.
6. La Direzione Nazionale identifica gli enti interassociativi a cui le associate possono aderire senza autorizzazione dandone solo comunicazione alla Direzione Nazionale.
7. Le associate sono tenute a comunicare ai competenti uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dall’ammissione, l’adesione ad Anpas quale rete associativa nazionale.
Articolo 11
AMMISSIONI DI NUOVE ASSOCIATE. DOMANDA
1. L’organizzazione di volontariato che intenda essere ammessa ad Anpas deve farne richiesta presentando la domanda al Comitato competente per territorio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, in conformità al modello approvato dal Consiglio Nazionale. Della domanda presentata il Comitato ne dà immediata notizia alla Direzione Nazionale.
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante i requisiti di adesione previsti dallo Statuto quale, in particolare:
- copia dello statuto vigente e dell’atto costitutivo. Lo statuto deve essere ispirato a criteri di democraticità interna e (i) essere coerente con i principi e i valori della Costituzione della Repubblica Italiana e con quelli del Codice Etico “Essere Anpas”, nonché (ii) conformarsi nelle sue linee generali, con le indicazioni dello statuto-tipo delle Pubbliche assistenze Anpas;
- relazione attestante le caratteristiche e l’attività dell’organizzazione, con indicazione di (i) attività svolte, (ii) metodi e programmi per la formazione dei volontari, (iii) disponibilità di strumenti di comunicazione radio, sia analogici che digitali, (iii) eventuali attività in convenzione con amministrazioni pubbliche o enti privati (deve essere indicata l’eventuale previsione rimborsi o di altre indennità o contributi), (iv) l’eventuale svolgimento di attività secondarie e strumentali (articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017) con descrizione ed indicazione della natura non-commerciale o commerciale delle medesime, (v) l’eventuale sussistenza di attività organizzative stabili ai fini della raccolta di fondi (articolo 7 del d.lgs. n. 117/2017);
- elenco dei titolari di cariche sociali ed indicazione di coloro che sono cessati dalla carica nei precedenti cinque anni (gli elenchi devono riportare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
- copia del verbale con il quale l’assemblea dei soci dell’organizzazione ha deliberato di presentare la domanda di ammissione ad Anpas e di aderire pienamente allo Statuto, ai regolamenti e al Codice Etico “Essere Anpas”, attestata conforme all’originale dal legale rappresentante;
- copia del libro dei soci e del registro dei volontari, obbligatori ai sensi di legge, attestata conforme all’originale dal legale rappresentante (dai libri devono evincersi cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale dei soci);
- copia degli ultimi bilancio consuntivo e preventivo approvati (nel caso di organizzazioni ammesse in deroga al requisito temporale tali documenti dovranno essere presentati al termine del primo anno di attività);
- copia delle coperture assicurative obbligatorie in essere (responsabilità civile, infortuni e malattie);
- copia dell’ultima relazione di missione, ove prevista, trasmessa al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- scheda di rilevazione dati e questionario di autovalutazione relativi al Codice Etico “Essere Anpas”;
- certificato di attribuzione del codice fiscale ed eventuale partita IVA da cui si evincano il nome del legale rappresentante in carica e la sede legale;
- copia di tutti i regolamenti interni eventualmente approvati;
- copia di eventuali autorizzazioni amministrative rilasciate e/o segnalazioni presentate all’autorità pubblica, per l’esercizio delle attività;
- laddove l’organizzazione impieghi personale dipendente copia del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità;
- laddove ricorra il caso, copia della documentazione indicata all’articolo 10, comma 5.
3. La domanda è altresì corredata da dichiarazione di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, con indicazione del numero di Repertorio, la cui sussistenza costituisce condizione per l’ammissione dell’organizzazione di volontariato richiedente ad Anpas e per il mantenimento della qualità di Associata, ai sensi di legge. La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica se l’organizzazione di volontariato sia o meno in possesso personalità giuridica.
4. La trasmissione della documentazione deve avvenire esclusivamente in formato digitale, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero – ove il servizio sia reso disponibile – tramite sezione dedicata della piattaforma Anpas.
5. Ai fini dell’ammissione e precedentemente alla medesima l’organizzazione condivide con tutti i soci lo Statuto e i regolamenti di Anpas e del Comitato d’afferenza, incluso il Codice Etico “Essere Anpas”, in tutte le sue parti (carta di identità, codice di condotta, questionario di autovalutazione), assicurando – altresì – la corretta informazione di tutti i soci in relazione all’ordinamento interno di Anpas.
6. L’assemblea di cui al comma 2, lettera d), deve essere convocata alla presenza di un rappresentante di Anpas. A tal fine la data di convocazione è concordata con il Comitato competente.
Articolo 12
AMMISSIONI DI NUOVE ASSOCIATE. PROCEDURA
1. Il Comitato competente, entro il termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei, verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda. A tal fine il Comitato può acquisire le informazioni presenti sulla banca dati del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in altre banche dati pubbliche.
2. All’esito dell’istruttoria il Comitato trasmette il fascicolo, comprensivo della domanda di ammissione e di tutti i documenti previsti dall’articolo 11, nonché delle eventuali integrazioni richieste, alla Direzione Nazionale con parere motivato.
3. La Direzione Nazionale, avvalendosi degli uffici di Anpas, esamina la documentazione ricevuta, può richiedere eventuali chiarimenti al Comitato, ovvero direttamente all’organizzazione di volontariato interessata, e presenta proposta motivata di ammissione o rigetto della domanda al Consiglio Nazionale.
4. La Direzione Nazionale deve formulare al Consiglio Nazionale la proposta di cui al comma 3 entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte del Comitato competente. Tale termine è interrotto laddove la Direzione Nazionale richieda chiarimenti o integrazioni documentali e ricomincia a decorrere, per l’intero, dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti. Il Consiglio Nazionale si pronuncia sulla proposta nel corso della prima seduta utile.
5. In caso di superamento del termine stabilito per la conclusione dell’istruttoria, la Direzione Nazionale assegna al Comitato competente un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l’espressione del parere e, in mancanza, provvede d’ufficio al completamento dell’istruttoria e alla presentazione della proposta al Consiglio Nazionale, entro i successivi centoventi giorni.
6. Il Comitato può trasmettere alla Direzione nazionale la domanda di ammissione con parere motivato, non appena effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, in deroga al termine di cui all’articolo 9, quando, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) la costituzione dell’organizzazione di volontariato che richiede l’ammissione ad Anpas sia stata promossa dal Comitato competente per territorio, ovvero, dal Consiglio Nazionale;
b) l’organizzazione di volontariato che richiede l’ammissione all’Anpas derivi, tramite scissione o altre operazioni di carattere straordinario, da precedente sezione operativa di un’Associata, la cui costituzione in associazione autonoma sia avvenuta, previo parere favorevole del Comitato competente, ovvero del Consiglio Nazionale per i territori in cui non è presente un Comitato.
7. Il Consiglio Nazionale può deliberare, su proposta della Direzione Nazionale, l’ammissione di un’organizzazione di volontariato ad Anpas sotto condizione che l’Assemblea associativa modifichi lo statuto per allinearlo allo statuto tipo delle pubbliche assistenze. È comunque necessario che lo statuto possieda già le caratteristiche previste dalla normativa per le organizzazioni di volontariato e che l’organizzazione richiedente abbia già ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati e comunque non oltre i 6 mesi dalla delibera di ammissione, la Direzione Nazionale propone senza ritardo Consiglio Nazionale l’esclusione dell’Associata. Il Consiglio Nazionale deve pronunciarsi nel corso della prima seduta utile.
Articolo 13
Ammissione di NUOVE ASSOCIATE in assenza di Comitati Regionali o Interregionali
1. Ove l’organizzazione di volontariato che intende aderire ad Anpas abbia la propria sede in una Regione in cui non sia costituito Comitato, la domanda con i relativi documenti è inviata alla Direzione Nazionale. Quest’ultima può provvedere direttamente all’istruttoria prevista dagli articoli 11 e 12, ovvero incaricare di tale istruttoria un Comitato territorialmente prossimo, il quale provvede agli adempimenti di cui all’articolo precedente quale Comitato competente.
2. In attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, nel caso in cui tale iniziativa sia coerente con gli interessi del movimento e delle sue associate, anche in termini di capillarità del presidio territoriale, la Direzione Nazionale può promuovere direttamente la costituzione di organizzazioni di volontariato nel caso in cui (a) sul territorio interessato non siano presenti Associate all’Anpas, ovvero (b) le costituende organizzazioni di volontariato siano qualificate dalla Direzione Nazionale come struttura di interesse nazionale. All’istruttoria di cui agli articoli 11 e 12 si provvede, ai sensi del comma precedente, in deroga al termine di cui all’articolo 9.
Articolo 14
AFFILIATE
1. Possono aderire ad Anpas, quali affiliate (di seguito le “Affiliate”), le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 1, dello Statuto che abbiano condiviso con i propri organismi il Codice Etico “Essere Anpas”.
2. Per essere affiliate ad Anpas, le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti da almeno un anno, salvo che sia dimostrato che esse traggono origine da Associate di Anpas ovvero negli altri casi di deroga al requisito temporale previsti per le Associate all’art.12 del presente Regolamento.
3. Le organizzazioni – che svolgono attività di rilevanza nazionale o internazionale – vengono ammesse ad Anpas come Affiliate con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale.
4. Se l’organizzazione svolge attività di rilevanza regionale o locale la domanda di ammissione è trasmessa alla Direzione Nazionale tramite il Comitato competente per territorio, corredata da parere motivato di quest’ultimo.
5. Alla domanda di adesione come Affiliata devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
b) relazione sulla attività dell’organizzazione;
c) certificato di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore;
d) composizione degli organi statutari;
e) copia del verbale con il quale l’organo competente ha deliberato la domanda di adesione quale Affiliata;
f) questionario su risorse umane, strumenti e mezzi predisposto da Anpas.
6. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 del presente Regolamento.
7. Le Affiliate corrispondono ad Anpas una quota di adesione determinata annualmente dal Consiglio Nazionale.
8. Le Affiliate partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto:
a) all’Assemblea Nazionale;
b) al Congresso Nazionale;
c) alle Assemblee dei Comitati sul cui territorio esse svolgono la propria attività.
8-bis. Fermo il diritto di cui al comma 8, le Affiliate non sono computate ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi degli organi associativi cui partecipano.
9. La perdita della qualità di Affiliata è regolata dalle norme che disciplinano la perdita di qualità di Associata, in quanto compatibili.
Articolo 15
ULTERIORI Doveri delle Associate
1. Nel rispetto dei doveri indicati all’articolo 11 dello Statuto, le Associate:
a) partecipano attivamente alle iniziative organizzate da Anpas e dai suoi organi territoriali; cooperano proficuamente con Anpas e con i suoi organi territoriali, oltreché con le altre Associate, nella realizzazione di tutte le attività, anche di interesse generale, promosse da Anpas medesima, ivi incluse le attività svolte in qualità di Rete Associativa Nazionale, rispettando le prescrizioni impartite dagli organi competenti;
b) comunicano al Presidente Nazionale ed al Comitato competente le iniziative e le manifestazioni organizzate di particolare rilievo, al fine di favorire la condivisione delle informazioni e di consentire la più ampia partecipazione di Anpas e delle altre Associate, nell’interesse del movimento;
c)adottano e mantengono una condotta coerente con i principi e gli obiettivi di Anpas, con i valori cui l’attività volontaria si ispira e più in generale, con la propria appartenenza al movimento, astenendosi da attività e/o iniziative che possano(i)confliggere o interferire con (ovvero danneggiare o compromettere) le attività di Anpas, intraprese nell’interesse comune delle Associate, democraticamente determinato dagli organi competenti e(ii)compromettere, danneggiare o impedire le attività e le iniziative di un’altra Associata;
d)riconoscono, rispettano e tutelano il ruolo di rappresentanza istituzionale svolto da Anpas e dai suoi organi territoriali, nell’interesse comune delle Associate e nei confronti delle istituzioni internazionali, nazionali e locali, astenendosi dall’adottare iniziative che possano comprometterne o limitarne l’efficacia, ovvero compromettere o arrecare danno ai legittimi interessi di un’altra Associata. Allo scopo, ferma l’autonoma e libera determinazione di ciascuna Associata, le Associate danno corretta informazione al Comitato competente, ovvero, in mancanza, alla Direzione Nazionale, delle iniziative intraprese nei confronti delle istituzioni locali, nell’interesse di una o più Associate;
e)si conformano e fanno in modo che i propri soci si conformino(i)alle disposizioni di legge e di regolamento per tempo applicabili alle organizzazioni di volontariato e all’esecuzione delle attività di interesse generale e/o di attività diverse, ivi incluse le disposizioni inerenti l’assicurazione obbligatoria del personale volontario;(ii)alle disposizioni previste dagli accordi e dalle convenzioni conclusi dall’Anpas o dai suoi organi territoriali – con controparti pubbliche o private – per lo svolgimento di attività di interesse generale e/o di attività diverse;(iii)ai regolamenti e alle disposizioni operative adottati dagli organi associativi dell’Anpas e da quelli dei Comitati, in relazione allo svolgimento di attività di interesse generale e/o di attività diverse;(iv)a tutte le disposizioni applicabili alle attività di Servizio Civile Universale;
f)fanno corretto utilizzo dei loghi e degli emblemi di Anpas e, più in generale, applicano le disposizioni di regolamento relative all’immagine comune delle Associate e del movimento. In particolare:(i)utilizzano, per i mezzi associativi, una livrea conforme alle linee guida adottate da Anpas e(ii)fanno in modo che tutto il personale, volontario o dipendente, indossi sempre – nello svolgimento delle attività associative – una divisa conforme, per colori, foggia e caratteristiche, alle linee guida adottate da Anpas;
g)Applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Anpas, ove disponibile in ragione della qualifica di inquadramento, e rispettano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di lavoro e previdenza;
h) comunicano alla Direzione Nazionale ed al Comitato competente, le modifiche delle cariche associative e le variazioni di struttura ed organizzazione, con relativa documentazione. Comunicano altresì, entro 60 giorni dalla variazione, le eventuali modifiche statutarie;
i) comunicano annualmente ad Anpas, entro il termine determinato, volta per volta, dalla Direzione Nazionale, con un preavviso di almeno sessanta giorni, il numero e il nominativo dei soci sostenitori e volontari iscritti negli appositi registri (opportunamente informati), trasmettendo i relativi elenchi per via telematica tramite la sezione dedicata della piattaforma informatica Anpas o – in caso di malfunzionamento – tramite posta elettronica, nel rispetto delle disposizioni relative alla salvaguardia dei dati personali. Per ciascuno dei propri soci le Associate comunicano i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, recapito telefonico mobile, codice fiscale;
j) trasmettono alla Direzione Nazionale e al Comitato competente, tramite la sezione dedicata della piattaforma informatica Anpas o – in caso di malfunzionamento – tramite posta elettronica, il Bilancio consuntivo e preventivo, ivi incluse le relazioni allegate e, qualora rientrino nei parametri di cui all’articolo 14 del CTS, il Bilancio sociale, entro trenta giorni dall’approvazione;
k) ferme le disposizioni di cui all’articolo 10 del presente Regolamento in materia di adesione a enti interassociativi, comunicano la costituzione o l’adesione a qualsivoglia ente, costituito in Italia o all’estero, in forma societaria, associativa, consortile, fondativa ovvero, in ogni caso, nelle altre forme consentite dall’ordinamento nazionale applicabile, al fine di consentire ad Anpas di verificarne la compatibilità con l’appartenenza ad Anpas. Alla comunicazione e alla valutazione di compatibilità si applica l’articolo 10, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
l) mettono e mantengono a disposizione di tutti i soci lo statuto e i regolamenti di Anpas e del Comitato d’afferenza, ivi incluso il Codice Etico “Essere Anpas”, in tutte le sue parti (carta di identità, codice di condotta, questionario di autovalutazione) e provvedono a sottoscriverne il patto di corresponsabilità con Anpas e il Comitato competente, in occasione di ogni rinnovo degli organismi associativi, assicurando – altresì – la corretta informazione di tutti i soci in relazione all’ordinamento interno di Anpas.
m) promuovono il senso di appartenenza ad Anpas tra i propri soci, assicurando la partecipazione di ogni socio volontario al corso di formazione “Essere Anpas” e alle attività formative necessarie, approvate dal Consiglio Nazionale;
n) assicurano la corretta formazione dei dirigenti associativi e la partecipazione di questi alle attività formative necessarie, approvate dal Consiglio Nazionale;
o) individuano, tra i componenti dell’organo amministrativo ovvero tra i soci volontari, previa deliberazione dell’organo amministrativo, il responsabile associativo per l’integrazione e il collegamento con Anpas il quale, prendendo parte al percorso formativo “Essere Raccordo”, agevoli il collegamento comunicativo e organizzativo tra l’Associazione, Anpas e le sue strutture territoriali;
2. Nel caso in cui le Associate intendano costituire una sezione operativa o promuovere la costituzione di una nuova associazione, devono acquisire il parere vincolante del Comitato competente, ove presente, ovvero della Direzione Nazionale, in caso di assenza. Il parere del Comitato è reso previa consultazione delle Associate presenti sul territorio interessato e degli organismi provinciali o di zona, ove costituiti, e tiene conto (i) delle effettive necessità e dei bisogni del territorio di riferimento cui l’apertura intenda rispondere e (ii) della necessità di non ledere gli interessi di altre associate o del movimento nel suo complesso.
3. Anpas, quale Rete Associativa Nazionale, esercita nei confronti delle Associate, attività di controllo e monitoraggio in relazione al possesso e al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché agli altri requisiti indicati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato in attuazione dell’articolo 96 CTS. Ai fini dell’esercizio di tali poteri, il quale costituisce attività di pubblico servizio, il Consiglio Nazionale può approvare apposito regolamento esecutivo.
4. Anpas, inoltre, anche per il tramite dei Comitati, esercita attività di monitoraggio nei confronti delle Associate, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, in relazione:
a)al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Anpas per l’adesione;
b)al puntuale rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, dei doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, dal Codice Etico “Essere Anpas”, e dagli altri regolamenti di Anpas;
c)all’operatività e al corretto e continuo svolgimento di attività di interesse generale e/o di attività diverse.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, ogni Associata ha il dovere (i) di fornire ad Anpas e al personale da quest’ultima incaricato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, tutti i documenti e le informazioni richieste e, in particolare, di rendere disponibile, in ogni momento la documentazione di cui all’articolo 11; (ii) di consentire, presso le proprie sedi, la visita di personale incaricato da Anpas.
6. All’esito dell’attività di monitoraggio e controllo, fermi i poteri previsti dalla legge per le finalità di cui agli articoli 41, comma 3, e 96 CTS, Anpas può adottare, per il tramite dei Comitati, i provvedimenti di cui all’articolo 13 dello Statuto.
7. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, numero 8, dello Statuto, l’ostacolo o l’impedimento alle attività di cui ai commi 3 e 4 costituisce grave violazione dei doveri delle Associate, dello Statuto e del Regolamento, oltreché dei principi di lealtà e trasparenza che ispirano l’attività di Anpas.
Articolo 16
Versamento quota associativa e QUOTE TESSERAMENTO
1. In attuazione dell’articolo 11 dello statuto nazionale, ciascun’Associata corrisponde al Comitato competente, quale mandatario all’incasso di Anpas, ai sensi dell’articolo 1703 del Codice Civile, la quota associativa annuale, determinata dal Consiglio Nazionale. Il pagamento eseguito dall’Associata nei confronti del Comitato estingue l’obbligazione nei confronti di Anpas. Laddove non sia costituito un Comitato, le Associate corrispondono la quota associativa annuale direttamente ad Anpas.
2. Ciascun Comitato mandatario è tenuto a comunicare ad Anpas, con cadenza mensile, a far data dal termine di pagamento determinato dal Consiglio Nazionale l’ammontare delle quote associative riscosse con indicazione delle Associate che le hanno corrisposte. Le quote associative riscosse devono essere trasferite ad Anpas entro e non oltre il termine ultimo determinato dal Consiglio Nazionale.
3. Laddove il Comitato corrisponda ad Anpas la quota associativa annuale per conto di un’Associata, la quale non l’abbia però corrisposta al Comitato medesimo, il Comitato è surrogato nei diritti di credito di Anpas verso l’Associata inadempiente.
4. Ciascun Comitato può prevedere, in aggiunta alla quota associativa annuale dovuta all’Anpas, quote o altri contributi associativi, di livello regionale o interregionale, determinandone l’ammontare, le modalità e i termini di pagamento da parte delle Associate. È facoltà di ciascun Comitato prevedere che il pagamento della quota associativa annuale dovuta all’Anpas e delle quote o altri contributi associativi dovuti al Comitato medesimo, da parte delle Associate, avvenga con modalità contestuali, anche in unica soluzione, ferme restando le differenti titolarità dei relativi crediti.
5. I Comitati hanno l’obbligo di comunicare all’Anpas per ciascuna annualità, entro il 30 giugno, l’ammontare delle quote e degli altri contributi associativi, di livello regionale o interregionale, richiesti alle Associate e i relativi criteri di computo. I Comitati sono tenuti, inoltre, ad indicare con chiarezza e separatamente a tutte le Associate l’ammontare della quota associativa annuale riscossa per conto di Anpas e delle quote e contributi riscossi in proprio. I Comitati comunicano, altresì, ad Anpas, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine relativo a pagamenti loro dovuti, le Associate rimaste inadempienti, anche laddove essi intendano esercitare la facoltà prevista al comma 3. I Comitati comunicano ad Anpas, con cadenza almeno trimestrale, eventuali aggiornamenti rispetto alla posizione delle Associate inadempienti.
6. L’importo dei contributi di tesseramento dovuti dalle Associate a norma dell’articolo 8 dello Statuto e dell’articolo 7 del presente Regolamento, è corrisposto direttamente ad Anpas, entro i termini determinati dal Consiglio Nazionale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In difetto si applicano gli articoli 24, terzo comma, e 27, quinto comma del presente Regolamento.
7. Il Consiglio Nazionale può prevedere che le modalità di riscossione della quota associativa nazionale annuale, di cui al presente articolo, si applichino anche ad altri contributi, dovuti dalle Associate.
Articolo 17
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATA PER ESCLUSIONE E MOROSITA’
1. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 12 dello Statuto per l’esclusione di un’Associata, il Comitato competente, esperita la procedura di cui all’articolo 13 dello Statuto, trasmette gli atti alla Direzione Nazionale, proponendo l’esclusione dell’Associata. In caso di assenza o inerzia del Comitato la Direzione Nazionale può provvedere d’ufficio.
2. La Direzione Nazionale può disporre la sospensione cautelare dell’Associata e, in ogni caso, fissa un termine per la presentazione di una memoria difensiva. Scaduto il termine la proposta viene portata all’esame del Consiglio Nazionale.
3. Nel caso in cui i gravi motivi, di cui all’articolo 12 dello Statuto, vengano contestati in un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, la Direzione Nazionale può disporre d’ufficio la sospensione cautelare dell’Associata ed avviare il procedimento di esclusione, anche in assenza di proposta del Comitato competente, previo invito a provvedere.
4. In caso di morosità dell’Associata nel versamento della quota associativa o di altri contributi dovuti ad Anpas o al Comitato d’afferenza, il Comitato trasmette alla Direzione Nazionale propria delibera consiliare con la quale propone la perdita della qualità di Associata per morosità. Entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento di predetta comunicazione il Presidente Nazionale diffida l’Associata interessata ad adempiere, assegnando alla medesima un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Direzione Nazionale propone, senza ritardo, al Consiglio Nazionale l’esclusione dell’Associata.
5. Per le Associate morose non appartenenti a un Comitato alla diffida di cui al comma precedente provvede d’ufficio il Presidente Nazionale.
6. A seguito della perdita della qualità di associata ad Anpas per esclusione o morosità il recupero dei crediti spettanti ad Anpas è competenza della Direzione Nazionale. Resta, invece, in capo ai Comitati il recupero dei crediti spettanti a questi ultimi.
7. Si considerano morose anche le Associate per le quali il Comitato competente abbia corrisposto ad Anpas l’ammontare delle quote o di altri contributi dovuti, senza averne ricevuto il pagamento dall’Associata.
8. Qualora la morosità relativa alle quote o ad altri contributi dovuti ad Anpas o al Comitato si protragga per oltre ventiquattro mesi, in assenza di deliberazione consiliare del Comitato competente, il Presidente Nazionale provvede d’ufficio alla diffida di cui al comma 4 e la Direzione Nazionale può proporre, in caso di inadempimento, l’esclusione dell’Associata morosa.
9. Nel caso previsto dall’articolo 16, comma 3, la titolarità del credito e la relativa azione di recupero spettano al Comitato che ha anticipato il pagamento.
Articolo 18
Comunicazione delle deliberazioni di perdita della qualità di ASSOCIATA per morosità ED ESCLUSIONE
Delle deliberazioni di perdita della qualità di Associata per recesso, morosità, cessazione o esclusione viene data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro quindici giorni dall’adozione, all’organizzazione interessata, al Comitato competente e al RUNTS. Con la comunicazione l’organizzazione di volontariato è diffidata a non fare più uso del simbolo, dei loghi, delle livree e di ogni altro segno distintivo riconducibile ad Anpas.
Articolo 19
Perdita della qualità di ASSOCIATA per recesso
1. Delle deliberazioni di presa d’atto del recesso da Anpas di una organizzazione di volontariato è data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro quindici giorni dall’adozione, all’organizzazione interessata, al Comitato competente e al RUNTS. Con la comunicazione l’organizzazione di volontariato è diffidata a non fare più uso del simbolo, dei loghi, delle livree e di ogni altro segno distintivo riconducibile ad Anpas.
2. La dichiarazione di recesso non ha effetto nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento di perdita della qualità di Associata per morosità o esclusione.
Articolo 20
Perdita della qualità di ASSOCIATA per cessata attività e per scioglimento
1. Qualora un Comitato accerti che un’Associata abbia cessato l’attività statutaria per un periodo superiore ad un anno, oppure che sia stata formalmente sciolta, presentano proposta documentata alla Direzione Nazionale che la sottopone al Consiglio Nazionale il quale delibera la perdita della qualità di Associata.
2. Di tale provvedimento è data immediata comunicazione al Comitato competente e, ove ancora formalmente costituita, all’organizzazione di volontariato interessata e al RUNTS.
Articolo 21
Ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri
1. Contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di associata, l’Associata può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, pena l’inammissibilità del ricorso. Fa fede la data di spedizione.
2. Il ricorso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede di Anpas.
Articolo 21-bis
EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PERDITA DELLA QUALITà di associata e del recesso per i comitati regionali o interregionali
1. I provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di Associata sono efficaci anche nei confronti dei Comitati. Questi ultimi adottano i provvedimenti esecutivi necessari entro e non oltre trenta giorni dalla notizia dell’avvenuta deliberazione da parte del Consiglio Nazionale.
2. Il recesso notificato dall’Associata ad Anpas e accertato dal Consiglio Nazionale è efficace anche nei confronti dei Comitati. Questi ultimi adottano i provvedimenti esecutivi necessari entro e non oltre trenta giorni dalla notizia dell’avvenuta presa d’atto da parte del Consiglio Nazionale.
3. I provvedimenti del Collegio Nazionale dei probiviri, assunti a norma dell’articolo precedente, sono efficaci anche nei confronti dei Comitati. Questi ultimi adottano i provvedimenti esecutivi necessari entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti medesimi.
Articolo 22
PATRIMONIO
1. La Direzione Nazionale svolge tutte le attività inerenti alla gestione e all’amministrazione del patrimonio di Anpas, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto. Il Consiglio Nazionale delibera l’accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuati a favore di Anpas. Il Consiglio Nazionale delibera, altresì, l’alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà di Anpas.
2. L’archivio e tutto il patrimonio documentale di Anpas sono inalienabili.
Articolo 23
Archivio STORICO
1. Il patrimonio documentario e archivistico di Anpas costituisce parte integrante del patrimonio storico e culturale dell’associazione, la quale lo tutela e lo valorizza, in conformità alla “Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante” rilasciata con provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 1° luglio 2009, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Esso è fonte fondamentale e inalienabile della storia e cultura di Anpas, nonché rappresentazione della sua memoria complessiva.
2. La tutela di tale patrimonio è organizzata nell’interesse di Anpas e della comunità delle pubbliche assistenze che rappresenta al fine di garantire:
- la tutela e l’integrità dell’archivio attraverso corrette pratiche amministrative;
- la costante accessibilità e intelligibilità dei documenti d’archivio, favorendo e incentivando la ricerca e la divulgazione storica, coerentemente con i principi archivistici e di tutela degli interessi legittimi delle persone citate nei documenti conservati nella sezione Storica;
- la valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico per la promozione della cultura della solidarietà, anche attraverso azioni di promozione dei patrimoni culturali delle Associate.
3. Al fine di garantire il patrimonio archivistico storico del futuro, Anpas vigila sugli archivi di deposito e correnti, cartacei o digitali, definendo i criteri relativi alla creazione, gestione e conservazione degli archivi con particolare riguardo alla predisposizione di standard e metodologie condivise e il più possibile uniformi per l’introduzione di un sistema informatico di gestione documentale che garantisca i necessari requisiti di sicurezza, integrità ed autenticità dei dati conservati negli archivi informatici e trasmessi per via telematica.
Articolo 23
ESAME DEI LIBRI SOCIALI
1. Ogni associata ha diritto di esaminare i libri sociali di Anpas, facendone richiesta scritta, inoltrata tramite posta elettronica certificata, al Presidente Nazionale a firma del legale rappresentante. La Direzione Nazionale provvede sull’istanza entro trenta giorni, adottando le misure necessarie alla tutela dei dati delle persone fisiche, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
2. La richiesta deve indicare, con precisione, i documenti o i verbali di interesse, di cui è richiesto l’esame, e i libri sociali in cui essi sono contenuti.
3. Con il provvedimento che concede l’accesso, a norma del comma 1, la Direzione Nazionale indica all’Associata che ne ha fatto richiesta le date e gli orari nei quali il legale rappresentante o altra persona delegata potranno prendere visione dei documenti o dei verbali richiesti, presso la sede di Anpas.
4. L’associata ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti e dei verbali richiesti, anche mediante invio in formato digitale tramite PEC. In caso di estrazione di copia o invio telematico, Anpas procederà all’oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità della richiesta, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla riservatezza, obbligandosi a non divulgare i dati acquisiti e a utilizzarli esclusivamente per l’esercizio dei diritti associativi.
Articolo 24
Partecipazione al Congresso Nazionale
1. Ogni Associata nomina un delegato, con atto sottoscritto dal legale rappresentante. La nomina è richiesta anche laddove il delegato sia il legale rappresentante.
2. Il delegato deve essere socio di un’Associata. Il medesimo socio non può essere delegato da più di un’Associata.
3. Non possono nominare delegati le Associate sospese ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 17 del presente Regolamento o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti dalla diffida e comunque prima dello svolgimento del Congresso Nazionale.
4. Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’articolo 8 dello Statuto per l’anno precedente. Le Associate ammesse nell’anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.
5. Le Assemblee Regionali e Interregionali nominano, in prossimità del Congresso Nazionale, i propri delegati, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto.
6. I nominativi dei delegati completi di dati anagrafici vanno comunicati al Presidente Nazionale entro 10 giorni dal Congresso e comunque entro l’orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri di cui all’articolo 26 del presente Regolamento.
7. L’eventuale sostituzione di un delegato per impossibilità a partecipare deve avvenire con la nomina di altro delegato entro il termine di cui al comma precedente.
8. I Componenti del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale non possono partecipare al voto nel caso in cui il Congresso sia chiamato a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
Articolo 25
Convocazione del Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale con comunicazione inviata alle Associate e ai Comitati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 90 giorni prima dalla data fissata. La comunicazione è pubblicata sul sito internet istituzionale di Anpas.
2. In caso di convocazione su richiesta dei Comitati, la richiesta deve pervenire con unica comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, sottoscritta dai Presidenti di tali Comitati, la quale deve recare, in allegato, copia di ciascuna delle deliberazioni dei Consigli Regionali, relative alla richiesta. Il Consiglio Nazionale prende atto prontamente della richiesta di convocazione e delibera la data del Congresso Nazionale entro e non oltre quattro mesi.
3. La convocazione deve riportare: la sede, la data, l’ora di inizio dei lavori, l’ordine del giorno, il numero dei componenti degli organismi nazionali da eleggere, le modalità di presentazione delle candidature e l’orario al quale la Commissione Verifica Poteri inizierà e concluderà i propri lavori, come determinato dalla Direzione Nazionale.
4. Il Presidente Nazionale comunica, inoltre, ai Comitati il numero dei delegati spettanti in base all’art. 16 dello Statuto.
Articolo 26
Svolgimento del Congresso Nazionale
1. All’inizio dei propri lavori il Congresso Nazionale elegge tra i delegati:
a) il presidente, due vicepresidenti ed un segretario;
b) la Commissione Elettorale;
c) gli scrutatori per le votazioni palesi;
d) la Commissione Scrutatori per le votazioni segrete;
e) le eventuali altre commissioni utili per il buon andamento dei lavori congressuali.
2. Il Congresso Nazionale, in apertura dei propri lavori, approva inoltre:
a) il regolamento per lo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione agli organismi nazionali, su proposta del Consiglio Nazionale;
b) l’ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda, su proposta della Direzione Nazionale.
3. Il Congresso Nazionale ratifica l’orario di chiusura dei lavori della Commissione Verifica Poteri, come stabilito dalla Direzione Nazionale.
4. Le riunioni del Congresso Nazionale sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dare la parola a chi, tra non soci delle Associate o delle Affiliate, ne faccia motivata richiesta.
Articolo 27
COMMISSIONE VERIFICA POTERI
1. Per la partecipazione al Congresso Nazionale i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri, nominata dalla Direzione Nazionale, che si insedia prima dell’inizio dei lavori congressuali nell’orario stabilito dalla Direzione Nazionale e nomina nel proprio seno il presidente e il segretario.
2. La Commissione Verifica Poteri conclude i propri lavori entro l’orario di chiusura stabilito dalla Direzione Nazionale e ratificato dal Congresso Nazionale
3. La Commissione Verifica Poteri riceve dalla Segreteria Anpas l’elenco dei delegati nominati dalle Associate e dalle Assemblee Regionali e Interregionali e trasmessi al Presidente Nazionale. Il termine ultimo entro il quale i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica dei Poteri è quello di chiusura dei lavori della Commissione medesima.
4. La Commissione Verifica Poteri riceve inoltre dalla Segreteria Anpas le tessere di delegato numerate progressivamente ed un pari numero di certificati elettorali.
5. La Commissione Verifica Poteri rifiuterà l’accreditamento ai delegati nominati dalle Associate che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 24, terzo e quarto comma. All’uopo la Commissione riceverà dalla Direzione Nazionale un elenco contenente l’indicazione delle Associate non in regola.
6. Ciascun delegato presenta alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega ed un documento di riconoscimento e riceve da questa una tessera di delegato numerata da utilizzare nelle operazioni congressuali di voto palese. Riceve altresì il certificato elettorale (riportante il nominativo del delegato) che sarà utilizzato per le operazioni di voto segreto al seggio. La tessera di delegato ed il certificato elettorale devono riportare lo stesso numero.
7. La Commissione Verifica Poteri adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. Al termine dei lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale da consegnare alla presidenza del Congresso Nazionale.
Articolo 28
Commissione elettorale
1. La Commissione Elettorale – eletta dal Congresso Nazionale fra i delegati – si insedia durante lavori congressuali in tempo utile per predisporre le liste ai fini delle votazioni per il rinnovo degli organismi nazionali. La Commissione Elettorale nomina nel proprio seno un presidente ed un segretario.
2. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali.
3. La Commissione Elettorale riceve dal Presidente Nazionale le candidature per l’elezione degli organi nazionali, verifica l’eleggibilità dei candidati, il possesso dei requisiti previsti dal CTS, dallo Statuto e dal presente Regolamento e predispone le liste.
4. La Commissione Elettorale adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti
5. La Commissione Elettorale al termine dei lavori redige un verbale da consegnare alla presidenza del Congresso Nazionale, contenente le liste dei candidati che vengono consegnate anche alla Commissione Scrutatori per le votazioni segrete.
6. La Commissione Elettorale dirime le eventuali controversie interpretative che insorgono durante le operazioni elettorali
Articolo 29
SCRUTATORI PER LE VOTAZIONI PALESI
1. Gli scrutatori per le votazioni palesi sono eletti dal Congresso Nazionale all’inizio dei lavori fra i delegati. Non possono essere eletti scrutatori i candidati alle cariche nazionali.
2. Gli scrutatori procedono al controllo delle votazioni palesi contando, se necessario, il numero dei delegati favorevoli, contrari ed astenuti e riportando il risultato alla presidenza del Congresso ai fini della stesura del verbale, oppure, nei casi indicati dall’articolo 30, in conformità al predetto articolo.
Articolo 30
COMMISSIONE SCRUTATORI – VOTAZIONI SEGRETE PER SCHEDA
1. La Commissione Scrutatori per le votazioni segrete è eletta all’inizio dei lavori dal Congresso Nazionale fra i delegati in numero minimo di tre. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali.
2. La Commissione nomina fra i componenti un presidente ed un segretario per la redazione del verbale di scrutinio.
3. La Commissione Scrutatori riceve dalla Commissione Elettorale le liste dei candidati per gli organismi nazionali e predispone il materiale per le operazioni di voto.
4. La Commissione Scrutatori riceve dalla Commissione Verifica Poteri l’elenco nominativo dei delegati aventi diritto al voto sia in ordine alfabetico che diviso per Comitati d’afferenza o per regioni, ove sia assente un Comitato.
5. L’orario di apertura e chiusura delle votazioni viene stabilito dal Congresso Nazionale che delibera altresì il Regolamento per le votazioni.
6. I delegati aventi diritto al voto devono presentare alla Commissione Scrutatori il certificato elettorale ed un documento di riconoscimento.
7. Alla fine delle operazioni di voto la Commissione redige il verbale di scrutinio contenente le graduatorie che viene consegnato alla presidenza del Congresso. Le schede elettorali vengono depositate in un contenitore sigillato con la firma del presidente della Commissione Scrutatori, vengono conservate nell’archivio di Anpas almeno fino ad esaurimento del mandato e successivamente per i tempi previsti dal massimario di scarto dell’Archivio di Anpas.
8. Il Presidente del Congresso provvede alla proclamazione degli eletti, ivi compresi i consiglieri nazionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e Interregionali.
Articolo 31
QuoruM E Validità delle deliberazioni del Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto per appello nominale, a discrezione del Presidente del Congresso o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati.
2. Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone, il Congresso Nazionale adotta il voto segreto per scheda.
3. Dei lavori del Congresso Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 32
Candidature per l’elezione degli Organi Nazionali
1. Per l’elezione degli Organi Nazionali in sede di Congresso Nazionale i Comitati, secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello Statuto, presentano candidature complete di dati anagrafici e delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di ineleggibilità, inoltrandole per iscritto al Presidente Nazionale almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso Nazionale, nei seguenti termini:
- per l’elezione del Consiglio Nazionale fino ai tre decimi dei Consiglieri da eleggere;
- per l’elezione dell’Organo di Controllo e del Collegio Nazionale dei Probiviri fino a due candidature.
2. I candidati all’Organo di Controllo certificano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 2397 del Codice Civile e la insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
Articolo 33
Elezione degli Organi Nazionali
1. I delegati al Congresso Nazionale esprimono il voto per l’elezione degli Organi Nazionali secondo le seguenti modalità:
a) per il Consiglio Nazionale, con preferenze limitate a un terzo dei componenti da eleggere;
b) per l’Organo di Controllo e per il Collegio Nazionale dei Probiviri con preferenze limitate a due.
2. Sono eletti nel Consiglio Nazionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili. Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.
3. Sono eletti membri effettivi dell’Organo di Controllo i primi tre della graduatoria, mentre il quarto ed il quinto di detta graduatoria risultano eletti membri supplenti.
4. Sono eletti membri del Collegio Nazionale dei Probiviri i primi cinque della relativa graduatoria.
5. Per l’elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.
6. In caso di vacanza comunque determinatasi di uno o più posti delle cariche sociali nazionali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.
Articolo 34
Modalità di espressione del voto
1. Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell’elezione per la quale è utilizzata e l’elenco delle candidature in ordine alfabetico.
2. L’espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda.
3. L’organizzazione del seggio elettorale deve garantire spazi per l’espressione e la segretezza del voto.
4. Qualora lo ritenga opportuno, il Congresso Nazionale può deliberare il ricorso a modalità diverse di espressione del voto, anche con l’ausilio di dispositivi elettronici ovvero informatici, ferma la necessità di assicurare la segretezza del voto medesimo, ove questa sia prevista.
Articolo 35
Consiglieri Nazionali eletti dalle Assemblee Regionali
I nominativi dei componenti del Consiglio Nazionale eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e Interregionali prima dello svolgimento del Congresso Nazionale ed i loro dati anagrafici sono comunicati al Presidente Nazionale entro 5 giorni dalla data prevista per l’inizio del Congresso.
Articolo 36
DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI
1. Le dimissioni dei Consiglieri Nazionali e dei componenti dell’Organo di Controllo e del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono comunicate al Presidente Nazionale il quale ne dà immediata comunicazione a tutti gli Organismi nazionali e ai Comitati. La presa d’atto delle dimissioni è posta all’ordine del giorno nella prima riunione utile dell’organismo di appartenenza.
2. Le dimissioni dei componenti della Direzione Nazionale e dei Vicepresidenti, vengono immediatamente comunicate a tutti gli Organismi nazionali e ai Comitati. La presa d’atto delle dimissioni viene messa all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Nazionale che provvede, ove possibile, alla sostituzione del componente dimissionario.
3. Le dimissioni del Presidente Nazionale comportano la decadenza di tutta la Direzione Nazionale. Vengono immediatamente comunicate a tutti gli Organismi nazionali ed ai Comitati e portate all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale che provvede a nuova elezione.
4. Le dimissioni sono efficaci, a seconda del caso, al momento della presa d’atto dell’organo di appartenenza ovvero dell’organo che lo ha eletto.
Articolo 37
Assemblea Nazionale: CONVOCAZIONE e svolgimento
1. Per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale si applicano, ove siano compatibili, le norme previste dal presente regolamento per il Congresso Nazionale.
2. L’Assemblea è convocata con PEC e pubblicazione sul sito web ANPAS almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.
3. I nominativi dei delegati devono essere comunicati al Presidente Nazionale almeno 3 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
4. Non possono nominare delegati le Associate che siano nelle condizioni dell’art. 24 terzo comma del presente Regolamento.
5. Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8 Statuto per l’anno precedente. Le associazioni ammesse nell’anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.
6. All’inizio dei propri lavori l’Assemblea nazionale elegge tra i delegati:
a) il presidente ed un segretario;
b) gli scrutatori per le votazioni;
7. L’Assemblea ratifica, su proposta della Direzione, l’orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri.
8. Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche ed è facoltà del Presidente di dare la parola a chi, non associato, ne faccia motivata richiesta
9. I Consiglieri nazionali ed i componenti della Direzione nazionale – anche qualora intervengano all’Assemblea nazionale in qualità di delegati – non hanno diritto di partecipare alle votazioni in relazione al bilancio e non sono computati ai fini dei relativi quorum costitutivi e deliberativi.
Articolo 38
PAST PRESIDENT
I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto sempre che non ne facciano parte quali componenti effettivi.
Articolo 39
Rappresentanza in giudizio
Il Presidente Nazionale, legale rappresentante di Anpas, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, italiana o estera, ovvero anche innanzi ad arbitri, e partecipa a procedimenti di mediazione previa autorizzazione della Direzione Nazionale.
Articolo 40
BILANCI
1. La Direzione Nazionale redige, secondo le linee guida ministeriali, il bilancio consuntivo annuale completo di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore. Il bilancio viene pubblicato sul sito internet dell’organizzazione e viene depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La Direzione Nazionale redige, secondo le linee guida ministeriali il bilancio sociale annuale da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione. Il Bilancio sociale viene pubblicato sul sito internet dell’organizzazione e viene depositato presso il RUNTS.
3. In attuazione dell’articolo 21, comma 3, numero 7 e dell’articolo 33, ultimo comma, dello Statuto, allo scopo di mettere tempestivamente a conoscenza i rispettivi organi, le strutture tecniche nazionali, regionali e interregionali procedono allo scambio di informazioni sui fabbisogni finanziari dei rispettivi organi di appartenenza entro il mese di ottobre di ogni anno. La Direzione Nazionale e le Direzioni Regionali e Interregionali impartiscono ai loro uffici, a tale scopo, le opportune disposizioni.
Articolo 41 (Abrogato)
Articolo 42
RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANISMI PROVINCIALI E/O DI ZONA NEL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE
1.In applicazione dell’articolo 31, secondo comma, dello Statuto, gli statuti dei Comitati possono prevedere la rappresentanza di un Consigliere Regionale o Interregionale per ogni organismo provinciale e/o di zona costituito ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto.
2. Al fine di garantire, nel Consiglio Regionale o Interregionale, una rappresentanza territoriale uniforme, l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona su tutto il territorio del Comitato, dove siano presenti Associate.
3. I Comitati possono costituire gli organismi provinciali e/o di zona dopo un’attenta valutazione delle necessità, esigenze ed interessi delle Associate che operano in un determinato territorio ovvero dopo avere constatato che le stesse Associate manifestano l’esigenza di una rappresentanza territoriale unica.
4. Per l’elezione dei rappresentanti in Consiglio Regionale o Interregionale ciascuna Associazione può proporre al Presidente del Comitato, tramite l’organismo provinciale e/o di zona se costituiti, le candidature al Consiglio Regionale o Interregionale nel numero stabilito.
5. Laddove lo Statuto regionale lo preveda, l’Assemblea Regionale o Interregionale delibera un proprio Regolamento elettorale che garantisca la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.
6. Nella determinazione del numero di Consiglieri Regionali o Interregionali da eleggere si applica il secondo comma dell’articolo 31 dello Statuto nazionale.
Articolo 43
MANDATO DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Ai fini dell’applicazione dell’art. 20, quarto comma, dello Statuto viene computato come mandato anche quello esercitato per frazioni della durata prevista dallo Statuto pari almeno alla metà più un giorno dello stesso.
Articolo 44
DECADENZA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI
1.La decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale, per i motivi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 37 dello Statuto, è disposta con delibera del Consiglio Nazionale e comunicata al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. Il procedimento di decadenza per i motivi di cui al terzo comma dell’articolo 37 dello Statuto può essere attivato dalla Direzione Nazionale, d’iniziativa, ovvero su richiesta di un Comitato o di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Nazionali, a seguito di segnalazioni da chiunque provenienti.
3. La Direzione Nazionale avvia il procedimento, valutata la sussistenza degli elementi di non palese infondatezza, formula la contestazione specifica dell’addebito indicando gli elementi in base ai quali esso viene formulato.
4. La Direzione Nazionale invia la contestazione al destinatario e lo invita a trasmettere una memoria difensiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Fa fede la data di invio.
Statuto
Consulta il nostro statuto ufficiale per scoprire i pilastri su cui si fonda l’Anpas e i valori che guidano il nostro operato.
Organigramma
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