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Le pubbliche assistenze nascono nel 1860 come associazioni di volontariato, libere e laiche.
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L’Anpas è un movimento di volontari che promuove uguaglianza, solidarietà, soccorso, protezione civile, cultura della pace e partecipazione attiva alla comunità.
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Benvenuto/a nell’area dedicata all’Utilità Anpas! In questa sezione, troverai informazioni essenziali e risorse utili per le pubbliche assistenze e i nostri partner.
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ASSOCIAZIONI GIA’ ISCRITTE NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL 5 PER MILLE
– Iscrizione agli elenchi dei beneficiari
Come sapete, è stato istituito l’elenco permanente degli iscritti al contributo 5 per mille (formato dalle associazioni beneficiarie del 5 per mille già negli anni passati), pubblicato sul sito della Agenzia delle Entrate. Le associazioni presenti nell’elenco NON dovranno in nessun caso effettuare di nuovo l’iscrizione.
– Invio della dichiarazione sostitutiva
Le associazioni presenti nell’elenco permanente degli iscritti al contributo 5 per mille dovranno inviare alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che attesta il mantenimento dei requisiti per l’accesso al contributo) entro il 2 luglio 2018, SOLO nel caso in cui sia variato il Legale Rappresentante rispetto all’anno precedente, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Agenzia delle Entrate. In caso di ritardo nell’invio della dichiarazione, l’associazione potrà trasmettere tale dichiarazione entro il 1 ottobre 2018) con contestuale versamento tramite F24 della sanzione di € 250 utilizzando il codice tributo 8115.
ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL 5 PER MILLE
– Iscrizione agli elenchi dei beneficiari
entro il 7 maggio 2019, le associazioni non ancora iscritte nell’elenco dovranno effettuare l’iscrizione telematica direttamente (se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed in possesso del pin code) o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando l’apposita procedura disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate. Eventuali correzioni negli elenchi dei beneficiari pubblicati dovranno essere segnalati alla Agenzia delle Entrate entro il 20 maggio 2019.
– Invio della dichiarazione sostitutiva
entro il 1 luglio 2019, le associazioni non iscritte nell’elenco dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019”) alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Agenzia. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del Legale Rappresentante.
Le associazioni che, pur avendo i requisiti per l’iscrizione, non rispetteranno i termini e le modalità sopra indicate potranno regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2019 inviando la domanda di iscrizione o l’integrazione documentale e versando una sanzione di € 250 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8115.
– Contributo 5 per mille 2017
Sul sito della Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi degli enti destinatari del 5 per mille 2017, completi di numero di scelte e importo. Al fine dell’incasso del contributo, ricordiamo che in caso di variazioni del conto corrente bancario, il nuovo codice iban dovrà essere comunicato tramite l’apposita modulistica alla Agenzia delle Entrate.
– Rendicontazione 5 per mille
Il Ministero del Lavoro ha reso noto che gli obblighi di rendicontazione non hanno subìto variazioni. Pertanto si conferma che la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito, mentre sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, e di eventuali allegati, coloro che hanno percepito somme pari o superiori a 20mila euro.
Le modalità per la redazione e la trasmissione del rendiconto sono indicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.