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ASSOCIAZIONI GIA’ ISCRITTE NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL 5 PER MILLE

– Iscrizione agli elenchi dei beneficiari
Come sapete, da qualche anno è stato istituito l’elenco permanente degli iscritti al contributo 5 per mille (formato dalle associazioni beneficiarie del 5 per mille già negli anni passati), pubblicato sul sito della Agenzia delle Entrate.
Le associazioni presenti nell’elenco NON dovranno in nessun caso effettuare di nuovo l’iscrizione

 

– Invio della dichiarazione sostitutiva

E’ stato finalmente eliminato l’obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva, anche nel caso in cui sia variato il Legale Rappresentante rispetto all’anno precedente.
Le associazioni quindi NON dovranno più inviare la dichiarazione sostitutiva in nessun caso.

 

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL 5 PER MILLE

– Iscrizione agli elenchi dei beneficiari

entro il 12 aprile 2021, solo le associazioni non ancora iscritte nell’elenco dovranno effettuare l’iscrizione telematica direttamente (se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed in possesso del pin code) o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando l’apposita procedura disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate. Eventuali correzioni negli elenchi dei beneficiari pubblicati dovranno essere segnalati alla Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021.

 

– Invio della dichiarazione sostitutiva

E’ stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento. Pertanto anche le associazioni di nuova iscrizione non dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva nelle fasi successive all’iscrizione.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2021, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 – codice tributo 8115.

 

– Rendicontazione 5 per mille

Gli obblighi di rendicontazione non hanno subìto variazioni per le annualità 2018-2019. Pertanto si conferma che la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito, mentre sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, e di eventuali allegati, coloro che hanno percepito somme pari o superiori a 20mila euro.

Il Ministero del Lavoro ha reso noto inoltre che la redazione del rendiconto dei contributi 2018 e 2019 (liquidati dal Ministero nel corso del 2020) dovrà comunque essere effettuata entro 12 mesi dall’incasso del contributo. Tuttavia, se necessario, si potrà disporre di ulteriori 12 mesi per l’utilizzo effettivo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica in atto, inserendo gli importi incassati (ma ancora son spesi) nella voce “Accantonamento” del rendiconto medesimo giustificandolo semplicemente utilizzando la causale “Accantonamento emergenza Covid-19”. Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (comunque entro 24 mesi dalla data di incasso), gli enti saranno tenuti a redigere un nuovo modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.

Le modalità per la redazione e la trasmissione del rendiconto ed i modelli da utilizzare sono consultabili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non appena saranno chiarite le modalità di rendicontazione dei contributi 5 per mille 2020 e successivi sarà nostra cura aggiornarvi.

INCASSO CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2020
Ad oggi non sono ancora stati resi noti gli importi dei contributi assegnati alle associazioni presenti nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille 2020, che saranno pubblicati prossimamente sul sito della Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo comunque che ai fini del futuro incasso del contributo, solo in caso di variazione del conto corrente bancario il nuovo codice iban dovrà essere comunicato tramite l’apposita modulo ad un ufficio della Agenzia delle Entrate oppure accedendo ai servizi telematici (tramite il pin code) e utilizzando l’apposita procedura.

 

 

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