- Home
- Chi Siamo
Chi siamo
Le pubbliche assistenze nascono nel 1860 come associazioni di volontariato, libere e laiche.
- Cosa Facciamo
Cosa facciamo
L’Anpas è un movimento di volontari che promuove uguaglianza, solidarietà, soccorso, protezione civile, cultura della pace e partecipazione attiva alla comunità.
- Cosa puoi fare tu
Cosa puoi fare tu
Unisciti ad Anpas per fare la differenza: diventa volontaria/o, sostieni le nostre attività oppure coinvolgi la tua azienda e associazione.
Fai la tua parte per una società migliore! - Anpas informa
- Utilità
Utilità
Benvenuto/a nell’area dedicata all’Utilità Anpas! In questa sezione, troverai informazioni essenziali e risorse utili per le pubbliche assistenze e i nostri partner.
- SEDE NAZIONALE
- MAPPA SEDI
- CONTATTI
- Dona Ora
- Anpas SHOP
Cinque mesi di maternità anche alle COCOPRO che adottano
Anche le lavoratrici a progetto o autonome che adottano un bambino hanno diritto a cinque mesi di maternità, non solo a tre.
Lo dice la Corte Costituzionale con la sentenza n. 257/2012. La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e successivi, nella parte in cui riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore un indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
Le osservazioni del giudice partono dal rilevare la discriminazione fra le due tipologie di lavoratrici, ma la cosa più interessante è che si sottolinea il fatto che questa discriminazione danneggia il bambino, non tanto le donne. Il giudice infatti osserva che il sistema normativo a tutela della maternità ha subíto, nel nostro ordinamento, una lunga evoluzione per cui oggi la maternità non è più uno strumento che ha «il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna», ma è destinata «anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)».