Anpas difende (e diffonde) la Costituzione

costituzione-volontariIn concomitanza con l’Anno Europeo del Volontariato, l’Italia festeggia il 150° anniversario della sua Unità.Anpas celebra questi due eventi cone il suo statuto e la Costituzione della Repubblica Italiana: due fonti d’ispirazione per i volontari delle pubbliche assistenze che ne mettono in pratica i valori e i principi, ogni giorno, in tutta Italia e nel mondo (per richiedere una o più copie della Costituzione – Statuto Anpas per la propria associazione potete contattare comunicazione@anpas.org)

Anpas ha aderito all’appello “A difesa della Costituzionepromosso dall’associazione Articolo 21, con un evento, la Conferenza di Organizzazione,  che si propone di esplicitare i valori dell’Unità d’Italia e della Costituzione. La 10^ Conferenza nazionale di Organizzazione, in programma a Firenze  dall’11 al 13 marzo, è la piazza dove volontari e dirigenti di Anpas, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti per riflettere del ruolo del Volontariato e della società civile nel garantire i diritti civili e sociali nel nostro Paese riconosciuti dalla Costituzione.

 

  
   

 

Volontari per Costituzione ha anche un “dietro le quinte”… http://www.youtube.com/user/Anpasnazionale?feature=mhum# /u/6/xCcO_YeFKcg

La Conferenza di Organizzazione è un importante momento di democrazia del Movimento nazionale delle pubbliche assistenze, la prima tappa di un percorso che porterà al 51° Congresso nazionale (Roma, 2-4 dicembre 2011). Volontari e dirigenti dell’Anpas si riuniranno in gruppi di lavoro per discutere di giovani e  Servizio Civile, Protezione Civile, Politiche Europee, Euromediterranee e del Vicino Oriente, Sostegno alle aree di sviluppo e progettazione sociale, affidamento dei servizi sociosanitari. Ad ogni partecipante alla Conferenza sarà distribuita una copia della Costituzione.

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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ESTRATTO

 

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

 

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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