ODV in gara d’appalto, Anpas: diventa una gara al ribasso e non garantisce la qualità del servizio

19 febbraio 2013 – All’indomani dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (23 gennaio 2013 n.387), che consente la partecipazione alle Onlus di partecipare alle procedure di gara d’appalto, Anpas esprime preoccupazione per le ripercussioni sulla qualità dei servizi.

«La questione non e’ gara d’appalto si o no», dice Fabrizio Pregliasco, vice Presidente di Anpas Nazionale. «La gara d’appalto in sé rischia di generare una gara al ribasso e non punta alla qualità del servizio. Quanto emerso dalla sentenza impone una riflessione su quali saranno gli effetti sulla cittadinanza.

Purtroppo quando si parla di affidamento dei servizi si fa sempre più riferimento a requisiti e criteri economici e si tiene sempre meno in considerazione il valore aggiunto della funzione sociale che le organizzazioni di volontariato hanno sul territorio attraverso l’aumento del capitale sociale, e gli alti livelli della qualità dei servizi che i volontari formati sono in grado di esprimere verso i cittadini».

 

Ambulanze Anpas

 

La sentenza

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la pronuncia del 23 gennaio 2013 n. 387 ha esteso la possibilità di concorrere all’aggiudicazione di appalti pubblici anche alle associazioni di volontariato, anche nell’ipotesi in cui esse  non svolgano attività aventi fini di lucro e se l’attività connessa alla partecipazione alla gara abbia carattere «marginale».
Tale pronuncia legittima le associazioni di volontariato ad essere aggiudicatarie di gare di pubblici appalti: tale legittimazione deriva dalla legge quadro sul volontariato in Italia che tra le entrate delle associazioni di volontariato, annovera anche quelle derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, comprendendo l’attività di impresa.Il Consiglio di stato ha motivato la decisione riconducendo le associazioni di volontariato nel novero delle cosiddette «imprese sociali»: «esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il dlgs 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione a esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa».

 

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