Prorogato il termine per l’adozione del regolamento sulla sicurezza dei volontari di Protezione Civile

Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile il Governo – con il decreto “milleproroghe” – ha rinviato al 31 marzo 2011 il termine per l’adozione del regolamento sulla sicurezza dei volontari di protezione civile previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Riguardo alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, comunque, si ricorda che l’ambito del volontariato secondo il D.lgs. 81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/09 è stato diviso in due categorie:
– i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
– i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile.

Per quanto riguarda il primo gruppo (oggetto del rinvio previsto dal decreto) il volontario è stato equiparato a tutti gli effetti ai lavoratori subordinati e le disposizioni indicate nel D.Lgs 81/08  sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuare entro il 31 dicembre 2010 (ora rinviato al 31 marzo 2011) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne il secondo gruppo con le modifiche apportate al D.lgs 81/08 dal D.Lgs 106/09 al volontario, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 12 bis del testo normativo,  si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del D.Lgs 81/08. 

 

Quindi, ai fini dell’applicazione della normativa, mentre per il primo gruppo di volontari è necessaria l’emanazione di un decreto applicativo, per il secondo gruppo invece è già operativo il disposto legislativo a cui devono attenersi le associazioni (art. 3 c. 12bis del D.lgs 81/08 e smi). 

Con il cosiddetto “decreto mlleproroghe” di recente approvazione , è stato prorogata al 31 marzo 2011 ESCLUSIVAMENTE l’emanazione, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, del decreto applicativo previsto dal D.lgs 81/08 art. 3 c. 3bis del citato D.Lgs 81/08.

Nulla è invece modificato circa l’applicazione del D.Lgs 81/08 al volontario di cui alla L. 266/91.

– Nicola De Rosa – Consulente Anpas


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