Nella seduta dell'11 gennaio 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato lo schema di decreto recante "adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevista dall'articolo 5 del decreto 13 aprile 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto". La Conferenza ha espresso l'intesa, subordinandola all'accoglimento di alcune proposte emendative, come si può leggere nel documento 12/01/CR2/C13 pubblicato sul sito istituzionale, cui si rimanda per conoscere nello specifico i rilievi mossi.
L'iter previsto si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012. Il provvedimento disciplina, tra le altre cose, le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile.
E' quindi utile ripercorrere per sommi capi la recente evoluzione normativa in materia.
Si tratta dell'ultima di una serie di norme che negli ultimi anni sono andate a disciplinare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei volontari. Con l'emanazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, cosiddetto testo unico in materia di sicurezza, il Legislatore, nell'ambito di una riforma e di un riordino complessivo delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che prese l'avvio con la legge delega 5 agosto 2007 n° 123, intese equiparare, ai fini prevenzionistici, i volontari ai lavoratori subordinati, estendendo loro tutte le tutele previste dalla legge.
Successivamente, nel 2009, con l'emanazione del Decreto legislativo 3 agosto 2009 n° 106, il Legislatore operò una profonda riforma del testo unico, con la quale si previdero strade diverse per i volontari di cui alla legge n° 266/91 e per quelli delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Per i primi sono state previste le medesime tutele applicate ai lavoratori autonomi, cui di fatto vengono adesso comparati. I secondi, invece, restano equiparati ai lavoratori definiti dall'art. 2 del D.Lgs 81/08 e, con l'introduzione nel D.Lgs. n° 81/2008 dell'articolo 3, comma 3-bis, venne previsto che le norme del testo unico venissero applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.
Dunque, secondo il DM 13/04/2011 il volontario di protezione civile (ndr: volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale), a differenza del volontario di cui alla legge 266/91, viene equiparato, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ad un lavoratore esclusivamente per le attività elencate dall'art. 4 c. 1 e 2 del decreto 13 aprile 2011 e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:
• la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
• il controllo sanitario generale;
• la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
• la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.
Gli adempimenti indicati in precedenza caratterizzano fortemente le tutele previste per i lavoratori subordinati.
Il Decreto 13 aprile 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2011, è entrato in vigore 180 giorni dopo tale data, vale a dire lo scorso 8 gennaio.
Il quadro in precedenza raffigurato nelle associazioni di volontariato ex Legge 266/91 comporterà quindi una applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostanzialmente su due binari :
• durante l'attività "ordinaria" al volontario, ai sensi D.lgs 81/08, secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 12 bis del testo normativo, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del D.Lgs 81/08.
• durante le attività svolta nell'ambito di scenari di rischio di protezione civile come definiti dal DM 13/04/2011 il volontario è equiparato al lavoratore, per quanto concerne gli obblighi di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione di dispositivi di protezione individuali. In tale circostanza il legale rappresentante dell'associazione acquisirebbe anche lo status di datore di lavoro.
Lo scenario in precedenza individuato sicuramente rende più difficoltosa l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91 anche se, relativamente all'aspetto prevenzionistico, i due binari possono essere complementari tra loro, assicurando una maggiore tutela del volontario in qualsiasi attività svolga. Va notato, tuttavia, che il criterio posto alla base del DM 13/04/2011 sembra essere quello di salvaguardare in ogni caso la necessità di intervento immediato dell'organizzazione di protezione civile, prevedendo espressamente, all'art. 2, comma 1, l'impossibilità pratica di valutare tutti i rischi per situazioni di emergenza, ed evitando appesantimenti formali non compatibili con gli scenari tipici di intervento. Viene naturale pensare, ad esempio alla redazione del documento di valutazione dei rischi, attività diversa e conseguente a quella della valutazione dei rischi vera e propria, che per scenari nuovi e con forte grado di indeterminatezza comporterebbe necessariamente il differimento dell'azione di protezione civile che si vuole evitare. Concetto ribadito e rafforzato, se possibile, al comma successivo del medesimo articolo, nel quale è previsto che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.
Si ricorda, infine, che lo scorso 21 dicembre La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito due accordi tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di formazione dei lavoratori per la prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Tali provvedimenti possono essere particolarmente utili alle associazioni di volontariato (in particolare a quelle di carattere nazionale) per la definizione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai volontari che svolgono attività nell'ambito di scenari di rischio di protezione civile come definiti dal DM 13/04/2011.
Autori:
Stefano Venditti (Resp. Ufficio Relazioni con il Pubblico DTL di Lodi)
Nicola De Rosa (Resp. Unità Operativa Vigilanza Tecnica DTL di Lodi)
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