Affidamento diretto dei servizi sociosanitari al volontariato, Anac conferma: gare non necessarie.

Vejentana 2014 - l'esercitazione di Anpas Lazio

29 luglio 2016 – Anpas esprime soddisfazione in merito alla delibera 123 del febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in risposta ad una richiesta di parere dell’ASL Napoli 2 Nord, in merito al diritto delle associazioni di volontariato di partecipare alle gare, nei limiti della marginalità commerciale. Nella delibera infatti Anac ha ricorda sia il “rimborso di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate“, sia l’assoluta necessità che non vi sia lucro anche indiretto. Sempre nella delibera Anac ha evidenziato il non obbligo di assunzione di personale dipendente da parte delle organizzazioni di volontariato per partecipare alle gare: “non è legittima la clausola che impone alle associazioni di volontariato partecipanti ad una gara per l’affidamento del servizio di trasporto infermi 118 di assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio”.

La delibera n. 123 – che richiama esplicitamente entrambe le sentenze della Corte di Giustizia europea che ha visto riconosciute le istanze di Anpas Liguria e Anpas Piemonte, la C 113/2013 dell’11/12/2013 (sentenza Spezzino) e la C 50/2014 del 28 gennaio 2016 (sentenza Piemonte) – dichiara infatti ammissibile l’affidamento diretto di servizi alle associazioni di volontariato tramite lo strumento della convenzione (rif. Art. 7 legge 266/91) “…nel limite in cui le stipulate convenzioni contribuiscano effettivamente alle finalità sociali ed al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza del bilancio e le associazioni di volontariato non perseguano nessun scopo di lucro, neppure indiretto, non traendo alcun profitto dalle loro prestazioni…”. La delibera conferma inoltre il diritto delle organizzazioni di volontariato di partecipare alle gare, nei limiti della marginalità commerciale.
Secondo Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas “Ora un elemento importante saranno i decreti delegati della Riforma del Terzo Settore che dovranno tenerconto della nostra storia e del nostro contributo fondamentale ad alcuni aspetti del servizio sanitario nazionale che ad oggi non sono evidenziati perché si tratta di una peculiarità del volontariato italiano. Quella di Anac”, continua Pregliasco “è una delibera che non solo conferma quanto già stabilito dalle sentenze citate ma rafforza anche la nostra posizione, che abbiamo condiviso nel documento della Conferenza Presidenti regionali e Direzione nazionale, per l’affidamento alle associazioni di volontariato dei servizi sanitari, sociali e sociosanitari attraverso affidamento diretto in via prioritaria e senza pubblicità in ambito convenzionale che contribuisca a finalità sociali ed al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio.”
Come specificato dalla delibera, infatti, l’ordinamento riconosce “agli enti di volontariato, operanti in particolare nel settore sanitario, un ruolo attivo nel perseguimento di finalità sociali di interesse generale”.

AnpasExpo
Anpas ha inviato a suo tempo un proprio contributo alla consultazione pubblica dell’Anac sulle “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, rimarcando sia la specificità dell’affidamento di servizi sanitari e sociali alle Organizzazioni di Volontariato, anche alla luce delle sentenze che vengono infatti richiamate nella delibera dell’Anac; sia che il volontariato costituisca diretta attuazione del principio di solidarietà sociale della Costituzione italiana (artt. 2, 3, 32. 38) e di quello di sussidiarietà (art. 118) ed infine la sua peculiarità (L. 266/91) rispetto ad altre organizzazioni senza fini di lucro. Secondo la delibera Anac infatti il dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e il riconoscimento del principio di sussidiarietà (art. 18 Cost.) trovano fondamento la previsione contenuta nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (l. 833/78) secondo cui «Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabilite nella presente legge» (art. 1) e il riconoscimento della «funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale» (art. 45).


Vedi anche il codice etico Anpas


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