12 giugno 2017 – Il TAR Liguria in data odierna ha emesso l’attesa sentenza che ci vedeva contrapposti alla A.S.L. n.5 Spezzina in relazione alla “Procedura aperta per l’affidamento dei servzi di trasporto pazienti nell’ambito dei presidi e stabilimenti aziendali e trasporto materiali sanitari vari intra ed extra territorio aziendale”.

Il Tar Liguria respinge integralmente le posizioni sostenute dalla A.S.L. n.5 Spezzina e dai soggetti privati intervenuti nel giudizio ed accoglie nella sua totalità le tesi sostenute da Anpas Liguria, annullando la gara e i suoi effetti.

Il giudice amministrativo, nelle motivazioni con cui accoglie il ricorso di Anpas Liguria e delle pubbliche assistenze associate, evidenzia in particolare come l’attuale normativa regionale preveda che le stesse, in quanto iscritte in apposito elenco in forza di specifici requisiti, concorrano alla costituzione del sistema territoriale di soccorso cui è affidato, tra gli altri compiti, anche quello del trasporto sanitario e di emergenza/urgenza in favore dei cittadini in condizione di bisogno.

Ne consegue, secondo gli illustri giudici, che in forza di tale strutturazione del servizio sia previsto del tutto logicamente che l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, ricompresa nel sistema territoriale di soccorso, sia svolta in via prioritaria dai soggetti che compongono il sistema medesimo e che il ricorso a soggetti esterni, mediante gara, possa avvenire solo in caso di comprovata impossibilità di fare fronte alle necessità.

Affermano infine i giudici che conseguentemente “per quanto riguarda il trasporto intraziendale dei pazienti non vi è dubbio che tale servizio rientri nell’ambito del trasporto sanitario in emergenza urgenza come individuato dall’art. 42 – ter l.r. 41/06. Tale articolo, infatti, ricomprende nel novero del trasporto sanitario in emergenza urgenza anche i servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un’ambulanza e/o mezzo adeguatamente attrezzato in relazione alle esigenze di assistenza al paziente, la necessità dell’assistenza in itinere con personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonché la garanzia della continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso”.
Lorenzo Risso, presidente Anpas Liguria: “Ancora una volta non possiamo che esprimere soddisfazione nel rilevare come le tesi da noi sostenute sin dal primo momento, costituendoci in giudizio, erano fondate. Solo l’appartenenza ad un movimento ampio, organizzato e capace di intervenire, come in questo caso, con appropriati strumenti tecnici e finanziari, può tutelare la storica presenza delle associazioni di volontariato di pubblica assistenza sul territorio Ligure che forniscono un insostituibile apporto al servizio sanitario regionale e a tutti i cittadini”.

Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas: “Una decisione che accogliamo con grande soddisfazione perché conferma la tendenza della giurisprudenza europea e quanto si sta attuando a livello italiano nell’ambito della Riforma del Terzo Settore. Una sentenza che non privilegia, ma mette in evidenza l’opportunità di sfruttare un capitale umano e sociale rappresentato dal volontariato, dalle associazioni che, come le pubbliche assistenze, hanno una storia centenaria e che si rapportano con le istituzioni in modo trasparente per creano un paese più solido e protetto dal punto di vista delle esigenze del trasporto sanitario e di emergenza-urgenza”.

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