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Protezione civile

Sicurezza e protezione civile: Il quadro normativo

Sicurezza e protezione civile: il quadro normativo

 

1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo

Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Questi principi, in estrema sintesi, sono:

– le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

• la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

• l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

• l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

• la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

– l’individuazione preventiva di:

• scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;

• compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;

– l’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

• la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;

• il controllo sanitario generale;

• la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

• la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

– l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;

– la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

– la puntualizzazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

– è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;

– è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;

– la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;

– analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell’azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;

– la cura della salute dei volontari merita un’attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

Si è voluto, in altri termini, concentrare l’attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell’ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l’esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l’attività di formazione e addestramento operativo.

 

3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo

Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell’intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l’azione sulle diverse tematiche trattate.

Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all’intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

– indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;

– indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale;

– indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività.

Questi tre documenti contenenti “indirizzi comuni”, costituiscono le basi di partenza per l’applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull’adempimento alle misure stabilite. Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l’acquisizione di una ‘patente’ da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell’organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

Da essi è scaturito il testo dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L’intesa si concentra sulle modalità per l’agevole misurazione dell’eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi.

I tre documenti con gli indirizzi comuni di base e il testo dell’intesa sulla sorveglianza sanitaria, elaborati dal gruppo di lavoro ai primi di dicembre, sono già stati condivisi, in linea tecnica, con la Commissione “Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Per la loro formale adozione è stata necessaria l’approvazione, a livello politico, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riunita in seduta straordinaria l’11 gennaio.

Il 12 gennaio il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l’ha trasmesso gli organi di controllo per concludere l’iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell’elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Altrettanto particolare, infine, è l’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi Comunali e Provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l’autonomia di quelle comunità.

Il testo del decreto e gli importanti documenti che contiene sono pubblicati su questo sito internet, e presto saranno online anche alcune sintetiche note finalizzate a renderne la lettura più agevole e immediata.

Il biennio 2011-2012 segnerà, in questo modo, una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

L’applicazione dei tre capisaldi sopra illustrati, mediante azioni concrete ed utili, costituirà una delle principali linee di sviluppo per l’attività del volontariato di protezione civile dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse, a partire dai contributi che annualmente il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione del potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato.

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DIECI LINEE DI LAVORO

DIECI LINEE DI LAVORO (più una)

 

1. Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme speciali emanate: il decreto del 13 aprile e il decreto del 12 gennaio 2012 (G.U. n.82 del 6/04/2012) con i suoi 4 allegati. Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola-per-parola: quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome e dalle associazioni nazionali. Per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che regolano queste particolari strutture.

 

2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una ‘patente’ o scrivendo un documento. Non è un’azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l’associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo.

 

3. Quali sono le conoscenze di cui l’associazione dispone sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio 2012? L’associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di approfondimento culturale su questi temi?

 

4. Come è organizzata la tua associazione? Quali dei compiti individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio 2012 è in grado di svolgere? Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o addestramento interno, che preveda anche periodici aggiornamenti? Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa? Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a ciascun volontario facente parte dell’associazione e dei percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto.

 

5. Quale è la ‘storia formativa’ dell’associazione? Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed addestrative realizzate negli anni precedenti? Esiste un programma delle attività formative da organizzare o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012? Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività addestrative (ad esempio, per l’uso di attrezzature speciali)? Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto dall’associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio 2012).

 

6. La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all’interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso l’associazione in questo settore o come intende incrementarle nel futuro? Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o economica, che l’associazione può chiedere e ricevere da altri soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, associazione Nazionale, Coordinamenti territoriali? (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio 2012).

 

7. Programma come organizzare l’attività di controllo sanitario dei volontari dell’associazione, ricorrendo a tutte le possibilità previste e illustrate nell’ALLEGATO 3 al decreto del 12 gennaio 2012. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all’interno dell’associazione.

 

8. Entro i prossimi sei mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni definiranno gli elenchi dei medici competenti all’interno dei quali i volontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specifici requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari. L’attività di sorveglianza sanitaria – anch’essa – non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione dispone di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? In caso affermativo verificane l’efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4 del decreto del 12 gennaio 2012).

 

9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di contributi per il potenziamento dell’associazione all’attività formativa. In particolare cura l’addestramento all’uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità. L’attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità che successivamente saranno concordate e divulgate a livello nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell’azione formativa.

 

10. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e condividi con i volontari delle regole e procedure interne all’associazione per la registrazione e l’aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite.

 

11. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio 2012 costituiscono ‘standard’ minimi di base, validi per l’intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base e costruendo percorsi modellati ‘su misura’ per la tua realtà. I decreti approvati non prevedono l’obbligo né di elaborare i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), né di nominare i Responsabili per i i Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano fare, se l’associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come sono considerate operative associazioni che dispongono solo di una panda 4×4 e associazioni che hanno un parco-risorse composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell’associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell’associazione.

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Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile

Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile

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Con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, è stato completato l’iter per la definizione delle attività che le Organizzazioni di volontariato dovranno attuare per garantire la sicurezza dei volontari di protezione civile.

 

Tali disposizioni non cambiano le norme previste per i lavoratori dipendenti delle associazioni (ai quali si applica in pieno il Decreto 81/08), né quelle per i volontari ed i giovani in servizio civile durante lo svolgimento dell’attività “ordinaria” (in questo caso si continuano ad applicare le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del Decreto 81/08), ma interessano solo i volontari durante l’attività di protezione civile.

Lo stesso Decreto 81 aveva infatti rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle misure da applicare in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività di volontariato di protezione civile.

Il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 aveva poi provveduto a fissare i princìpi basilari di tali misure. In particolare, sempre riferendosi alla protezione civile, il decreto aveva equiparato il volontario ad un lavoratore dipendente per le attività di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Il decreto stabiliva anche che ciascuna organizzazione di protezione civile, con il supporto delle Pubbliche Amministrazioni, ha la responsabilità di definire un proprio piano formativo ed addestrativo che dia risalto ai temi della sicurezza, e dava particolare rilievo alla cura della salute dei volontari prevedendo il controllo e la sorveglianza sanitaria.

Il decreto del 12 gennaio 2012, elaborato da un gruppo di lavoro della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile (uno dei componenti era il consulente dell’Anpas sulla materia, Nicola De Rosa) ed approvato dalla Conferenza delle Regioni, ha definito infine le misure organizzative finalizzate a consentire la sorveglianza sanitaria nei casi necessari, senza oneri a carico delle associazioni e dei volontari.

Più volte abbiamo espresso la visione dell’Anpas su questo tema: garantire la sicurezza dei volontari e dei lavoratori che operano nelle nostre associazioni, ma evitando appesantimenti burocratici e sanzionatori insostenibili.

Con piacere pertanto prendiamo atto che il Dipartimento di Protezione Civile, oltre ad aver concertato con il Volontariato la definizione del decreto, ha più volte sottolineato che la sicurezza non deve essere intesa come l’adempimento di una procedura burocratica, ma come un processo continuo finalizzato a tutelare i volontari nelle loro attività di protezione civile.

Invitiamo le associazioni ad avviare tale processo nei confronti dei volontari di protezione civile.

Contestualmente la definizione di questo decreto ci spinge a riflettere seriamente su come avviare un processo simile per tutelare maggiormente la salute e la sicurezza anche a tutti gli altri volontari (indipendentemente da quanto previsto dal Decreto 81).

Vi informiamo inoltre che l’Anpas sta valutando la prossima realizzazione di strumenti informativi (con un aggiornamento del contenuto del CD “Volontariamente sicuri”) e formativi (piattaforma FAD) per supportare le associazioni.

Sul sito trovate anche una definizione del quadro normativo, i testi dei tre decreti e le “Dieci linee di lavoro (più una)” che sono una specie di vademecum predisposto dal Dipartimento Protezione Civile. I quattro allegati che trovate citati in quest’ultimo documento sono gli allegati al decreto 12 gennaio 2012. Sempre sul sito trovate la versione integrale dei quattro allegati.

 

Allegato 1: Vengono definiti gli scenari di rischio ed i compiti svolti dai volontari raggruppandoli in categorie minime di base. Questo allegato serve per capire quali sono gli scenari di rischio individuati per le attività di protezione civile e quindi poter proseguire – incrociando le attività svolte da ogni singolo volontario con le categorie minime di base – all’individuazione di percorsi di formazione o addestramento interno all’associazione ed agli aggiornamenti periodici.

Allegato 2: Viene ribadita la necessità di dotare i volontari degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti sulla base delle attività che questi svolgono. Viene anche definita la necessità di inserire nei percorsi formativi uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza, provvedendo ad attestare in maniera certa i percorsi formativi seguiti. I percorsi formativi devono essere certificati dalle associazioni, avendo cura di allegare al registro dei partecipanti ai corsi il programma degli argomenti trattati prevedendo la definizione di specifici spazi dedicati alle tematiche della sicurezza. I volontari devono essere dotati di DPI specifici per le attività che svolgono. Per quanto riguarda i supporti richiamati anche al punto 6. del “Dieci linee di lavoro (più una)” entro ottobre 2012 dovrebbero essere emanati i criteri di massima per la definizione degli standard minimi.

Allegato 3: Si tratta l’attività di controllo sanitario dei volontari indicandone finalità, contenuti, periodicità e procedure. Rispetto a questi aspetti è bene segnalare che l’attestazione del medico, a prescindere dall’esito della visita, non conterrà dati personali sanitari e quindi per la conservazione non sono richiesti all’associazione adempimenti diversi rispetto a quelli previsti per le generalità dei dati personali comuni.

Allegato 4: In questo allegato si tratta la sorveglianza sanitaria e vengono definite le soglie di esposizione agli agenti di rischio basate sulle ore o giornate di attività dei volontari. La sorveglianza sanitaria non prevede oneri per le organizzazioni di volontariato. E’ importante prevedere sistemi di rilevazione delle attività orarie svolte dai volontari.

 

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Sala operativa Anpas

Concluso il primo corso di Formazione per gli operatori della Sala Operativa Nazionale

Firenze, 3 ottobre 2011. Si è conclusa ieri, con la consegna degli attestati ai corsisti da parte del Presidente Nazionale Anpas, Fausto Casini, il primo corso di Formazione per gli operatori della SON (sala operativa nazionale) e delle SOR (sale operative regionali). Iniziata con  l’esercitazione del 25-28 novembre 2010, l’Anpas ha realizzato un percorso di 5 incontri formativi / esercitazioni che si sono tenuti nella sede dell’Anpas Nazionale, a Firenze.

 

La SON è il cuore nevralgico di tutte le attività inerenti alla Protezione Civile dell’Anpas e nella gestione dell’emergenze e pertanto deve potersi avvalere di personale altamente specializzato e formato in grado di gestire e coordinare in modo efficiente e razionale tutte le attività ad essi delegate.

 

Nella galleria fotografica, gli ultimi due giorni di formazione, con la visita al Dipartimento di Protezione Civile a Roma.

 

 

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27/29 maggio, Baronissi: primo raduno Nazionale Cinofili Anpas

VENERDI’ 27 Maggio – dalle ore 8.00 alle 13.00

Accoglienza volontari – Montaggio campo base presso area Campus Università sede di Baronissi in via Salvatore Allende – Accoglienza e insediamento dei volontari con unità cinofile presso il campo di addestramento in località “Nuova variante Baronissi”.

Attività di condivisione dei principi, metodi, obiettivi e nozioni in possesso di ognuno dei
partecipanti (istruttori e unità cinofile)

ore 11.30 – Presentazione ufficiale dell’evento – Conferenza stampa presso il Campo Base

ore 18.00 Convegno presso Sala Consiliare del Comune di Baronissi:

EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO: ATTIVITA’ E CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI
Saluti

Antonio Aliberti – Presidente associazione Il Punto di Baronissi
Cesara Maria Alagia – Presidente Regionale Anpas Campania
Edoardo Cosenza – Assessore Regionale Protezione civile e Difesa del Suolo
Antonio Fasolino – Assessore Provinciale Protezione civile, Infrastrutture ed Università
Gabriella De Micco- Settore programmazione interventi della Regione Campania
Giovanni Romano- Sindaco di Mercato San Severino – Assessore Regionale all’Ambiente
Giovanni Moscatiello- Sindaco del Comune di Baronissi
Franco Gismondi – Sindaco del Comune di Calvanico
Carmine Lizza – Responsabile Nazionale Protezione Civile Anpas
Giuliano Califano- Governatore Misericordia Salerno
Roberto Tuorto- Banco Alimentare Salerno
Concetta Mattia- Responsabile Regionale Protezione Civile Anpas Campania

 

SABATO 28 Maggio

Esercitazioni sul territorio: simulazione di un’evento sismico con verifica delle funzioni del piano di emergenza scolastico, soccorso sanitario, recupero infortunati, dispersi etc.

dalle ore 9.00 alle 11.30 Presso il Comune di Calvanico, spazio adiacente l’Istituto Comprensivo di via Roma

dalle ore 11.30 alle 14.00 Presso il Comune di Mercato San Severino, Direzione Didattica I Circolo via Municipio

dalle 15.00 alle 19.00 Inaugurazione ufficiale del campo pratica in località “Nuova variante Baronissi” a seguire le attività di Certificazione degli Istruttori delle Unità Cinofile per il Soccorso Anpas.

 

DOMENICA 29 Maggio

Smontaggio campo, consegna attestati, pranzo e chiusura evento

Durante le giornate sono previste attività di addestramento teorico/pratico tra i formatori Anpas,V.V.F., C.F.S.,
C.C., POLIZIA DI STATO, G.D.F., Regione Campania sul tema il nuovo regolamento Anpas di P.C. “Analisi e valutazione sull’evoluzione della metodologia di intervento e delle attività dei volontari”.

 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
SARA’ POSSIBILE VISITARE IL CAMPO BASE E IL CAMPO ADDESTRAMENTO UNITÀ CINOFILE PER IL SOCCORSO

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11 maggio: terremoto a Roma? Domande e risposte

homeSulla scia del dibattito in rete e sui media delle ultime settimane, il Dipartimento di Protezione Civile ha aperto, sul proprio sito, un dossier dedicato alla prevedibilità dei terremoti e al rischio sismico nella città di Roma.

In questo dossier è possibile trovare alcune risposte alle domande più frequenti sulla questione del rischio sismico : che allo stato di avanzamento della ricerca scientifica è impossibile prevedere con esattezza e a breve termine la data, il luogo, l’intensità di un terremoto; che l’unico modo efficace per ridurre le conseguenze di un terremoto è quindi la prevenzione. Tra le misure più recenti e sistematiche, trovate in questo dossier anche il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, che prevede una programmazione pluriennale degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Sul sito è anche possibile trovare la classificazione sismica di Roma, ossia alla sua suddivisione in zone sulla base della probabilità che sia colpita da terremoti di una certa intensità e ai principali terremoti che nella storia hanno avuto effetti sulla città.

 

Info: http://www.protezionecivile.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS23630

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Organigramma del settore Protezione Civile Anpas

 

Organigramma Anpas Protezione Civile

 

La Commissione Nazionale Anpas Protezione Civile ha nominato, il 4 febbraio 2023, l’organigramma così come previsto dal nuovo regolamento Anpas protezione civile.

 

Responsabile Nazionale
Anpas Protezione Civile
 
 

 Alessandro Benini

 

Coordinamento Nazionale
Anpas Protezione Civile
 
 

 Alessandro Benini
(Responsabile Nazionale)
Marco Agostini
(Coordinatore dell’Emergenza)
Sergio Giusti
Marco Lumello
 Federico Morelli
(Coordinatore della Formazione)
 Lucia Mortara

 

Gruppo tecnico di supporto

Patrick Balza Marco Lattanzi
Antonio Cartoni Antonio Minervini
Cristiano Cecchini Federico Morelli
Luigi Felli Matteo Morelli
Fabio Fraiese D’Amato Pietro Nardi
Massimo Gambi Marcello Pescheta
Sergio Giusti Paolo Rebecchi
Andrea Grippo Battista Santus
Thomas Holzknecht

  

Referenti di attività
 ATTIVITA’ REFERENTE

Sala Operativa Nazionale Protezione Civile

Valerio Falciatano 
Cinofili in PC Lorenzo Livio 
Cucine da campo Francesca Ambrogini
Fragili Maria Silvia Cicconi
 Magazzino nazionale PC Anpas Toscana
Psicologia dell’emergenza Simona Ius
Segreterie di campo Roberto Battaglini
Sviluppo tecnologico Massimo Visentin

 

Rappresentante effettivo nella Consulta Nazionale di Protezione Civile: Marco Lumello

Rappresentante supplente nella Consulta Nazionale di Protezione Civile: Alessandro Benini

 

Responsabili Regionali

Abruzzo: Luigi Felli

Basilicata: Donato Finiguerra

Calabria: Nicoletta Rossi

Campania: Giovanni Molinaro

Emilia Romagna: Lorenzo Della Casa

Lazio: Simone Mati

Liguria: Patrick Balza

Lombardia: Battista Santus

Marche: Matteo Morelli

Piemonte: Lorenzo Martino

Puglia: Leonardo Cito

Sardegna: Lucio Soddu

Sicilia: Marco Anastasi

Toscana: Roberto Poggiani

Trentino Alto Adige/Sud Tirol: Markus Leimegger

Umbria: Marcello Fortuna

Valle d’Aosta: Mauro Cometto

 Veneto: ——- ———-

  

Riferimenti nella Segreteria nazionale: Benedetta Brugagnoni, Claudia Brandani e Sergio Giusti

 

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Anpas e le unità cinofile di protezione civile

Anpas e le unità cinofile di protezione civile

 

Cinofili Anpas

Le unità cinofile sono a tutti gli effetti una componente del sistema di protezione civile Anpas, che ne garantisce la preparazione tecnica ed operativa a tutti i livelli. Le unità cinofile, composte da volontari soccorritori e cani addestrati, vengono impiegate in attività di ricerca persone scomparse, sia in ambiente impervio/boschivo, che a seguito di crolli di edifici. Verso la fine degli anni novanta, nascono i primi nuclei cinofili all’interno delle pubbliche assistenze che anno dopo anno si sono strutturati sino a diventare una importante risorsa della Protezione civile di Anpas. Le UCS da ricerca su macerie di Anpas sono intervenute a supporto dei Vigili del Fuoco nel terremoto del 2009 dell’Aquila, sisma del centro Italia nel 2016 e nella più recente alluvione delle Marche 2022. Negli ultimi anni, anche grazie ad una progettualità riconosciuta e sostenuta dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, abbiamo specializzato i nostri Volontari in tale ambito e definito gli standard per una certificazione nazionale, obbligatoria per intervenire in caso di emergenza.

 

 

  

Per maggiori informazioni:

Email: cinofili.pc@anpas.org

Lorenzo Livio: Referente attività Cinofili in protezione civile


DOCUMENTI DA SCARICARE

– Linee guida operative Cinofili Anpas: Formazione e certificazione unità cinofile destinate al soccorso

     -> ALLEGATO 1 Prove per la certificazione delle UCS da superficie e macerie Fase A/B

     -> ALLEGATO 2 Prove per la certificazione delle UCS da superficie e macerie Fase C

     -> ALLEGATO 3 Prove per la certificazione delle UCS da maintrailing Fase A

     -> ALLEGATO 4 Prove per la certificazione delle UCS da maintrailing Fase C Prove di ricerca in superficie con il metodo “Mantrailing”

     -> ALLEGATO 5 Scheda di valutazione UCS – SUPERFICIE

     -> ALLEGATO 6 Scheda di valutazione UCS – MACERIE

     -> ALLEGATO 7 Scheda di valutazione UCS – MANTRAILING

     -> ALLEGATO 8 Scheda di valutazione UCS – RINNOVO

     -> Modulo di iscrizione

     -> Verbale

 

Albo UCS

– Stemma Settore Cinofili Anpas

– Campo addestramento Foligno

GALLERIA FOTOGRAFICA

Cinofili Anpas

 

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Leggi e Regolamenti

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Notizie Generali

Anpas e la Protezione Civile

Dal primo intervento di protezione civile nazionale per portare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto di Reggio Calabria e Messina nel 1908, passando per gli inteventi degli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia fino all’attività di prevenzione sui rischi della campagna Io non rischio, la protezione civile è una delle attività portanti di Anpas. Da sempre le nostre associazioni operano in questo campo perché è alla base degli scopi e dello spirito di solidarietà dei volontari delle pubbliche assistenze Anpas.

Protezione civile Anpas

A livello operativo è senz’altro, dopo i servizi di trasporto sanitario, quello che impegna il maggior numero di mezzi e volontari. La struttura Anpa è capillare, parte dalle realtà comunali e attraverso province e regioni, si ricompone nell’ambito nazionale. Le attrezzature disponibili hanno raggiunto, numericamente e quantitativamente, livelli di tutto rispetto. I volontari sono una certezza di professionalità, grazie anche al lavoro di formazione dei Comitati Regionali Anpas.

 L’organizzazione della protezione civile Anpas comprende un responsabile nazionale con compiti di collegamento con le istituzioni, con le altre realtà di protezione civile e di coordinamento interno; un responsabile operativo che gestisce gli interventi; un gruppo di lavoro al cui interno sono compresi i responsabili regionali e ad una sala operativa h24. Questo schema si ripete a livello regionale.

Anpas Io non rischio

La protezione civile dell’A.N.P.AS. interviene su allertamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, mentre ai livelli comunali, provinciali e regionali l’allertamento è opera delle autorità locali competenti e le associazioni intervengono con mezzi e risorse volontarie locali in piena autonomia dopo aver informato la Sala operativa nazionale e la segreteria dell’A.N.P.AS. Queste ultime resteranno a disposizione per allargare l’intervento di aiuto in caso di necessità. Questo sistema, progressivamente perfezionato, sta dando ottimi risultati.

Anpas piazza Marche 

Le pubbliche assistenze Anpas che fanno protezione civile sono 350 sparse su tutto il territorio nazionale con circa 300 mezzi e 11.000 volontari attivi, ai quali si aggiungono, nei casi di grandi calamità, tutti i volontari A.N.P.AS. che operano nei vari settori (soccorso, sociale, ecc.). Intervengono in tutte le calamità, locali e nazionali. Importante è il lavoro svolto sul terreno della prevenzione, soprattutto per ciò che riguarda la tutela ambientale (antincendio, controllo corsi d’acqua, controllo area a rischio di inquinamento, ecc.). Dal 2011 infatti Anpas ha proposto e condiviso con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, INGV e Reluis, la campagna di prevenzione Io non rischio.

 

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